Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11133 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11133 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in GUINEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Firenze lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Procedimento svolto con rito cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 24 luglio 2025, reiettiva dell’istanza di revoca della misura cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n. 10, cod. pen.
Ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza di legge in relazione all’art. 275, commi 2 e 2bis cod. proc. pen.
La pena irrogata in sentenza non giustifica la permanenza della restrizione
inframuraria, in quanto inferiore al limite dei tre anni stabilito dall’art. 275, comma 2bis, cod. pen. e, in ogni caso, sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo Ł dedotta apparenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale non ha riscontrato le deduzioni difensive relativi a due distinti profili di esclusione della applicabilità dell’art. 275, commi 2 e 2 -bis, cod. proc. pen.
Ha, difatti, fondato la reiezione su una valutazione di esclusiva adeguatezza della restrizione carceraria, motivata dalla pervicacia criminale dell’agente – benchØ si tratti di condotta di oggettiva, contenuta gravità, sostanziatasi in una reazione scomposta avuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, dopo essersi denudato pubblicamente – e dalla disvelata incapacità di autocontrollo.
Ha poi ritenuto insussistenti elementi di novità significativi per una rivisitazione delle esigenze, senza tener conto della protrazione dello stato di restrizione imposto al NOME per oltre sette mesi, ciò che ha inevitabilmente prodotto un effetto deterrente e di attenuazione della pericolosità.
Il AVV_NOTAIO ha evidenziato la ricorrenza delle ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2bis dell’art. 275 cod. proc. pen., e ha concluso per la inammissibilità complessiva del ricorso, siccome contenente meri, quanto implausibili, dissensi valutativi sulla persistente attualità di esigenze salvaguardabili con la sola custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti che di seguito si precisano.
¨ fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo.
Al ricorrente Ł stata applicata, all’esito del giudizio di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n. 10, cod. pen., con il riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente prevista dall’art. 89 cod. pen., equivalente alle contestate aggravanti, in esse comprese la recidiva specifica e reiterata.
¨ stata inoltre disposta nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, evidenziando che dalla data di emissione della sentenza non sono emersi elementi modificativi del giudizio di pericolosità sociale dell’agente e delle ravvisate esigenze, non diversamente fronteggiabili stante l’assenza di un domicilio idoneo
dove poter collocare il prevenuto agli arresti domiciliari.
Va premesso che il comma 2 dell’art. 275 cod. proc. pen. enuncia il principio AVV_NOTAIO di proporzionalità, regolativo della cautela personale, in forza del quale ogni misura va parametrata all’entità del fatto e alla sanzione « che sia stata o si ritiene possa essere irrogata».
Il successivo comma 2 -bis stabilisce che «Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1ter , e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423bis , 572, 612bis , 612ter e 624bis del codice penale, nonchØ all’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
4 Il tema proposto con il primo motivo attiene alla estensione della norma suindicata, laddove, definendo i criteri di scelta delle misure cautelari, vieta l’applicazione della misura di massimo rigore.
Sul punto si Ł sviluppato un contrasto interpretativo.
4.1. Un primo orientamento circoscrive l’operatività del limite di tre anni di pena detentiva, necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 2bis , cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, alla sola fase genetica della misura cautelare (Sez. 4, n. 21913 del 25/6/2020, COGNOME, Rv. 279299; Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059; Sez. 4, n. 13025 del 26/3/2015, COGNOME, Rv. 262961; Sez. 6, n. 47032 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265339; Sez. 2, n. 46874 del 14/7/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, COGNOME NOME, Rv. 279299).
Si sostiene, dai fautori di tale indirizzo, che il limite di tre anni deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che «il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell’art. 299 cod. proc. pen.».
4.2. L’opzione oggi prevalente, ed alla quale il Collegio intende dare continuità
perchØ maggiormente persuasiva, vuole, invece, che il detto limite di pena detentiva triennale, necessario per l’applicazione della custodia in carcere, operi non solo nella fase di applicazione della misura, ma – costituendo una regola di valutazione della proporzionalità della cautela personale – anche nel corso della sua esecuzione, sicchØ la custodia non può essere mantenuta nel caso in cui sopravvenga una sentenza di condanna, anche non definitiva, a pena inferiore a tale limite (Sez. 1, n. 5949 del 11/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 284349 – 01; Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282860; Sez. 4, n. 31430 del 17/3/2021, COGNOME, Rv. 281837; Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv. 281629; Sez. 5, n. 4948 del 20/1/2021, COGNOME NOME, Rv. 280418; Sez. F, n.26542 del 13/8/2020, COGNOME, Rv. 279632; Sez. 4, n. 12890 del 13/2/2019, Betassa, Rv. 275363).
Dunque, nonostante il comma 2bis sembri evocare, stando alla littera legis, una valutazione di tipo prognostico da compiere ex ante , ossia in fase di applicazione della cautela, Ł ragionevole ritenere operativo il divieto – ed anzi, a fortiori – anche in corso di esecuzione della misura e all’esito della inflizione della pena.
Deve poi considerarsi che, nella specie, avuto riguardo al titolo dei reati addebitati al NOME, non ricorre alcuna delle ipotesi ostative alla operatività del limite triennale previste dallo stesso art. 275, comma 2bis cod. proc. pen. Non consta, inoltre, che vi sia stata trasgressione rispetto ad altra misura meno afflittiva, e conseguente applicazione della misura di massimo rigore in sede di aggravamento, altra ipotesi che pure giustificherebbe il mantenimento della custodia inframuraria, anche a fronte di una condanna a pena inferiore ai tre anni.
La fondatezza del ricorso impone, dunque, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Essendo emersa l’indisponibilità da parte del ricorrente di un luogo idoneo ove possa essere collocato agli arresti domiciliari, dovrà verificarsi in sede di rinvio sulla base di quali elementi concreti – che allo stato non hanno trovato congrua motivazione nel provvedimento impugnato – i Giudici di merito abbiano ritenuto inadeguata ogni altra misura ovvero se, e con quali accorgimenti, altro presidio cautelare possa essere opportunamente modulato, anche in ragione dell’intervenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., a fini di contenimento delle persistenti esigenze, correlate al pericolo di condotte reiterative.
Si impone, per conseguenza, rinvio per nuova valutazione sul punto al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente