Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24354 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, NOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21-09-2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 settembre 2023, il Tribunale del Riesame di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Biella il 31 agosto 2023, con la quale, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo stato contestato ai ricorrenti di aver introdotto nell’istituto penitenziario di Biella sostanze stupefacenti e di aver concorso nella realizzazione di una condotta estorsiva in danno del detenuto NOME COGNOME (capo 50).
Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, COGNOME e NOME, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. COGNOME ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la qualificazione giuridica degli episodi di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63 e 64, osservando che i fatti dovevano essere ritenuti di lieve entità, venendo in rilievo quantitativi obiettivamente modesti, aggiungendosi a ciò che COGNOME ha fatto ingresso nel carcere di Biella solo il 24 settembre 2022, essendo perdurate le condotte illecite fino al dicembre 2022, mentre gli episodi contestati riguardano un arco temporale che va dal 2018 alla fine del 2022.
Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione rispetto alle doglianze difensive concernenti il delitto di estorsione, non essendo state considerate le molteplici incongruenze delle dichiarazioni del detenuto COGNOME, che non trovano alcun riscontro nelle conversazioni captate.
Peraltro, da tali dichiarazioni non si desume l’esistenza di alcuna estorsione, posto che lo stesso COGNOME ha dichiarato che, a fronte della richiesta di 3.000 euro, egli corrispose solo 49 euro in tabacchi e 50 in spesa, senza subire alcuna conseguenza a seguito di tale mancato adempimento. Anzi, al cospetto di una nuova richiesta pari a 70 euro di spesa, egli afferma addirittura di essersi rifiutato, senza più subire in seguito alcuna vessazione.
2.2. NOME ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce l’inosservanza degli art. 111 ter commi 1 e 3 cod. proc. pen., 309, comma 5 e ultimo comma, prima parte, cod. proc. pen., premettendo di aver eccepito al Tribunale del riesame l’invalidità del fascicolo informatico, stante l’inesistenza della trasmissione al Tribunale, da parte della Procura della Repubblica, degli atti previamente presentati al G.I.P. secondo l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Tali atti erano stati invero trasmessi utilizzando un unico supporto informatico, costituito da un disco rimovibile USB (cd. pen-drive), che non era affatto di facile consultazione, essendo stati disseminati in innumerevoli cartelle e sotto-cartelle prive di indicazioni utili, per cui gli atti non potevano considerarsi trasmessi.
Ciò posto, la difesa contesta il rigetto dell’eccezione difensiva, non avendo il Tribunale verificato la sussistenza originaria del requisito legale dell’agevole consultabilità degli atti compendiati nel fascicolo informatico trasmesso dal P.M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Iniziando dal ricorso di COGNOME e partendo dal primo motivo, occorre evidenziare che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 da parte dei giudici cautelari non presenta alcun vizio di legittimità.
Ed invero nell’ordinanza impugnata è stato sottolineato (pag. 5 ss.) che non poteva esprimersi un giudizio di lieve entità dei fatti contestati, avendo le indagini disvelato un sistema continuativo e ramificato, volto all’introduzione in carcere, dunque in una struttura tendenzialmente chiusa all’esterno, di sostanze stupefacenti destinate alla popolazione carceraria, avendo il medico della casa circondariale, dottoressa COGNOME, evidenziato che circa il 90% dei detenuti faceva uso di droga; a ciò è stato aggiunto che NOME COGNOME aveva costituito un proprio canale di spaccio (prevalentemente di hashish e cocaina), avvalendosi di alcuni stabili “collaboratori”, tra cui i condagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e ricorrendo a pratiche corruttive nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria NOME COGNOME (capo 27), risultando i quantitativi di droga trafficati, specie per l’hashish, indicativi di un spaccio di portata significativa, come desumibile dagli episodi del 26 ottobre, del 3 e del 10 novembre 2022, questi ultimi due riguardanti circa 100 grammi di hashish ciascuno.
1.1. Orbene, fatti salvi gli sviluppi probatori del procedimento penale in corso, deve ritenersi che, allo stato, rispetto all’esclusione della fattispecie di lieve entità, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, in quanto fondato su argomentazioni razionali e non distoniche rispetto alle acquisizioni investigative disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, anche perché coerente con l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente COGNOME, hanno precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 deve essere complessiva, nel senso che, il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve dimostrare, come avvenuto nel caso di specie con motivazione non illogica, di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive, che sollecitano di fatto differenti
valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.
1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. E invero, nella disamina del capo 50, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno evidenziato che il 26 ottobre 2022 veniva sequestrato presso la casa circondariale di Biella un pacco contenente stupefacente destinato al detenuto NOME COGNOME, ma da questi disconosciuto, avendo il destinatario formale del pacco precisato che era stato obbligato ad accettarlo da altri detenuti, tra cui COGNOME. Temendo che dentro il pacco vi fosse droga o qualche altro bene illecito, COGNOME lo aveva rifiutato, e, per tale comportamento, COGNOME e i suoi complici avevano preteso la somma di 3.000 euro a titolo di “risarcimento”. A seguito di minacce e aggressioni fisiche, COGNOME aveva corrisposto 40 euro in tabacchi e 50 euro in spesa. Ciò posto, le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili, perché convergenti con le intercettazioni telefoniche, e in particolare con la conversazione di cui al progr. 647 del 29 ottobre 2022, in cui COGNOME, parlando (illegalmente) al telefono con un suo conoscente, tale NOME, cui chiedeva “una mano”, riferiva sostanzialmente le stesse circostanze denunciate. Orbene, anche in tal caso l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, in quanto preceduto una disamina non illogica delle fonti dimostrative, resiste alle obiezioni difensive, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Deve pertanto concludersi nel senso dell’infondatezza del ricorso di COGNOME.
Anche il ricorso di NOME non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, al di là del fatto che la trasmissione degli atti di indagine posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, prevista dall’art. 30 5, cod. proc. pen., non necessariamente deve avvenire mediante (rette forme del deposito telematico di cui agli art. 111 bis e ter cod. proc. pen., ben potendo avere luogo nella tradizionale modalità cartacea, deve tuttavia rilevarsi che, quando l’invio degli atti del P.M. avvenga in maniera telematica, evenienza questa che del resto era possibile anche prima dell’introduzione, da parte del d. Igs. n. 150 del 2022, degli art. 111 bis e ter nel codice di rito, il profilo che occorre esaminare è quello relativo alla configurabilità di eventuali lesioni del diritto di difesa degli indagati, cui deve essere assicurata la possibilità di consultare e di estrarre copia degli atti trasmessi dal P.M., in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame (cfr. in termini Sez. 5, n. 54534 del 11/07/2018, Rv. 274395 – e Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, Rv. 261028).
2.1. Orbene, tale verifica risulta adeguatamente compiuta dal Tribunale del riesame, che ha rilevato che la consistente mole degli atti di indagine è stata tempestivamente trasmessa alla propria cancelleria, previo inserimento in un supporto informatico che è risultato leggibile e consultabile da parte dei difensori degli indagati, i quali hanno potuto formulare le proprie contestazioni, anche nel merito, dando prova di avere ricevuto una piena cognizione dei fatti di causa. Ne consegue che non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che neanche in questa sede hanno illustrato, in termini adeguatamente specifici, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito dall’indagato a seguito della trasmissione degli atti in forma digitale alla cancellaria del Tribunale del riesame.
Al rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/02/2024