Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43950 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 15/5/2023
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente.,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 maggio 2023 il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento emesso il 20 marzo 2023 dalla Corte di appello della stessa città con cui nell’ambito del procedimento a carico di NOME COGNOME è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutto il tempo d udienze e fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea e mancata applicazione della norma per omessa o comunque apparente e manifestamente illogica motivazione, essendosi fatto riferimento solo al numero degli indagati e delle imputazioni, senza considerare che era decorso più di un anno dall’arrivo del fascicolo alla Corte di appello alla fissazione dell’udienza e che il procedimento era stato trattato con solo due udienze di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha premesso che il ricorrente è stato condannato in primo grado, quale esponente di vertice dell’associazione di stampo mafiosa facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, per avere, quale organizzatore e promotore, partecipato all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata anche dal metodo mafioso, per aver posto in essere plurimi reati di cessione di stupefacenti e plurime condotte di estorsione. I correi, nei confronti dei quali pure pende appello, sono stati condannati anch’essi in relazione a plurime e gravi fattispecie di reato.
Secondo il Tribunale, quindi, il numero degli imputati, la complessità e il numero delle imputazioni, le questioni sollevate dagli appellanti, la necessità di fissare più udienze di trattazione, a prescindere dall’assenza di istruttoria, rendeva legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.
Il Tribunale ha precisato, inoltre, che non riverberava effetti nel presente giudizio il fatto che era decorso un considerevole tempo per la fissazione della prima udienza di trattazione.
Siffatta motivazione, addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, non appare affatto illogica e risulta conforme al dato normativo, posto che, se da un lato il numero degli imputati non è esorbitante (si tratta di 6 imputati), dall’altro lato, la natura associativa del reato contestato, il numero delle imputazioni e la molteplicità delle questioni da esaminare appaiono idonei a giustificare la disposta sospensione dei termini di custodia cautelare.
Gioca al riguardo ricordare che questa Corte (tra le altre: Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia, Rv. 277406 – 01,) ha già più volte affermato che, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest’ultimo può essere desunta dall’elevato numero degli imputati (nella specie, sette), dalla tipologia e gravità delle imputazioni relative a delitti di criminalità organizzata, dalla qualità e dal
numero di questioni sollevate con gli atti di appello e dalla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presidente