Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE PASQUALE nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazion orale accolta.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari con funzione di riesame, ha accolto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l’ordinanza con la quale in data 18 marzo 2021, era stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di NOME COGNOME, della misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. contestato come commesso, all’interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di riceversi le chiavi sottratte da NOME COGNOME, all’agente di poliz penitenziaria, NOME COGNOME, recandosi presso il cd. block house, unitamente ad altri detenuti che stavano forzando il cancello di uscita, attività collettiva cui il COGNOME contribuiva ed a seguito della quale l’indagato riusciva ad evadere dal carcere, oltrepassando il varco assieme al detenuto COGNOME.
1.1.11 Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di reato in relazione al delitto di devastazione di cui al capo n. dell’incolpazione provvisoria, escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte contestate all’eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, dovute alla pandemia da Covid-19 e all’attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, come la sospensione dei colloqui con i familiari.
1.2. Quanto agli elementi ritenuti gravemente indizianti, il Tribunale fa riferimento, tra gli altri, ai filmati delle videocamere di sorveglianza di cui al comunicazione di notizia di reato del 30 aprile del 2020 e riportate in diverse relazioni di servizio degli agenti di polizia penitenziaria.
Da questi, secondo l’ordinanza impugnata, emerge che COGNOME ha avuto un ruolo attivo, di rilievo non secondario, nella sommossa, essendo stato tra i primi detenuti a giungere presso la porta carraia, ad impossessarsi delle chiavi detenute dall’addetto all’ufficio carraio, assistente COGNOME.
Il ricorrente, dopo essersi impossessato delle chiavi, secondo la ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, si era diretto verso la cosiddetta block house, oltrepassando il varco e allontanandosi dalla casa di reclusione.
In tali relazioni di servizio viene descritto anche COGNOME come presente nel contesto in cui era stata posta in essere la contestata condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte dei primi detenuti fuoriusciti dalla portineria centrale.
1.3.Dal punto di vista delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia che il Giudice, nel rigettare la richiesta, aveva sostenuto che, pur optando per la concezione estensiva secondo la quale per l’applicazione delle misure cautelari personali il concetto di reati della stessa specie deve riferirsi, non solo a fatti ch offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a reati che, pur non previsti dalla stessa disposizione, di legge presentano uguale natura in relazione al bene tutelato o alle modalità esecutive, si deve prendere atto che i reati di devastazione e sequestro di persona sono delitti che riguardano una ristretta categoria di interessi e beni giuridici tutelati.
In tema di esigenze cautelari, invece, secondo il Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l’oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie, non del concreto fatto oggetto di contestazione, richiamando un precedente della sezione Quinta penale di questa Corte, n. 70 del 24 settembre 2018.
Il provvedimento censurato evidenzia che, per individuare i reati della stessa specie, non si deve considerare l’uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto ma si deve sviluppare questo esame sul piano concrel:o avendo riguardo alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano uguaglianza in natura, relativamente al bene tutelato e alle modalità esecutive.
Il Tribunale sottolinea che elemento unificatore delle condotte poste in essere, contestate al COGNOME in via provvisoria, è quello della violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, dato comune che è in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede, in quanto tale concetto deve estendersi a tutti i reat connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta sia ai mezzi usati per commettere il reato.
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che la prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo attinenti al fatto commesso quali la gravità in concreto, le modalità di commissione del fatto oltre ad elementi di carattere soggettivo attinenti alla personalità dell’autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato.
L’ordinanza, dunque, evidenzia che in relazione a tale profilo il Giudice non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non ha valorizzato minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato.
Sotto il profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione giova rammentare, secondo il Tribunale, che la valutazione prognostica circa il pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Infine, si rimarca che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con la l’attualità e la concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essi siano risalenti nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.
Alla stregua di tali principi interpretativi, il Collegio ha ritenuto che il pr giudice sia stato carente nel compiere questa doppia valutazione, necessaria a fondare il giudizio sulla prognosi di recidiva, limitandosi a ritenere il contest fattuale del tutto singolare, inconsueto e connotato dall’esistenza in atto della pandemia, escludendo il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non ritenendo il pericolo di recidiva attuale.
Il Tribunale, invece, osserva che l’eccezionale situazione di emergenza e l’adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da Covid-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi.
Ciò desumendo dalla gravità delle condotte, le quali sono state attuate in ambiente carcerario e nonostante il fatto che questo fosse sottoposto a massimo controllo, addivenendo alla devastazione degli ambienti, in modo organizzato Come viene evinto dalle immagini registrate attraverso il sistema di videosorveglianza dell’istituto di pena.
Inoltre, i detenuti, secondo la ricostruzione riportata nel provvedimento censurato, hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito e senza che fosse necessario, stante la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti. Ancora, è stata sottolineata l’assoluta gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione resa inagibile per giorni e all’attività dell’amministrazione penitenziaria, posto che erano stati incendiati anche larga parte dei documenti dell’ufficio matricola.
Il Tribunale, specificamente, ha sottolineato che l’indagato ha svolto un ruolo di rilievo ai fini della devastazione, in particolare della violazione d cosiddetto varco carraio essendo stato proprio COGNOME a portare le chiavi necessarie all’apertura del secondo cancello carraio di accesso al piazzale esterno.
Il ricorrente viene descritto come colui che aveva ricevuto le chiavi da altro detenuto dopo che questi, insieme ad altri, le aveva sottratte con la forza all’assistente preposto alla custodia.
Infine, si sottolinea che COGNOME è evaso ed è stato arrestato soltanto grazie all’intervento dei Carabinieri di San severo che lo hanno ricondotto in carcere.
A ciò il Tribunale ha aggiunto la pericolosità soggettiva dei singoli, tutti ristretti per la commissione di precedenti reati e che non hanno mostrato alcuno scrupolo a commetterne altri contro l’Amministrazione penitenziaria.
Si riportano, con specifico riferimento al COGNOME, precedenti condanne definitive per furto in concorso, per ricettazione, per furto aggravato e per evasione.
La personalità dell’indagato, del resto, secondo il Tribunale non sarebbe stata scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie né dallo stato di detenzione che, anzi, ha rappresentato mera occasione per la commissione del reato.
Viene, poi, fatto notare che le condotte si sono protratte anche in data successiva al 9 marzo del 2020, il che secondo l’ordinanza impugnata, destituisce di fondamento la decisione del giudice.
Le condotte delittuose, infatti, sono indicate come protrattesi per diversi giorni, durante i quali il carcere di Foggia è stato completamente diretto dai detenuti (in numero di circa 550) i quali hanno preso il comando di varie sezioni, detenendo le chiavi delle stanze di pernottamento e degli ingressi.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione del principio di attualità e concretezza del rischio di reiterazione e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale del riesame si è soffermato sulla gravità della condotta, sulla personalità dell’indagato che, però, non incide sulle esigenze cautelari se si considera che una reiterazione degli stessi fatti, come sostenuto dal Giudice AVV_NOTAIO indagini preliminari, non potrebbe concretamente mai verificarsi perché connessa ad una situazione di fatto sostanzialmente irripetibile.
Il ricorrente assume che il rischio di reiterazione o, meglio, la prognosi cautelare operata si ancorava, da parte del primo Giudice, proprio all’impossibilità di reiterazione di un evento simile, che ha consentito l’unione dei detenuti nel perseguire l’intento rivoltoso, dovendosi valutare, sotto tale aspetto, anche la personalità dell’indagato.
Secondo la difesa, COGNOME non potrebbe mai reiterare condotte similari perché non si potrà mai più verificare un’emergenza pandemica dello stesso tipo di quella da Covid-19 diffusasi nel marzo del 2020.
L’ordinanza del Giudice, quindi, è corretta nella parte in cui ritiene non concreto ed attuale il verificarsi di condotte simili e non necessaria l’applicazione della misura cautelare in carcere.
Infatti, qualora dovesse seguirsi il percorso argomentativo dell’impugnata ordinanza, la misura cautelare della detenzione in carcere non sarebbe mai adeguata e proporzionata al rischio di reiterazione paventato.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione in presenza, accordata.
Il Sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire memoria scritta con la quale specificamente argomentando, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza le parti presenti hanno rassegnato, all’esito della discussione orale, le conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, determinando una situazione di fatto assolutamente non ripetibile.
Il Tribunale con funzione di riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale tale specifica problematica, attraverso un iter argomentativo di lineare impostazione logica.
L’ordinanza impugnata, infatti, rimarca che:
il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l’intero territori nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell’ambito sia lavorativo che personale;
il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria;
date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l’emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della popolazione all’epoca presente all’interno degli istituti penitenziari).
Peraltro, il Tribunale ha mostrato di aver valutato in modo approfondito le concrete modalità della condotta ascritta al COGNOME in via provvisoria (cfr. pag. 10 e ss. dell’ordinanza), indicate con ragionamento non manifestamente illogico, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell’azione delittuosa, e ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità violenta,
incline a commettere reati contro l’autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica una mera occasione per scatenare la rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo anche a molti detenuti di evadere in massa e non avendo sortito alcun effetto deterrente le precedenti, plurime esperienze giudiziarie e lo stato detentivo in atto al momento dei fatti.
Osserva, poi, il Collegio che l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.
Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
Il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).
Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cu Tribunale ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz’altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli “indici rivelatori” da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione come pure di quello, formalmente distinto, dell’attualità – sono da individuarsi nelle specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato, così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall’aver eluso, ha puntualmente eseguito.
Altrettanto dicasi per l’attuazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del “minor sacrificio necessario” non è altro che la declinazione, che si risolvono nell’astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, vale a significare all’evidenza, così come opinato dal Tribunale, l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e a giustificare il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere, tenuto conto delle due condanne per evasione (una delle quali definitiva) di cui rende conto il provvedimento impugnato (cfr. pag. 12).
È, infine, condivisibile il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in terna di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure coercitive personali, il concetto di “reati della stessa specie” di cui all’art. 27 comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).
Si tratta di principi, cui il Collegio intende dare continuità, dei qual l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, risultando, sotto il profilo denunciato assolutamente immune da vizi di ogni tipo.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispongono, a mezzo cancelleria, gli adempimenti ex art. 28 Reg. es. cod. proc. pen., per l’immediata esecuzione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di rigetto del ricorso proposto avverso ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale con funzione di riesame, a seguito di appello della parte pubblica ex art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. tcod. proc. pen.
O GLYPH Così deciso in data 5 maggio 2023 Il Consigliere estensore