Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 806 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME NOME NOME ACERRA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME e NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 30 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ri-emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli il 9 giugno 2022, dopo la precedente cessazione per decorso
dei termini ex art. 309 cod. proc. pen. della originaria ordinanza cautelare, in relazione al reato di omicidio volontario di NOME COGNOME, detenzione e porto di arma, commesso in Acerra il 20 maggio 2020.
In particolare, era accaduto che una prima ordinanza cautelare a carico dei due ricorrenti per i reati in esame era stata emessa il 5 maggio 2022, ma dichiarata cessata dal Tribunale del riesame il 8 giugno 2022 “con decorrenza dalle ore 24.00 del 10 giugno 2022” per mancata notifica agli indagati dell’avviso dell’udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen.
A seguito di questo provvedimento del Tribunale del riesame, il 9 giugno 2022 il g.i.p. emetteva nuova ordinanza cautelare ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che veniva eseguita lo stesso giorno dell’emissione. I ricorrenti, pertanto, non venivano scarcerati in conseguenza del venir meno del primo titolo cautelare, perché nelle more della decorrenza del termine indicato dal Tribunale era già intervenuto il secondo titolo.
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli indagati, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deducono violazione di norma processuale e vizio di motivazione, in quanto il secondo titolo cautelare sarebbe stato troppo tempestivo perché intervenuto non semplicemente “prima dell’esecuzione del provvedimento di liberazione”, ma quando ancora era efficace la prima misura; si sarebbe verificata quindi la coesistenza di due titoli cautelari per lo stesso fatto.
Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, che nella procedura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. non sono le comuni esigenze cautelari, ma devono essere normativamente “eccezionali” esigenze cautelari. Nel caso in esame, il Tribunale si sarebbe limitato ad una motivazione sulla gravità del fatto e sui precedenti penali, non sufficiente a raggiungere quello standard di eccezionalità che chiede la norma. Inoltre, il giudizio sui precedenti non sarebbe corretto, perché i due ricorrenti non sono mai stati condannati per 416-bis cod. pen., né risulta l’esistenza di un clan COGNOME.
La difesa degli imputati ha chiesto la trattazione orale.
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento degli stéssi.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In esso si sostiene che l’ordinanza ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. è intervenuta troppo tempestivamente, perché la stessa è stata emessa dal g.i.p. non semplicemente “prima dell’esecuzione del provvedimento di liberazione”, ma quando ancora era efficace la prima misura; si sarebbe verificata, quindi, per poco più di un giorno la coesistenza di due titoli cautelari per lo stesso fatto.
Il motivo di ricorso nasce dalla circostanza, ricordata nella parte in fatto, che il Tribunale del riesame ha dichiarato l’inefficacia della ordinanza cautelare per mancata notifica agli indagati dell’avviso dell’udienza camerale il 8 giugno 2022, ma “con decorrenza dalle ore 24.00 del 10 giugno 2022”.
La difesa dei ricorrenti vorrebbe fosse affermato il principio di diritto che l’ordinanza ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. può essere emessa soltanto dopo la cessazione di efficacia della precedente.
L’affermazione di un principio di questo tipo comporterebbe un inevitabile iato tra la prima ordinanza custodiale, che scadrà per definizione alla mezzanotte del giorno in cui spirano i termini di cui al comma 5 o al comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., e la seconda ordinanza custodiale che potrà a quel punto, al più, essere emessa dal gRAGIONE_SOCIALEp. la mattina successiva, permettendo in questo modo alle persone sottoposte a misura di avere il tempo di sottrarsi all’applicazione della seconda misura, il che depotenzierebbe in modo consistente, e proprio nei casi più gravi, lo strumento processuale previsto dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen.
In ogni caso, al di là delle conseguenze di carattere pratico e della esigenza di non snaturare la ratio dell’istituto, va osservato che non c’è però nessuna norma su cui si possa fondare l’interpretazione sostenuta dalla difesa.
L’art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen. dispone, infatti, soltanto che: “1. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata”. Nella norma non si rinviene il riferimento alla necessità che la seconda ordinanza sia emessa soltanto dopo che sia cessata l’efficacia della prima.
La difesa ritiene che la norma possa essere ricavata da principi generali, in particolare dall’applicazione alla fase cautelare del più generale principio del ne bis in idem, per cui, come il pubblico ministero non può esercitare due volte l’azione penale per lo stesso fatto, così non dovrebbe poter attivare due volte il potere cautelare sullo stesso fatto.
In realtà, però, la coesistenza di più titoli cautelari sullo stesso fatto è ammessa normativamente dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che si preoccupa di disciplinare il caso in cui nel secondo titolo cautelare il reato sia diversamente circostanziato o qualificato. Nel caso previsto dall’art. 297, comma 3, infatti, pur se diversamente circostanziato o qualificato, si tratta pur sempre dello stesso unico fatto storico, per cui, quindi, è normativamente ammesso che pendano contemporaneamente due ordinanze cautelari sullo stesso fatto.
Va anche aggiunto che la questione dell’ammissibilità della emissione di una ordinanza ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. quando ancora non è cessata l’efficacia della precedente, è già stata sottoposta all’attenzione di questa Corte, che si è pronunciata nel senso della legittimità del provvedimento cautelare riemesso prima della perdita di efficacia del precedente (Sez. 5, Sentenza n. 35931 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248417: 9 in tema di misure cautelari personali, qualora si determini l’inefficacia della misura, ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per il superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del “ne bis in idem”, opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito, e non quando l’inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salva l’ipotesi di cui all’art. 302, comma primo, cod., proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura “previo interrogatorio”, da intendersi effettuato in stato di libertà”).
Se, infatti, non ci si ferma alla massima, e si legge la motivazione della sentenza per esteso, si nota che la pronuncia COGNOME non ha ritenuto legittima soltanto l’ordinanza emessa “prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione”, ma anche quella emessa prima della cessazione di efficacia, o, ancora più a monte, prima della stessa dichiarazione di inefficacia. Nel corpo della motivazione si legge, infatti, che “quando si prospetti l’eventualità di una scarcerazione dell’indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva”.
Va anche ulteriormente evidenziato che il principio della sentenza COGNOME circa la possibilità di emettere la seconda ordinanza cautelare prima della cessazione di efficacia, o anche prima della stessa dichiarazione di inefficacia, della precedente era già stato scrutiNOME positivamente dal giudice di legittimità anche nella sua composizione più autorevole, perché nel corpo della motivazione della pronuncia
Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191182, si può leggere che la ratio dell’ordinanza ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. consiste “nella indifferibile necessità di garantire mediante l’adozione di uno strumento processuale previsto dalla legge le esigenze di tutela della collettività a fronte della perdita di efficacia del precedente provvedimento, non impronta se già dichiarata o non, ma comunque sicura e prossima”. La giurisprudenza delle Sezioni Unite, pertanto, legittima l’emissione della ordinanza reiterativa anche prima della dichiarazione di inefficacia della precedente.
Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
In esso si contesta la motivazione sulle esigenze cautelari contenuta nella ordinanza impugnata; si osserva che, per espressa disposizione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., l’ordinanza cautelare emessa a causa della cessazione per inefficacia della precedente deve essere sorretta da “eccezionali” esigenze cautelari, mentre nel caso in esame il g.i.p. si sarebbe limitato ad una motivazione ordinaria che non dà conto dell’eccezionalità delle stesse.
Nella giurisprudenza di questa Corte vi sono opinioni discordanti su cosa si debba intendere per “eccezionali” esigenze cautelari, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
2.1. Alcune pronunce ritengono di riempire di contenuto l’espressione normativa del comma 10 citato sul fronte della attualità del pericolo, affermando che l’eccezionalità delle esigenze cautelari imponga al giudice un onere di motivazione rafforzato sull’attualità del pericolo, che deve essere più stringente rispetto a quella ordinaria, e che si risolve in alcune formulazioni nella “imminenza del pericolo” (Sez. 6, Sentenza n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017 , Kolaj, Rv. 269540, secondo cui la “imminenza del pericolo” va intesa come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte, reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio, che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte), in altre nella “sostanziale certezza” del pericolo (Sez. 6, Sentenza n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653: il grado di pericolo deve superare la concretezza e l’attualità richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l’indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede).
2.2. Un secondo orientamento, in modo più anodino, individua l’eccezionalità delle esigenze cautelari nella “intensità straordinaria” del pericolo senza legarlo,
però, necessariamente alla prognosi di probabilità dello stesso, ma in modo più generale alla sua concretezza (Sez. 2, Ordinanza n. 47617 del 19/10/2016, Zbairi, Rv. 268429, secondo cui le eccezionali esigenze cautelari “devono esprimere, con riferimento ai requisiti sia della concretezza che dell’attualità, un pericolo di intensità straordinaria rispetto a quanto “ordinariamente” richiesto per l’applicazione della medesima misur).
2.3. Un terzo orientamento ancora, espresso da questa Sezione, ritiene che l’eccezionalità delle esigenze cautelari debba essere individuata nella “consistenza del pericolo per la collettività”, introducendo nel giudizio anche la valutazione sui beni giuridici tutelati dalla applicazione della ordinanza cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 28002 del 16/03/2016, COGNOME, Rv. 267662: le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelle ipotesi previste dall’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare la misura cautelare, non richiedono un “quid pluris” rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l’imposizione di una misura coercitiva. Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimento impugNOME, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell’estrema gravità dei fatti commessi, nell’efferatezza della condotta e nella pervicacia dell’indagato, che si era procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).
In motivazione la pronuncia COGNOME aggiunge che, al contempo, tali esigenze sono comunque desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.
2.4. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Sezione nella pronuncia COGNOME, e ritiene che l’eccezionalità delle esigenze cautelari debba essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di probabilità del pericolo, ma dal rilievo eccezionale dei beni giuridici tutelati mediante la applicazione della ordinanza cautelare, ricavata anche attraverso il riferimento alla gravità dei fatti commessi, o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura.
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In presenza di una contestazione per omicidio volontario le esigenze di tutela della collettività espresse dalla formula del pericolo di reiterazione del reato assumono, infatti, una intensità tale da poter senz’altro essere considerate eccezionali nell’accezione di cui al comma 10 dell’art. 309 citato. Allo stesso modo le esigenze di tutela della collettività espresse dalla formula del pericolo di reiterazione del reato assumono una intensità eccezionale qualora il soggetto sottoposto a misura sia una persona dalla consistente capacità criminale, ricavata, ancora una volta, dalla gravità del fatto che gli viene attribuito o anche da precedenti condotte criminali.
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame motiva l’eccezionalità delle esigenze cautelari in modo conforme a tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, evidenziando da un lato la gravità del fatto e dall’altro la consistente capacità criminale dei soggetti sottoposti a misura, affermando che “il rischio di recidivanza è fondato sulla estrema gravità del fatto, l’omicidio veniva ordiNOME per garantire un’alleanza criminale per il controllo del traffico di droga, per cui è certamente configurabile l’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 cod. pen. A tal fine, i due ricorrenti non disdegnavano di incontrarsi con un soggetto sottoposto a detenzione domiciliare, dimostrando notevole trasgressività. Infine, estremamente allarmante risulta il giudizio sulla personalità degli indagati, gravati da non irrilevanti precedenti penali. NOME COGNOME è stato condanNOME per rapina, lesioni e sequestro di persona. NOME COGNOME anche per estorsione con l’aggravante della mafiosità, ricettazione, porto e detenzione di arma clandestina ed altro. È dunque evidente che solo la custodia in carcere può essere una misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate, per entrambi al massimo grado”.
In senso sostanzialmente simile è anche l’ordinanza cautelare del g.i.p., la cui motivazione sull’eccezionalità delle esigenze cautelari è riportata a pag. 11 del ricorso, e che è comunque fondata, con formule diverse, sulla gravità del fatto commesso e sul profilo criminale delle due persone sottoposte a misura, talchè non è corretta la censura formulata in ricorso secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe riempito di contenuto una motivazione fatta di clausole di stile.
La circostanza, pure dedotta in ricorso, che i ricorrenti non abbiano condanne per appartenenza ad associazioni mafiose, né che sia accertata l’esistenza di un clan COGNOME, non incide sul percorso logico della ordinanza impugnata, che motiva con i riferimenti ad altro tipo di precedenti la capacità criminale degli interessati.
In definitiva, il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.