Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22 maggio 2023, respingeva l’appello avanzato nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in att stesso applicata, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata commessa da soggetto recidivo reiterato.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.p – nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 275 cornma 2 bis cod.proc. posto che a fronte della contestazione del reato in forma tentata ed in relazione alla ammission degli addebiti era presumibile l’applicazione di una pena inferiore ad anni tre di reclusione rendeva sproporzionata la custodia cautelare in carcere;
omessa motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alle questioni specificamente dedotte circa l’attualità e la consistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e reiterativi e deve, pertan essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà co specifiche osservazioni svolte a pagina 6 dell’impugnato provvedimento, ha sottolineato come si veda in presenza di tentativo di rapina pluriaggravato, dal numero delle persone e dalla recidiv reiterata, specifica, infraquinquennale, che rendono la possibilità di applicazione di una pe inferiore ad anni 3 di reclusione del tutto ipotetica e remota così che non appare sussist l’invocata violazione della disciplina dettata dall’art.275 comma 2 bis cod.proc.pen..
Inoltre, in relazione alla seconda doglianza, il provvedimento impugnato tenuto conto dell recente applicazione della misura richiamava l’ordinanza emessa in sede di riesame ove si era sottolineata la professionalità del gruppo che aveva commesso la tentata rapina in trasferta e l diverse condanne riportate dal ricorrente, indicative di una costante persistenza nell’illecit da giustificare l’applicazione della misura maggiormente restrittiva.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’ad. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’ad. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad. 94 GLYPH comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
Roma, 29 settembre 2023