Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, a seguito di appello del Pubblico Ministero, riformava la decisione del G.I.P. dello stesso Tribunale e applicava ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per i fatti di cui ai capi A), B), C) ed E) dell’imputazione provvisoria.
Propone, anzitutto, ricorso contro tale ordinanza NOME COGNOME, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’indagato denuncia violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. contestando la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico con riferimento a tutti i fatti ascritti ai capi richiamati.
In particolare, assume l’insufficienza a tal fine:
quanto al capo a), del riferimento alle caratteristiche fisiche e all’analogo modus operandi suo e del concorrente nel reato poiché le relative condotte non sarebbero neppure descritte nel provvedimento;
in relazione ai capi b) ed e), della localizzazione mediante gps della vettura del COGNOME in prossimità del luogo del furto, non essendone impossibile l’utilizzo da parte di terze persone e nulla dicendo l’ordinanza circa lo stazionamento della vettura medesima in loco;
rispetto al capo c), della localizzazione gps della vettura del medesimo COGNOME e del riconoscimento compiuto da parte della persona offesa NOME COGNOME, in quanto non sarebbe stata adottata alcuna cautela procedimentale da parte della polizia giudiziaria nell’attività di individuazione delle foto mostrate, punto che la vittima avrebbe riconosciuto i prevenuti solo con la seconda annotazione, compiuta ad oltre un mese di distanza dalla prima.
2.2. Mediante il secondo motivo, NOME COGNOME deduce inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. evidenziando l’illogicità ed erroneità del criterio di scelta della misura della custodia carceraria in luogo degli arresti domiciliari già riconosciutigli dal medesimo Tribunale in un altro procedimento nella roulotte dove vive. Secondo il ricorrente non potrebbe ritenersi, come aveva fatto l’ordinanza impugnata, che un bene mobile come una roulotte possa costituire un immobile abusivo. L’imputato evidenzia, inoltre, che nel porre a suo carico la misura della custodia cautelare carceraria non sarebbe stato considerato il considerevole lasso di tempo trascorso dalla verificazione dei fatti.
Propone, poi, ricorso per cassazione contro la stessa ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, con il medesimo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, il primo dei quali identico a quello proposto dal coindagato e le cui censure sono state
ripercorse sub § 2.1. e l’altro di seguito ripercorso entro i limiti di cui all’art. disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il secondo motivo il DE COGNOME assume violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. non sussistendo, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame, una preclusione alla possibilità di riconoscergli la misura meno afflittiva degli arresti donniciliari ai sensi dell’art. 284, comma 5-bis, dello stess codice poiché nella data del 29 dicembre 2018 era avvenuta la condotta per evasione e non il fatto da cui la stessa era derivata.
Inoltre l’ordinanza impugnata non avrebbe vagliato l’attualità delle esigenze cautelari per fatti avvenuti nel 2022 e la circostanza che si trovava agli arresti domiciliari e lavorava presso una cooperativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo, comune ai ricorsi dei due indagati, è inammissibile perché omette di confrontarsi con i plurimi e gravi indizi, che non si esauriscono in quelli indicati nel ricorso, che sono stati posti dal Tribunale del Riesame a fondamento della valutazione compiuta per ciascuno dei capi di imputazione provvisoria.
In particolare, quanto al capo a), assumono i ricorrenti che la gravità indiziaria si fonderebbe solo sul riferimento alle caratteristiche fisiche e all’analogo modus operandi senza una descrizione delle modalità della condotta: in realtà a pag. 3 dell’ordinanza impugnata vi è puntuale descrizione dell’azione compiuta nel senso che i due soggetti si trovavano a bordo di una vettura Fiat Punto (successivamente identificata come quella intestata al COGNOME) e uno dei due aveva forzato la portiera del veicolo della persona offesa, vi saliva a bordo e subito dopo si allontanava a spinta della FIAT Punto. Quanto alle caratteristiche fisiche degli indagati le stesse erano inoltre comparate con quelle contenute in informative con modalità analoghe.
Con riguardo al capo b) ed e), lamentano i ricorrenti la localizzazione mediante gps della vettura del COGNOME in prossimità del luogo del furto, non essendone impossibile l’utilizzo da parte di terze persone e nulla dicendo l’ordinanza circa lo stazionamento della vettura medesima in loco, con un ragionamento chiaramente congetturale in assenza anche solo sul piano deduttivo di circostanze concrete che giustificassero la presenza sul posto della stessa per altre ragioni.
Rispetto al capo c), gli indagati contestano, poi, la localizzazione gps della vettura del medesimo COGNOME e il riconoscimento compiuto da parte della persona offesa NOME COGNOME, in quanto non sarebbe stata adottata alcuna cautela procedimentale da parte della polizia giudiziaria nell’attività di individuazione delle foto mostrate, al punto che la vittima avrebbe riconosciuto i
prevenuti solo con la seconda annotazione, compiuta ad oltre un mese di distanza dalla prima, senza confrontarsi con la diffusa motivazione dell’ordinanza censurata (pag. 5-6), laddove dà puntuale conto del riconoscimento da parte della COGNOME, senza incertezze, dei prevenuti tra i plurimi soggetti indicati nella documentazione fotografica.
Vi è peraltro che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01).
Il secondo motivo proposto da NOME è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che la roulotte destinata a soddisfare in modo durevole esigenze abitative è equiparabile, quanto all’impossibilità di disporre in detto luogo gli arresti domiciliari, ad un immobile abusivo se insistente su un terreno pur con la propria struttura mobile senza permesso di costruire (cfr. Sez. 3, n. 25015 del 23/03/2011, Di Rocco, Rv. 250601 — 01).
Il secondo motivo di ricorso del COGNOME è manifestamente infondato.
L’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che “Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura”.
Di conseguenza, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, è la stessa norma a porre una presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari per chi sia stato condannato e non già abbia commesso il reato di evasione nei cinque anni precedenti.
Peraltro, come congruamente evidenziato dall’ordinanza impugnata, nella fattispecie in esame i fatti commessi, consistenti in tre furti ed in un tentato furto
di autovetture, lungo l’arco di pochi giorni da un soggetto plurirecidivo non avrebbero potuto consentire di superare la preclusione normativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente