Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato il DATA_NASCITA a Napoli
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in qualità di Giudice del riesame, confermava l’ordinanza con cui Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di NOME COGNOME, indagato, in concorso con altri, per i delitti di cui ai capi 1), 1-bis), 30) 33) e 34) del capo di imputazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza presenta ricorso, nell’interesse dell’indagato, l’AVV_NOTAIO, deducendo, con due motivi distinti, vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova indiziaria, che difetterebbe in relazione sia alla partecipazione all’associazione per delinquere, sia, a fortiori, al ruolo di promotore della stessa.
Per quanto voluminosa, l’ordinanza impugnata si limita a riprodurre l’ordinanza di custodia cautelare, senza confrontarsi con la memoria prodotta dinanzi al Tribunale, nella quale si deduceva: che molti collaboratori non conoscevano l’indagato; che quasi tutti non lo avevano neppure mai incontrato; che uno (NOME COGNOME) aveva addirittura negato che la persona mostratagli in foto fosse lui.
Nella memoria si lamentava, inoltre, il mancato vaglio dell’attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, di cui il Tribunale del riesame avrebbe soltanto riportato il narrato.
Si eccepiva come dal contenuto di intercettazioni derivasse che COGNOMECOGNOME nonostante i contatti con COGNOME COGNOME ad onta del fatto che avesse usufruito dei suoi servigi, non aveva alcun interesse in comune con gli altri presunti partecipi all’associazione e che, anzi, nulla sapesse di COGNOMECOGNOME il principale ttore dei fatti per cui si procede; che mai l’indagato era stato coinvolto in conversazioni inerenti attività ritenute concorrenziali rispetto quelle di COGNOMECOGNOME che mai era intervenuto in questione di stupefacenti. Anche i suoi familiari non furono destinatari di denaro durante la sua detenzione.
COGNOME, una volta scarcerato, si limitò a chiedere a COGNOME la restituzione della somma anticipata per una consegna di cui, evidentemente, non necessitava più, il che smentisce ogni ipotesi di suo interessamento nell’associazione, come dimostra la considerazione che, da libero, avrebbe potuto meglio gestirne gli affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e perché generico, non confrontandosi con la motivazione, completa e tutt’altro che illogica, del provvedimento impugnato.
2.1. L’ordinanza dei Giudici del riesame premette come all’indagato sia provvisoriamente ascritto di essere tra gli ideatori/promotori di due associazioni per delinquere, nate all’interno del carcere di Secondigliano per consegnare, mediante droni, ai detenuti ristretti in regime di alta sicurezza, in varie carceri
del territorio nazionale, rispettivamente, apparecchi cellulari (capo 1) e sostanze stupefacenti (capo 1-bis), oltre ad essergli contestati alcuni reati fine (capi 30, 33 e 34).
Precisa, inoltre, come l’aggravante mafiosa, contestata in relazione a tutte le ipotesi di reato, concerna sia le modalità, sia la finalità di agevolazione quanto alle due ipotesi associative, e la sola modalità di agevolazione per ciò che concerne i reati fine.
A sostegno dell’affermazione che COGNOME era un referente, nel sistema, del “RAGIONE_SOCIALE“, adduce le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME), ritenuti attendibili sulla base delle loro schede personali, oltre che una sentenza resa nell’ambito di diverso procedimento che, pur non esitando in una condanna (la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE non era stata contestata), dà atto di tale circostanza.
2.2. Ciò premesso, la contestazione delle due ipotesi associative è argomentata in modo esaustivo, nonché avvalorata dagli indizi relativi alla concreta realizzazione dei reati fine, e specificamente all’introduzione nel carcere di Siracusa di quattro telefoni cellulari (COGNOME chiama COGNOME discutendo di una prossima consegna e nell’occasione ne confessa altre; poco dopo, COGNOME chiama nuovamente COGNOME e dalla conversazione si inferisce come avesse già svolto il ruolo di mediatore – precisa l’ordinanza – in linea con il suo ruo associativo) (capo 30), nonché all’introduzione, sempre nel carcere di Siracusa, di un microtelefono e di tre panetti di hashish dal peso complessivo di 300 grammi (rispettivamente, capi 33) e 34).
2.3. Del pari esente da censure è la motivazione dell’ordinanza in rapporto al ruolo di ideatore/promotore delle associazioni ascritto all’indagato.
Il provvedimento impugnato riporta, infatti, la conversazione telefonica tra l’indagato e COGNOME, cui fa riferimento il ricorrente il quale, però, trascura di considerare come, subito dopo, i Giudici valorizzino specificamente l’intercettazione ambientale del dialogo intercorso tra COGNOME e COGNOME (la sua segretaria), nel corso del quale il primo descrive alla seconda genesi e ideazione del redditizio sistema di consegna attraverso droni e ne attribuisce il “merito” proprio a COGNOME (“il giovane di Casoria”), oltre che a COGNOME e a Balzano.
Il che riscontra le dichiarazioni dei collaboratori, gravemente indiziando, in fase cautelare, la partecipazione dell’indagato all’associazione, con ruolo di ideatore/promotore, ulteriormente avvalorata dal fatto che le operazioni di “sorvolo” – precisa l’ordinanza impugnata – erano autorizzate da soggetti detenuti, tra cui è citato proprio il ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Bresidente