Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37896 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/7/2025 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Tale decisione veniva assunta dando atto che, a seguito della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 cod.
proc. pen., quest’ultimo aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di cui all’ar 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Tale decisione, tuttavia, non era considerata idonea ad escludere la perdurante esclusiva idoneità della custodia in carcere, sul presupposto che NOME risultava sottoposto a misura per plurimi episodi di spaccio di stupefacenti, di diversa natura e per quantitativi rilevanti.
Nell’interesse della ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge.
Evidenzia la difesa come l’originaria ordinanza cautelare aveva incentrato la valutazione, in ordine all’esclusiva idoneità della custodia cautelare, sul ruolo di primo piano che NOME avrebbe svolto nell’organigramma criminale.
Una volta venuta meno la contestazione per il reato associativo, ne sarebbe dovuto necessariamente conseguire una diversa e meno afflittiva modulazione della misura cautelare.
Peraltro, si sottolinea come gran parte dei coindagati, per le medesime condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, si erano visti riconoscere misure meno afflittive se non addirittura l’esclusione di qualsivoglia cautela.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata è immune da censure, avendo dato atto che – al netto dell’esclusione del reato associativo – il quadro indiziario accertato nei confronti di NOME attesta la commissione di una pluralità di gravi condotte di reato in materia di stupefacenti.
La pluralità dei fatti e la gravità dei singoli episodi è stata, pertanto, riten tale da imporre il mantenimento della custodia cautelare.
Né è condivisibile la tesi secondo cui la custodia cautelare in carcere sarebbe stata applicata esclusivamente in virtù della contestazione del reato associativo.
Fin dall’ordinanza genetica, infatti, si dava atto che, al di là del ruolo svol nel contesto associativo (successivamente venuto meno), NOME ha dimostrato una “dedizione totale” all’attività criminale.
Né è utile il confronto con le posizioni di altri indagati, posto che – per come esposto dallo stesso ricorrente – si tratta di soggetti nei cui confronti sono sta
contestati un numero di condotte illecite non comparabile con quelle ascritte al ricorrente, sicchè non è configurabile alcuna disparità nel criterio di giudizio.
Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente