Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6777 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6777 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Iraq avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta del 19/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 542/25 dell’8 luglio 2025, le cui motivazioni sono state depositate il successivo 16 luglio 2025, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2025 della Corte di appello di Catanzaro che aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui Ali
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NOME COGNOME è sottoposto giusta provvedimento di rigore del 10 marzo 2023 del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.
A fondamento del dedsum, il Tribunale ha evidenziato che gli argomenti cui il difensore è ricorso per invocare la gradazione del trattamento cautelare costituiscano, anzitutto, mera riproposizione delle censure poste a fondamento della richiesta di riesame, già all’apoca reputate inidonee dal Tribunale, nel corpo dell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. del 30 maggio 2023, a modificare il quadro in punto di sussistenza e pregnanza delle esigenze cautelari.
Ha, pertanto, ribadito che nessun rilievo possa conferirsi al radicamento del NOME nel territorio italiano, anche in considerazione del fatto che la di lui moglie è risultata inserita nel medesimo contesto associativo al quale il ricorrente è stato reputato intraneo.
Ha poi evidenziato come, nell’assenza di ulteriori e più pregnanti elementi sintomatici di un mutamento di fatto della situazione già apprezzata, privo di rilievo sia il decorso del tempo e ciò sia ove si abbia riguardo allo iato che ha separato l’epoca di commissione dei fatti ascritti dall’emissione del provvedimento di rigore sia al periodo di restrizione carceraria frattanto patito dal COGNOME.
Ha, infine, rimarcato che l’apprezzamento del ruolo di primo piano assunto dall’appellante in seno alla congrega, peraltro ormai acclarato con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro dell’il. luglio 2024 che, nell’affermare Ja penale responsabilità del ricorrente, lo ha condannato alla pena di anni sette, mesi e giorni dieci di reclusione, nonché la considerazione delle modalità con le quali questi ha t dato attuazione al programma criminale (in particolare, la considerazione dei contatti con soggetti residenti all’estero) «depongano per l’inefficacia deterrente di regimi cautelari meno afflittivi, anche di natura custodiale».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione censurando la «mancanza e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. in punto di sussistenza delle contestate esigenze cautelari».
Il difensore lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare sui motivi di appello limitandosi a ribadire il principio di diritto, inconferente ai fini in valutazion secondo il quale al decorso del tempo dal momento dell’esecuzione della misura non può conferirsi rilievo ai fini delle valutazioni concernenti la sussistenza e la pregnanza del pericolo di recidiva. In questo modo il Tribunale non ha, però, tenuto in considerazione che l’associazione alla quale il ricorrente è stato ritenuto intraneo «si è praticamente dissolta ed i presunti membri che la componevano sono stati tutti arrestati», avendo opposto a detto argomento la circostanza secondo la quale sarebbe comprovato l’elevato spessore criminale dell’assistito. La motivazione resa è, pertanto, radicalmente carente nonché eccentrica rispetto ai canoni
ermeneutici formulati da questa Corte in punto di concretezza e di attualità del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale trascurato di considerare che l’ultimo dei delitti contestati al NOME si colloca nel gennaio del 2021 e che quest’ultimo, da detta data sino al momento di emissione della misura custodiale nei cuoi confronti, non risulta aver commesso alcun ulteriore reato. Il Tribunale non ha, ancora, espresso alcuna motivazione sull’assenza di emergenze che possano deporre per la sussistenza di un pericolo di fuga dell’imputato, soggetto ormai da tempo radicato in Italia.
Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Evidenzia che il provvedimento impugnato è qualificato da adeguata motivazione in relazione al giudizio di persistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e che essa rende l’omessa valutazione in tema di pericolo di fuga non decisiva.
Con memoria del 5 dicembre 2025 il difensore del COGNOME lamenta anzitutto che il Procuratore generale non ha depositato memorie scritte entro il termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Ribadisce le ragioni poste a fondamento del ricorso, evidenziando come il Tribunale abbia omesso di operare le doverose valutazioni con riguardo alla prospettata dissoluzione dell’asserita organizzazione criminale, al decorso del tempo dal momento di commissione dei reati ascritti al ricorrente, nonché in relazione agi
elementi dimostrativi della sopravvenuta carenza del pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Va anzitutto premesso come, ad onta di una generica rappresentazione di sussistenza di plurimi vizi afferenti la struttura logica dell’apparato argomentativo dell’ordinanza, il difensore del ricorrente abbia essenzialmente lamentato la carenza di motivazione in ordine a profili di fatto indicati come incidenti sulle
valutazioni in punto di sussistenza delle esigenze di cautela.
Orbene, è noto come la mancanza di motivazione, quale vizio del provvedimento suscettibile di essere rilevato nella sede di legittimità, non si identifichi nell carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall’art. 125 cod. proc. pen, ma nell’apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l’intero iter logico comprensibile e verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dal soggetto interessato.
Così inteso, il vizio prospettato nel ricorso non è sussistente o non è, comunque, valutabile nel presente contesto.
E’ agevole osservare, anzitutto, come, diversamente da quanto opinato dal difensore, il Tribunale si sia correttamente confrontato con il tema della dedotta vetustà dei fatti delittuosi per i quali il ricorrente è sottoposto a misura, operando un richiamo a quanto già valutato in sede di giudizio di riesame ed evidenziandone, pertanto, l’impossibilità di una sterile riproposizione in sede di appello cautelare. Il collegio si è, in tal modo, conformato al condivisibile e consolidato principio di diritto secondo il quale il c.d. «tempo silente» trascorso dalla commissione del reato deve costituire oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo all’atto dell’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari solo ove accompagnato da ulteriori elementi sintomatici di una variazione del quadro cautelare (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01). Irricevibile in questa sede è, poi, la doglianza difensiva che concerne l’asserita intervenuta dissoluzione della cellula criminale alla quale il ricorrente è stato ritenuto intraneo.
A prescindere dal fatto che la stessa, in assenza delle necessarie allegazioni atte a comprovarne la veridicità, degrada a mera asserzione labiale, non spendibile nella presente sede, va comunque osservato che il Tribunale ne ha sia pure implicitamente evidenziato l’inconducenza, con incedere non manifestamente illogico, attraverso il richiamo, ancora una volta, a circostanze di fatto ricostruite nel corpo dell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., e cioè richiamando la non comune e multiforme capacità criminale del ricorrente e ribadendo, nell’assenza di «elementi sopravvenuti alle precedenti valutazioni», un giudizio di persistente pericolosità sociale del ricorrente ai sensi dell’art. 274 lett. c. cod. pro. pen.
Considerazioni pressoché sovrapponibili possono formularsi con riguardo alla circostanza, dedotta in ricorso, secondo la quale il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive in punto di insussistenza del pericolo di fuga del ricorrente (art. 274 lett. b) cod. proc. pen.).
Anche in tal caso, invero, il Tribunale ha operato un espresso rinvio alle valutazioni già al riguardo operate nella pregressa fase incidentale allorché si è evidenziato che temi quali il radicamento del ricorrente nel territorio nazionale e, più in generale, l’apprezzamento e la valorizzazione delle sue condizioni familiari non
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potessero in concreto assurgere a fattori positivamente incidenti sul quadro cautelare.
Sulla scorta delle valutazioni sin qui operate si impone il rigetto del ricorso. Il NOME deve, per l’effetto, essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Va, infine, disposto, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 bis, dd.aa. cod. proc. pen.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11/12/2025