Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1113 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 23/05/2022 del Tribunale del riesame di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini che aveva respinto la richiesta di revoca
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o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (cessione di cocaina ed eroina nella misura di 400 grammi, complessivamente, ogni mese, dal gennaio al luglio 2020).
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 25 novembre 2021, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente, per il suindicato reato, alla pena di anni sei di reclusione e, con ordinanza del 13 aprile 2022, aveva rigettato l’istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura in atto, evidenziando la pericolosità dell’imputato e le precedenti condanne, sempre per violazione dell’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto sussistente un pericolo di recidiva specifica particolarmente elevato.
Avverso l’ordinanza del Collegio della cautela, COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Non sono stati verificati i parametri di adeguatezza, idoneità e proporzionalità e non si è tenuto conto del presofferto cautelare.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 de 2020, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Deve osservarsi che il tempo trascorso dalla commissione del reato» deve essere oggetto di valutazione (a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) da parte del giudice che pronuncia l’ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 cod. proc. pen.) e in cui assume rilievo la sussistenza di elementi nuovi tali da modificare il quadro cautelare (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. P_IVA).
2.1. Va, inoltre, rimarcato che il «fatto nuovo» rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando – come si è detto – inconferente il mero decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura.
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Correttamente il Tribunale del riesame di Bologna ha evidenziato l’assenza di «elementi nuovi», non potendosi considerare tale la sentenza di condanna in primo grado.
2.3. Il Collegio della cautela ha, infine, puntualmente illustrato le ragioni per le quali permangono le esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della misura inframuraria, in difetto di un fatto nuovo rilevante.
In particolare, in riferimento alla gravità del fatto, si è tenuto conto, oltre ch del contenuto oggettivo della sentenza di condanna in termini di quantificazione della pena, del fatto che, in ragione del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, lo stesso è necessariamente inserito in un contesto criminale che mantiene stabili collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga.
La permanenza del pericolo di reiterazione del reato è stato, poi, desunto dalla assenza di una stabile occupazione e di una fissa dimora da parte del ricorrente, il quale risulta gravato da tre precedenti specifici.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che tali elementi non consentono di fare alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo dell’imputato e rendono indispensabile l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Le giustificazioni addotte in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della custodia carceraria danno conto, per implicito, del convincimento della inidoneità di misura meno affittiva.
Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 ottobre 2022
Il Considlliere estersore
Il Presi nte