Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13119 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nNOME a Napoli il 18/9/2001 avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 17/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. N. 198/2022; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO. Proc. Gen., AVV_NOTAIO, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse del Chiantone inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura di minore afflittività .
Il Collegio cautelare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli mn data 24/12/2021 per i delitti di partecipazione ad una associazione finalizzata alla commissione di truffe in danno di vittime anziane e fragili nonché per plurimi reati fine, e -all’esi di giudizio abbreviato- è stato condannato dal Gup alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione oltre multa, ha ricostruito le modalità operative del sodalizio e ha
confermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen., ritenendo concreto ed attuale il rischio di recidiva in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità e circostanze dei fatti addebitati e della negativa personalità del prevenuto.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare acriticamente reiterato le scarne e contraddittorie argomentazioni spese dal AVV_NOTAIO in sede di reiezione dell’istanza. In particolare il difensore segnala che l’intervenuta definizione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato costituisce elemento di novità che andava apprezzato unitamente al periodo di custodia cautelare sofferto. La motivazione resa in ordine alla persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari è, secondo il difensore, stereotipata e non tiene conto del presofferto e della natura della contestazione. I giudici dell’appello cautelare, infatti, non hanno spiegato le ragioni concrete ed effettive che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario e a confermare la misura inframuraria come l’unica adeguata a tutela della collettività
Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in virtù del c.d. principio di assorbimento, la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 – 01; n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 – 01) nella specie insussistenti.
3.1 Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva l’ordinanza impugnata ha reso un’esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. Infatti, i giudi cautelari hanno rimarcato che le modalità di consumazione dei reati ascritti sono sintomatiche di organizzazione e professionalità, attesa la reiterazione sistematica RAGIONE_SOCIALE condotte truffaldine secondo uno schema ben collaudato, ed hanno formulato un argomentato giudizio prognostico negativo circa la personalità del prevenuto in ragione dell’allarmante contesto criminale in cui risulta inserito e della spregiudicatezza che connota le azioni delittuose, indice di spiccata intensità del dolo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 28/2/2023
Sentenza a motivazione semplificata