Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Formia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dell’11/08/2023 del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME, letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appel di NOME COGNOME contro l’ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la richiesta di cessazione della misura cautelare della custodia in c applicata dal Giudice per le indagini preliminari per i reati ora riqualifica sentenza di condanna definitiva emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma il 26 giugno 2023, ex artt. 74, comma 6 (capi 1 e A, con il ruolo di partecipe), 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 3A) e ex artt. 56 e 629, comma 2, e 628, comma 3, cod. pen. aggravato anche ex art. 416-bis.1.
(capo 17) descritti nelle imputazioni relative al procedimento n. 55756/2015 R.G.N.R. (DDA Roma)
La Corte di appello ha inflitto la pena di 5 anni di reclusione: 4 anni e 8 mesi di reclusione per i reati oggetto del suddetto procedimento + 4 mesi di reclusione per il precedente procedimento n. 5164/2019 R.G.N.R. P.M. Cassino conclusosi con sentenza definitiva per reati per i quali il ricorrente ha già scontato (tranne pochi giorni) la pena definitiva, tutti riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Roma.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel rigettare l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare relativamente ai reati ex art 73, commi 5 e 6, d.P.R. n. 309/1990 nonostante che, dall’inizio dell’applicazione della misura cautelare, siano trascorsi i due anni previsti dalla normativa e che complessivamente, valutando il periodo relativo ai reati oggetto del procedimento n. 5164/2019 R.G.N.R. PM Cassino, il ricorrente è detenuto ininterrottamente dal 18/10/2019, ossia per un periodo che supera anche quello ammesso per il reato ex artt. 56 e 629 cod. pen. (capo 17).
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata in considerazione del fatto che l’imputato sta trascorrendo in custodia cautelare l’intera pena complessivamente inflittagli e che la riqualificazione dei reati da parte della Corte di appello ridimensiona la sua personalità criminale. Inoltre, si evidenzia che tutti i coimputati del ricorrente, alcuni condannati a pene assai maggiori e gravati da numerosi precedenti penali, sono attualmente sottoposti a misure cautelari meno gravose. Si aggiunge che l’abitazione presso la quale è stata richiesta l’applicazione degli arresti domiciliari sta a breve di distanza da tre caserme dei carabinieri e che la tentata estorsione per la quale è stato c:ondannato non fu perpetrata telefonicamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha osservato che per l’individuazione del termine di fase della custodia cautelare quando vi è stata sentenza di condanna (in primo o in secondo grado) occorre considerare la pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura cautelare, cioè la pena unitariamente quantificata con
l’applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del vincolo della continuazione (Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, COGNOME, Rv. 2:36393). Inoltre, per quel che riguarda il decorso dei termini di custodia cautelare per i reati ex artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, ha valutato che l’indagato ha interesse a ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell’ordinanza cautelare, solo quando, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, possa derivargli qualche altro concreto e attuale beneficio (Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Cordua Rv. 282898), che nella fattispecie non risulta.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha considerato che COGNOME è stato condannato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato per il quale vale, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176) la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e ha osservato che tale presunzione non è stata superata perché non risultano recise le relazioni delinquenziali, né offerto un risarcimento alla persona offesa dal reato. Inoltre, ha valutato che COGNOME ha reiterato condotte criminale pur dopo avere scontato una pena detentiva inflittagli con una sentenza irrevocabile del 2013 (per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Circa la richiesta di sostituzione nella custodia in carcere ha efficacemente rimarcato che il domicilio di COGNOME sta nello stesso piccolo Comune in cui egli ha commesso i reati, fra i quali quello per estorsione aggravata (nonostante la vicinanza di tre caserme dei carabinieri).
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 dicembre 2023