Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40223 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo;
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME era stato raggiunto dalla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per associazione di stampo mafioso con ruolo apicale (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 6, cod. pen.), a conclusione del quale veniva assolto in primo grado.
Riformando tale sentenza, la Corte di appello riteneva la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, escludendo però il ruolo di vertice e l’aggravante di cui all’art. 416bis, comma 6, cod. pen. Quindi, disponeva nuovamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame, annullava l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa stessa, poiché non riteneva che sussistessero le esigenze cautelari ravvisate dal primo giudice.
Il Pubblico ministero del Tribunale di Palermo ricorreva, quindi, avverso il provvedimento in Cassazione e questa Corte accoglieva l’impugnazione (ravvisando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 309, comma 8, cod. proc. pen., e cioè l’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di riesame), e disponeva l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Palermo che, con l’ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e correlato vizio di motivazione.
I Giudici non hanno esposto in modo preciso e specifico le ragioni per cui la Corte d’appello, a fronte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado assolutoria (“perché il fatto non sussiste”), avesse ritenuto sussistenti indizi di reità tali da legittimar l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Infatti, hanno escluso il vizio di assoluta carenza di motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo operato dalla Corte d’appello al dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna (14 ottobre 2024) – le motivazioni non erano ancora redatte -, alle dichiarazioni dei AVV_NOTAIOratori di AVV_NOTAIO e alle intercettazioni in atti: elemen compendiati in larga parte nella sentenza di primo grado (che però aveva assolto l’imputato) e, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, valutati in modo non adeguato in quella sede. E ha fatto altresì riferimento ad ulteriori significativi elementi gi acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, rivalutati valorizzando dati travisati sottovalutati dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare.
In tal modo, la Corte d’appello ha però motivato in modo solo apparente, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024, COGNOME, Rv. 287319), l’ordinanza emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 300, comma 5, cod. proc. pen. dalla Corte d’appello, all’esito RAGIONE_SOCIALEa condanna con cui sia stato sovvertito l’originario giudizio assolutorio, è una nuova ordinanza, del tutto autonoma, e per tale motivo impugnabile con il mezzo del riesame (non RAGIONE_SOCIALE‘appello), non potendo rivivere l’ordinanza originariamente applicata.
Nel caso di specie, il vizio è tanto più evidente, in quanto la Corte d’appello ha affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per una fattispecie diversa da quella originariamente contestata e per la quale il Pubblico ministero aveva impugnato: e cioè per la mera partecipazione all’associazione, al netto RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti contestate.
2.2. Insussistenza del pericolo di reiterazione del reato e superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
L’ordinanza cautelare emessa dalla Corte d’appello il 14 ottobre 2024 era annullata dal Tribunale del riesame, che riteneva insussistenti le esigenze cautelari – sia quelle espressamente indicate nel corpo del provvedimento ex art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sia quelle ravvisate dal Tribunale di riesame nel provvedimento impugnato -, poiché la condotta associativa riguardava l’arco temporale relativo agli anni 2014-2016, che includeva l’ultimo periodo di reclusione RAGIONE_SOCIALE‘odierno imputato.
A seguito di ricorso del Pubblico ministero, la Corte di legittimità cassava l’ordinanza e, all’esito del nuovo giudizio, il Tribunale del riesame decideva in senso difforme, escludendo, però, espressamente la sussistenza del pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e richiamando sul punto «le condivisibili considerazioni svolte dalla difesa nella richiesta di riesame», mentre ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato «in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.».
Ma l’unica esigenza cautelare posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale dalla Corte d’appello era il pericolo di fuga (art. 274, primo comma, lett. b, cod. proc. pen.), e non il pericolo di reiterazione del reato, non desumibile – come invece ritenuto nel provvedimento impugnato – dal mero richiamo alle «spiccatissime esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa collettività» compiuto a proposito del diverso concreto pericolo di fuga.
Non potendo tale richiamo integrare, di per sé solo, la motivazione del Tribunale del riesame, questa resta irrimediabilmente carente.
2.3. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., e vizio di motivazione.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del momento finale RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni del AVV_NOTAIOratore di AVV_NOTAIO COGNOME.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, come correttamente affermato dal Tribunale del riesame di Palermo, aveva escluso la possibilità di concretizzare ed attualizzare la ritenuta esistenza di stabili relazioni con il sodalizio mafioso; lo stesso Tribunale del riesame ha invece desunto tale concretezza ed attualità sia dalla contestazione
aperta del reato associativo sia, e soprattutto, dalle dichiarazioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, le quali non erano state nemmeno allegate dal Pubblico Ministero al fascicolo del Tribunale di riesame e comunque erano inutilizzabili in quanto il AVV_NOTAIOratore, all’udienza del 17 dicembre 2021, si era sottratto al contraddittorio sulla posizione di COGNOME, essendosi avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere su innumerevoli domande poste dalla difesa di quest’ultimo.
Le dichiarazioni richiamate nel provvedimento impugnato non possono quindi fondare il giudizio. Non per nulla, la Corte d’appello di Palermo-Sezione misure di prevenzione le aveva ritenute inutilizzabili nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente.
Sempre in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., il Tribunale del riesame, sotto diverso ma connesso profilo, ha richiamato le dichiarazioni del suddetto AVV_NOTAIOratore di AVV_NOTAIO -inutilizzabili per la suddetta ragione – anche in ordine al perdurante esercizio di un potere mafioso sul territorio in costanza di detenzione.
Del tutto immotivatamente il Tribunale ha negato la sussistenza di condotte AVV_NOTAIOrative da parte di COGNOME e la sua presa di distanza dal fenomeno mafioso, tali da neutralizzare la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ha infatti trascurato come gli interrogatori resi in data 17 marzo 2021, 6 aprile 2021, 28 giugno 2021, 30 giugno 2021, 9 luglio 2021, 20 luglio 2021 avessero un tenore ben diverso rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia reso nel 2008, avendo in essi COGNOME ammesso reati gravi (omicidio, estorsioni, intestazione fittizia di beni) e quindi manifestato la volontà di prendere seriamente le distanze dal fenomeno associativo, rendendo altresì dichiarazioni accusatorie a carico di esponenti RAGIONE_SOCIALE‘associazione RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dimostrando il venir meno di ogni pericolosità sociale, come anche riconosciuto in sede di sorveglianza.
A questo proposito, l’ordinanza impugnata va censurata anche perché ha erroneamente negato rilievo alla revoca RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione speciale (libertà vigilata), ritenendo che tale revoca si fosse basata sulla sentenza assolutoria (poi ribaltata), quando, invece, ad essa il provvedimento del Giudice di sorveglianza non faceva cenno.
Inoltre, richiamati i criteri dettati dall’art. 275, comma 1-bis, od. proc. pen. ai fini RAGIONE_SOCIALE’emanazione di una misura cautelare contestuale ad una sentenza di condanna, il fatto che lo stesso Tribunale del riesame abbia escluso il pericolo di fuga depone per il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di pericolosità, compresa quella di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sola custodia cautelare, non avendo i Giudici del riesame indicato, a fronte dei numerosi elementi contrari, specifiche condotte indicative di rapporti con il sodalizio mafioso, tanto più che la prospettazione accusatoria non venne accolta
integralmente dalla Corte di appello la quale, infatti, escluse il ruolo di vertice di COGNOME.
Né è stato considerato che il ricorrente – pur scarcerato il 21/10/2021 rimase libero per due anni, senza che fosse segnalata alcuna sua condotta suscettibile di denotare la sua perdurante appartenenza al sodalizio.
Pure con riferimento ai precedenti penali, anche specifici, contestati a COGNOME e richiamati nell’ordinanza impugnata, va rilevato come l’ultima condanna riguardò il reato associativo dal 11/11/1997 al gennaio 2008, data in cui il ricorrente cominciò a prendere le distanze dal sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Alla deduzione sull’ “assoluta carenza di motivazione” in ordine al quadro indiziario, il provvedimento impugnato ha correttamente risposto che la Corte d’appello – espressasi quale Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza in cui aveva ribaltato la precedente sentenza assolutoria – aveva fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nel caso di sentenza di condanna, l’obbligo motivazionale in ordine gli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi esaudito con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico e pure in assenza di una loro nuova valutazione critica che, successivamente all’emanazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta decisione sulla notitia criminis (tra le altre, Sez. 1, n. 40133, del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277448; Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P., Rv. 251990, secondo le cui massime i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorché non sia stata ancora depositata la motivazione).
1.2. Né può dirsi che il Tribunale del riesame si sia sottratto al suo obbligo motivazionale, per aver ritenuto provata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in virtù RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato, essendo evidente che, come “il più comprende il meno”, così l’accertamento probatorio sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato presuppone ed include sul piano logico la sussistenza di indizi di colpevolezza.
Fermo, in generale, l’obbligo per il giudice di fornire una congrua giustificazione del percorso giuridico che conduce alle sue decisioni, specie quando in ballo venga la compressione di profili di libertà personale, va dunque ribadita la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la presunzione di esclusiva adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere opera anche quando la misura coercitiva è applicata contestualmente alla sentenza di condanna, dopo che una precedente ordinanza sia stata annullata in fase d’indagini per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, in tal caso, è richiesto esclusivamente che la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari sia valutata alla luce degli elementi preesistenti e di quelli sopravvenuti, costituiti dall’esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in sentenza (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275826, la quale, in motivazione, ha anche evidenziato che una diversa interpretazione darebbe luogo ad un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati raggiunti non da indizi, ma da prove RAGIONE_SOCIALEa commissione di reati di gravità tale da giustificare, in fase di indagini, una presunzione di pericolosità non suscettibile di venir meno per effetto RAGIONE_SOCIALEa condanna).
1.3. Tale conclusione, già dirimente, non è revocata in dubbio dall’arresto di legittimità su cui insiste il ricorrente.
La sentenza Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024, COGNOME, Rv. 287319 ha infatti chiarito che, in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esplicitando, dunque, un principio non pertinente nel caso di specie.
2. Infondati sono poi i motivi secondo e terzo.
In tema di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c) cod proc. pen., in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
2.1. A tal fine, ha affermato che, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, il primo giudice aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare non soltanto il pericolo di fuga ma anche quello di recidiva, visto l’inequivoco riferimento alle «spiccatissime esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa collettività».
2.2. Ha precisato di poter comunque confermare, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la misura cautelare anche per ragioni diverse da quelle poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione.
Ha aggiunto, in tale prospettiva, di non condividere la collocazione RAGIONE_SOCIALEa fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione nel 2016, alla luce RAGIONE_SOCIALEa contestazione aperta nonché del
dispositivo di condanna del 14 ottobre 2024, che non ha delimitato in alcun modo il tempus commissi delicti.
Ha anche escluso la sussistenza di elementi indicativi RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento RAGIONE_SOCIALE‘imputato dal sodalizio mafioso, negando rilievo al suo radicamento in Milano. Anzi, in direzione opposta, ha affermato che la partecipazione al sodalizio mafioso di NOME COGNOME, e del fratello NOME, è stata accertata in epoca successiva al loro definitivo trasferimento da Palermo a Milano, avendo costoro esercitato il loro potere mafioso per il tramite dei sodali, che consentirono all’imputato di mantenere il controllo RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEe scommesse, del settore RAGIONE_SOCIALEe slot machines e RAGIONE_SOCIALEe cosiddette “carrettelle” del mercato ortofrutticolo nonché di una cooperativa.
Ed ha poi valorizzato un seppur risalente precedente RAGIONE_SOCIALE‘imputato per omicidio volontario e ben due pregresse condanne per associazione di stampo mafioso, concludendo nel senso che il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti non è idoneo a vincere, per NOME COGNOME, la presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di reiterazione, non risultando provato l’irreversibile allontanamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato dal sodalizio.
2.3. In siffatto contesto argomentativo si cala la precisazione, svolta quasi en passant dai Giudici di merito, per cui il AVV_NOTAIOratore di AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOMEreggente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2017) aveva affermato che l’imputato aveva continuato ad esercitare il controllo del territorio anche in epoca successiva e fino al suo arresto, avvenuto nella primavera del 2020.
Non risultando le dichiarazioni di COGNOME decisive nella trama argomentativa del provvedimento impugnato, le eccezioni difensive sul mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALEe stesse nel fascicolo processuale e/o sulla mancata conferma in sede dibattimentale non possiedono forza idonea a sovvertire, destrutturare o anche scalfire il ragionamento seguito dai Giudici del riesame.
Per la stessa ragione, non rilevano le eccezioni poste dal ricorrente alla base RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale, disposta dal magistrato di sorveglianza di Milano in data 10 novembre 2023, il provvedimento impugnato risultando, in definitiva congruamente motivato anche a prescindere da tali specifici, decontestualizzati, aspetti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/10/2025