Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10047 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10047 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad Altavilla Irpina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sentito il difensore presente, AVV_NOTAIO del foro di Avellino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso a sua firma e del ricorso a forma del codifensore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Avellino.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 novembre 2025 -depositata il 16 dicembre 2025 -il Tribunale del Riesame di Napoli ha riformato in parte l ‘ ordinanza emessa il 4 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale NOME COGNOME è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha annullato l ‘ ordinanza cautelare per la violazione dell ‘ art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, contestata al capo q) come commessa in Altavilla Irpina il 23 aprile 2023, rilevando che la condotta oggetto di imputazione
era stata tenuta in realtà il 23 maggio 2023 e che, con riferimento a questa condotta, il quadro indiziario non presentava il necessario carattere di gravità.
Ha ritenuto invece sussistente un grave quadro indiziario in relazione ai seguenti ulteriori reati:
una violazione dell ‘ art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (capo q) che NOME avrebbe commesso in Altavilla Irpina il 4 maggio 2023 ricevendo in consegna una quantità imprecisata di cocaina da NOME COGNOME e NOME COGNOME, giunti presso la sua abitazione a bordo di un pick-up recante le insegne della protezione RAGIONE_SOCIALE risultato in uso a COGNOME;
una violazione degli artt. 110, 56, 629 cod. pen. (capo r) e degli artt. 110 cod. pen. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo s) che NOME avrebbe commesso in Benevento il 5 dicembre 2022 in concorso con due uomini armati di una pistola e di un mitra (uno dei quali è stato indicato dai giudici di merito in NOME COGNOME), chiedendo loro di usare violenza e minaccia per costringere NOME COGNOME a saldare un debito di 32.000 euro che COGNOME aveva contratto con NOME acquistando da lui, a più riprese, quantità elevate di sostanze stupefacenti.
In estrema sintesi, tale grave quadro indiziario è costituito:
per il capo q), dalle immagini registrate da telecamere installate di fronte all ‘ abitazione di COGNOME, dagli accertamenti compiuti sugli utilizzatori degli autoveicoli che si recarono in quella abitazione il 4 e il 23 maggio 2023 e dall ‘ esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini;
per i capi r) ed s), dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che è stato sentito dapprima come persona offesa denunciante e poi, avendo ammesso di aver svolto attività di spaccio nella città di Benevento e avendo indicato in COGNOME uno dei suoi fornitori, quale indagato in procedimento probatoriamente collegato. Secondo i giudici di merito, tali dichiarazioni sarebbero riscontrate: dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate presso esercizi commerciali adiacenti all ‘ abitazione di COGNOME; dal contenuto di una conversazione telefonica (progressivo n. 239 del 3 febbraio 2023) nella quale NOME diceva di aver incaricato «i ragazzi» di andare a «picchiare» qualcuno; dal contenuto di una conversazione intercorsa tra i coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME (progressivo n. 43 del 5 marzo 2024) nella quale, parlando di una spedizione punitiva in danno di un acquirente di sostanza divenuto insolvente, i conversanti avrebbero fatto riferimento al mandante di quella spedizione in termini inequivocamente riferibili a COGNOME.
Contro l ‘ ordinanza del Tribunale per il riesame hanno proposto distinti ricorsi, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, i suoi difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
Il ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO consta di tre motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che l ‘ ordinanza impugnata non avrebbe fornito puntuale risposta agli argomenti sviluppati a sostegno della richiesta di riesame. Osserva, in particolare, che il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente attendibili «per spontaneità, precisione, costanza e coerenza» le dichiarazioni di NOME COGNOME senza considerare che egli non ha reso affatto dichiarazioni precise e costanti avendo riferito: nelle dichiarazioni rese alla PG il 7 dicembre 2022, di aver conosciuto NOME COGNOME a gennaio del 2022; nelle dichiarazioni rese al PM con l ‘ assistenza di un difensore il 9 dicembre 2022, dapprima di averlo conosciuto nell ‘ estate 2022, poi, di averlo conosciuto nel mese di maggio. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe fornito risposta ai rilievi critici formulati dalla difesa in ordine alla intrinseca credibilità del racconto di COGNOME, del tutto illogico quando sostiene che NOME avrebbe preteso il pagamento di un debito di oltre 32.000 euro in più tranches e COGNOME avrebbe dovuto saldarlo consegnando ogni domenica a COGNOME una parte del dovuto in un bar di Altavilla Irpina, situato in una piazza disseminata da telecamere di sorveglianza e per di più distante oltre venti chilometri dall ‘ abitazione del debitore, all ‘ epoca ristretto agli arresti domiciliari. Nessuna risposta sarebbe stata fornita, inoltre, alle osservazioni della difesa, volte ad evidenziare che il presunto rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME non è stato confermato dalle indagini svolte, non essendo stato documentato alcun incontro tra i due né prima né dopo il supposto tentativo di estorsione.
In punto di diritto, la difesa si duole che, nel valutare se le dichiarazioni rese da COGNOME siano state costanti, il Tribunale non abbia tenuto conto di quanto dichiarato alla PG il 7 dicembre 2022 (quando COGNOME sostenne di aver iniziato ad avere rapporti con COGNOME nel mese di gennaio 2022). Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia ritenuto inutilizzabili tali dichiarazioni perché rese senza l ‘ assistenza del difensore e non precedute dagli avvisi di cui all ‘ art. 64 cod. proc. pen. da una persona che, già nella denuncia del 5 dicembre 2022, aveva dichiarato di aver acquistato stupefacenti da COGNOME al fine di farne commercio e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sentita quale indagata «di reato probatoriamente collegato» (pag. 38 dell ‘ ordinanza impugnata). Secondo la difesa, le dichiarazioni del 7 dicembre 2022 avrebbero potuto e dovuto essere utilizzate perché, nella parte in cui dimostrano la diversità delle versioni rese da COGNOME quanto all ‘ inizio del suo rapporto con NOME, sono favorevoli all ‘ indagato e, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese da un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito fin dall ‘ inizio in qualità di indagato, se favorevoli a chi le ha rese o a terzi, restano escluse dalla sanzione di inutilizzabilità comminata
dal secondo comma dell ‘ art. 63 cod. proc. pen., alla stregua della ratio di questa disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa.
In sintesi, l ‘ AVV_NOTAIO sostiene che l ‘ ordinanza impugnata avrebbe dovuto «saggiare» l ‘ attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME tenendo conto, oltre che della denuncia sporta il 5 dicembre 2022 e del verbale dell ‘ interrogatorio reso al PM il 9 dicembre 2022, anche delle dichiarazioni rese alla PG il 7 dicembre 2022, e che la ritenuta inutilizzabilità di quest ‘ ultimo verbale, avvenuta in violazione di principi di diritto consolidati, avrebbe determinato un vizio di motivazione sulla attendibilità del dichiarante.
Sotto diverso profilo, la difesa osserva che l ‘ ordinanza impugnata ha ritenuto gravemente indizianti nei confronti di NOME COGNOME conversazioni nelle quali lo stesso NOME o terzi parlano di una spedizione punitiva, ma non avrebbe fornito motivazione adeguata delle ragioni per le quali l ‘ episodio narrato sarebbe proprio quello oggetto di imputazione e, nel caso delle conversazioni intervenute tra terze persone, neppure delle ragioni per le quali l ‘ organizzatore della spedizione punitiva della quale si parla dovrebbe essere identificato in COGNOME.
3.2. Col secondo motivo del ricorso a sua firma, l ‘ avvocato COGNOME lamenta violazione dell ‘ art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l ‘ inefficacia della misura ancorché al Tribunale per il riesame non fossero stati trasmessi i filmati registrati dalle videocamere installate presso l ‘ abitazione di COGNOME, filmati che erano stati posti a sostegno dell ‘ ipotesi accusatoria.
Col medesimo motivo, il difensore sostiene che, in assenza dei filmati, il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale per il riesame avrebbero fondato il giudizio di gravità indiziaria su una annotazione di PG inidonea a tal fine, perché contenente una ricostruzione falsata degli eventi, come reso palese dall ‘ errore nell ‘ indicazione della data di uno dei fatti contestati al capo q) che, secondo quanto affermato nell ‘ ordinanza impugnata, non sarebbe riferibile al 23 aprile bensì al 23 maggio 2023.
3.3. Col terzo motivo, l ‘ AVV_NOTAIO deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si duole, in particolare, che il pericolo di reiterazione di reati sia stato ritenuto attuale e concreto anche se i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi più di due anni prima dell ‘ applicazione della misura cautelare. Sottolinea, inoltre, che i gravi indizi di colpevolezza sono stati esclusi dal G.i.p. quanto alla partecipazione di NOME all ‘ associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti oggetto del procedimento (ritenuta sussistente, ma composta da altri indagati) e il Tribunale del riesame ha escluso l ‘ esistenza di un grave quadro indiziario anche con riferimento a una delle condotte contestate al capo q). Sostiene inoltre che, nel valutare sussistenti le esigenze cautelari, non si
è tenuto conto del fatto che l ‘ iniziale ipotesi accusatoria è stata ridimensionata prima dal G.i.p. e poi, nuovamente, dal Tribunale del riesame e neppure del fatto che i precedenti dai quali NOME è gravato sono risalenti nel tempo.
Il ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO consta di quattro motivi che sviluppano in gran parte argomentazioni analoghe a quelle appena illustrate.
4.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge processuale per non essere stata dichiarata l ‘ inefficacia della misura cautelare in conseguenza della mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei filmati delle «videocamere che hanno ripreso la ‘scena del crimine’» (così, testualmente, pag. 1 dell’ atto di ricorso). Sviluppando argomentazioni analoghe a quelle formulate dall ‘ AVV_NOTAIO, l ‘ AVV_NOTAIO si duole della mancata trasmissione dei filmati sui quali si fonda la misura cautelare. Deduce quindi violazione dell ‘ art. 309, comma 10, in relazione all ‘ art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Per come formulato, tuttavia, il primo motivo del ricorso sottoscritto dall ‘ AVV_NOTAIO sembra avere portata più ampia rispetto al motivo proposto dal codifensore, perché fa riferimento ai filmati in generale e non soltanto a quelli registrati presso l ‘ abitazione di NOME COGNOME.
4.2. Col secondo motivo, l ‘ AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario.
Con riferimento al fatto del 4 maggio 2023, contestato al capo q), la difesa osserva che, secondo il Tribunale, quel giorno, NOME COGNOME avrebbe ricevuto stupefacenti da NOME COGNOME e NOME COGNOME e il quadro indiziario si fonda, oltre che sulle riprese delle telecamere installate di fronte all ‘ abitazione di COGNOME (che, quand ‘ anche utilizzabili, non costituirebbero da sole indizio grave), anche sul contenuto di conversazioni intercettate (in specie: progr. n. 2182 del 27/10/2023 e progr. n. 238 del 17/03/2024) nelle quali i dialoganti parlano di una persona la cui identificazione in NOME COGNOME è tutt ‘ altro che univoca. In tesi difensiva, sarebbe manifestamente illogico aver ritenuto che le riprese eseguite il 4 maggio 2023 di fronte all ‘ abitazione di COGNOME costituiscano un indizio della detenzione di cocaina contestata al capo q). I filmati, infatti, non documentano che quel giorno l’odierno ricorrente fosse in casa, né che il borsone portato all ‘ interno dell ‘ abitazione di NOME contenesse sostanza stupefacente. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non avrebbe significato in tal senso la constatazione che il pick-up con insegne della protezione RAGIONE_SOCIALE risulti essere stato utilizzato in altre occasioni per trasportare la cocaina destinata a rifornire NOME COGNOME. Secondo la difesa si tratta di un dato neutro, non idoneo a dimostrare, neppure a livello indiziario, che il 4 maggio 2023 il borsone trasportato in quel pick-up conteneva sostanza stupefacente.
Con riferimento ai reati di cui ai capi r) ed s), l ‘ AVV_NOTAIO sostiene che non costituirebbe grave indizio a carico del ricorrente la constatazione che il 5 dicembre 2022, mentre la condotta estorsiva era in corso, l ‘ autovettura intestata a COGNOME transitò nelle immediate adiacenze dell’abitazione di COGNOME , dove fu ripresa da telecamere di videosorveglianza poste a servizio di esercizi commerciali. In tesi difensiva, il Tribunale non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi la persona che era alla guida dell ‘ auto potrebbe essere identificata in NOME COGNOME. Neppure sarebbe stato spiegato quale ruolo NOME avrebbe svolto nella vicenda e perché le dichiarazioni rese da COGNOME siano state valutate credibili e adeguatamente riscontrate. La difesa sostiene che la conversazione n. 239 del 3 febbraio 2023, citata nell ‘ ordinanza impugnata, non fornirebbe riscontro alle accuse di COGNOME perché nella stessa COGNOME afferma di aver mandato dei ragazzi a picchiare qualcuno, ma nulla consente di ritenere che stia facendo riferimento a COGNOME. Nella medesima conversazione, inoltre, COGNOME chiede ad NOME COGNOME di informarsi sulla presenza in carcere di una persona che potrebbe essere diversa da quella citata subito prima («mandai i ragazzi a picchiare quello e mi devi far sapere quell ‘ altro cornuto in che carcere sta») e, comunque, non indica il nome della persona picchiata né di quella sulla quale vuole informazioni, sicché non si comprende perché i giudici di merito abbiano ritenuto inequivoco il riferimento a COGNOME. Nessun valore di riscontro avrebbe, infine, la conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME il 5 marzo 2024, nella quale si parla di una spedizione punitiva realizzata da persone vestite da poliziotti, laddove COGNOME non ha mai riferito che i propri aggressori fossero travestiti in tal modo.
Quanto alla credibilità delle accuse formulate da COGNOME, l ‘ AVV_NOTAIO formula rilievi analoghi a quelli sviluppati nel primo motivo del ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO. Evidenzia infatti: che il verbale del 7 dicembre 2023 non avrebbe dovuto essere valutato inutilizzabile perché conteneva elementi in favore di COGNOME; che COGNOME ha reso differenti versioni quanto all ‘ epoca nella quale avrebbe conosciuto NOME e di ciò il Tribunale non ha tenuto conto; che il narrato di COGNOME, non sempre logico e coerente, non è stato adeguatamente riscontrato; che non è stata data risposta al rilievo difensivo volto ad evidenziare l ‘ assoluta assenza di documentazione atta a comprovare contatti tra COGNOME e COGNOME.
4.3. Col terzo e col quarto motivo, l ‘ AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie o di reati commessi con uso di mezzi di violenza personale. Si duole, inoltre, che la custodia in carcere sia stata valutata quale unica misura idonea a salvaguardare tale ritenuta esigenza cautelare. Osserva il difensore: che i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2023 (sono dunque risalenti nel tempo); che non sono
state valutate la consistenza e la portata reale della ipotizzata attività delittuosa, esauritasi (proprio secondo la prospettazione del Tribunale) nella detenzione della cocaina ricevuta il 4 maggio 2023 e in una isolata condotta estorsiva del dicembre 2022; che non si comprende come sia possibile desumere da tali fatti isolati la «stabile dedizione ai traffici di sostanze stupefacenti» cui fa riferimento l ‘ ordinanza impugnata. Nella medesima prospettiva, il ricorrente osserva che le modalità dei fatti e i precedenti dell ‘ indagato (risalenti nel tempo) non giustificano la scelta di ritenere adeguata a fini cautelari soltanto la misura custodiale, non essendo stato spiegato con motivazione congrua per quali ragioni una misura meno afflittiva non avrebbe potuto prevenire l ‘ ipotizzato pericolo di reiterazione di reati.
All’ odierna udienza le parti hanno illustrato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Meritano accoglimento, nei termini che saranno di seguito specificati, solo i motivi di ricorso con i quali si deduce carenza di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in relazione al reato di cui a ll’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo q) come commesso in Altavilla Irpina il 4 maggio 2023.
Per evidenti ragioni di logica espositiva, devono essere esaminati per primi i motivi con i quali i difensori del ricorrente si dolgono della mancata trasmissione al Tribunale per il riesame dei filmati ripresi dalle telecamere installate di fronte all ‘ abitazione di COGNOME e, più in generale, dei filmati al cui contenuto l ‘ ordinanza cautelare fa riferimento (secondo motivo del ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO; primo motivo del ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO). In tesi difensiva, trattandosi di atti d eterminanti ai fini dell’applicazione della misura, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di questi filmati avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di inefficacia del l’ordinanza cautelare ai sensi dell ‘ art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Dalla lettura dell ‘ ordinanza impugnata (pag. 8) emerge: che il CD trasmesso al Tribunale del riesame dall ‘ Autorità procedente non conteneva «i filmati registrati presso l ‘ abitazione di COGNOME» e che, nell ‘ emettere l ‘ ordinanza cautelare, il Giudice non ha fondato la decisione sulla visione dei filmati, «ma esclusivamente su quanto riportato negli atti di polizia giudiziaria». Ne emerge dunque, con chiarezza, che il Giudice per le indagini preliminari non ha visionato i filmati. Non è noto, però (e gli atti di ricorso non lo chiariscono), se quei filmati fossero stati trasmessi dal
Pubblico Ministero al G.i.p. ai fini della richiesta di misura cautelare. Questo vale sia per i filmati registrati dalle telecamere installate presso l ‘ abitazione di COGNOME che per i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti negli esercizi commerciali adiacenti all ‘ abitazione di NOME COGNOME ai quali il ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO parrebbe fare riferimento (parla, infatti, genericamente di filmati e non delle riprese eseguite dalle telecamere installate di fronte all ‘ ingresso dell ‘ abitazione del ricorrente).
Tanto premesso, si deve osservare che, per giurisprudenza costante, il pubblico ministero non ha l ‘ obbligo di mettere a disposizione del g.i.p. e del tribunale del riesame gli atti di indagine nella loro integralità (Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Rv. 271682; Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Rv. 266928; Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Rv. 263107) e l ‘ art. 309, comma 10, cod. proc. pen. fa discendere l ‘ inefficacia della misura cautelare dalla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti indicati dall ‘ art. 309, comma 5 (quindi, per quanto qui rileva, degli atti «presentati a norma dell ‘ art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), ma non collega alcuna sanzione alla mancata trasmissione di atti che neppure il g.i.p. ha ricevuto. Nel caso di specie, i ricorrenti non sostengono che i filmati fossero stati trasmessi al Giudice che ha disposto la misura né documentano che i supporti contenenti i risultati delle riprese fossero stati depositati unitamente all ‘ ordinanza cautelare ai sensi dell ‘ art. 293, comma 3, cod. proc. pen. e tuttavia si dolgono che i filmati non siano stati trasmessi al Tribunale per il riesame. Ne consegue che il motivo non è autosufficiente ed è formulato in termini tali da non superare il vaglio di ammissibilità.
Ancorché queste considerazioni siano assorbenti, non è inutile aggiungere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quand ‘ anche fosse avvenuta, l ‘ omessa trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determinerebbe la caducazione del provvedimento impugnato solo nel caso in cui gli atti non trasmessi fossero stati considerati determinanti ai fini dell ‘ applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258797; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Rv. 270050; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348) e nel caso oggetto del presente ricorso non è così. Invero, nell ‘ ordinanza impugnata come nell ‘ ordinanza del G.i.p., si fa riferimento soltanto alle annotazioni di PG e ai fotogrammi estrapolati dai filmati che nelle stesse sono stati inseriti.
Va ricordato in proposito che grava sull ‘ indagato l ‘ onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti e, com ‘ è evidente, tale onere non può essere adempiuto limitandosi a riferire che un documento non è stato trasmesso. Nel caso di specie, la difesa non ha spiegato
per quali ragioni l ‘ esame diretto del filmato avrebbe potuto avere valore determinante, né tale onere può considerarsi adempiuto con l ‘ aver evidenziato l ‘ errore commesso dal G.i.p. nel datare una delle riprese. Questo errore, infatti, è stato corretto dal Tribunale del riesame (che ne ha tratto conseguenze favorevoli all ‘ indagato) proprio sulla base dei fotogrammi riprodotti negli atti di polizia giudiziaria dai quali si evince -come l ‘ ordinanza impugnata chiarisce a pag. 11, senza che gli atti di ricorso la smentiscano -che le riprese il cui contenuto è stato riportato nelle annotazioni di PG non sono state eseguite il 23 aprile 2023 (come contestato nel capo di imputazione e ritenuto dal G.i.p.), ma il 23 maggio 2023.
Col primo motivo del ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO e col secondo motivo del ricorso a firma dell ‘ AVV_NOTAIO il ricorrente si duole che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME siano state valutate intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate.
Nell ‘ esaminare questa doglianza si deve subito ricordare che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende, neppure nella materia cautelare, il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell ‘ indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l ‘ atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l ‘ esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l ‘ assenza di illogicità evidenti; si chiede dunque di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep.2012, Rv. 251760). Ne consegue l ‘ inammissibilità delle doglianze con le quali i difensori del ricorrente chiedono a questa Corte di valutare la verosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita da COGNOME sul presupposto che non sarebbe credibile l ‘ uso di violenza o minaccia per ottenere il pagamento rateale, con cadenza settimanale, di un debito per forniture di droga, né sarebbe credibile che sia stato indicato quale luogo del pagamento un bar situato in una piazza disseminata da telecamere. Così argomentando, infatti, la difesa rappresenta come errate le valutazioni compiute dai giudici di merito e lo fa in termini meramente oppositivi, senza spiegare perché sarebbe manifestamente illogico pretendere il pagamento rateale di un debito ingente mediante versamenti di somme in un bar, oppure allegando elementi di fatto non documentati come, ad esempio, la presenza di telecamere di sorveglianza nella piazza antistante quel bar.
2.1. Dalla lettura dell ‘ ordinanza del G.i.p. e dell ‘ ordinanza impugnata emerge che COGNOME ha ricostruito l ‘ aggressione subita il 4 dicembre 2022 in termini sempre uguali. Ha sostenuto infatti: che, quel giorno, due uomini suonarono al suo citofono dicendo di dover eseguire una notifica, si fecero aprire la porta ed entrarono in casa sua armati di una pistola e di una mitraglietta; che il giovane armato di pistola lo colpì al capo col calcio della stessa facendolo cadere a terra sanguinante, lo prese a calci, lo picchiò e gli mostrò un foglio di carta; che in quel foglio gli veniva intimato di recarsi «di domenica in domenica al bar» a portare i soldi. A detta di COGNOME, il giovane che lo aveva picchiato, dopo avergli fatto leggere il foglio, lo aveva strappato in piccoli pezzi portandoli via con sé. COGNOME ha dichiarato di aver subito capito che il denaro che gli veniva chiesto era quello che doveva a NOME COGNOME, dal quale aveva acquistato quantità elevate di stupefacente, e ha spiegato di aver compreso, senza necessità di spiegazioni, che il bar nel quale avrebbe dovuto recarsi a saldare il debito si trovava ad Altavilla Irpina, perché in quel locale, più volte, aveva incontrato NOME per rifornirsi della sostanza.
L ‘ ordinanza impugnata argomenta ampiamente sulla credibilità di queste dichiarazioni alla luce dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini.
Evidenzia, infatti:
che il personale della polizia scientifica, giunto sul posto a seguito della richiesta di COGNOME, repertò nell ‘ appartamento sostanza ematica e COGNOME fu accompagnato in ospedale dove gli fu refertato un trauma cranico giudicato guaribile in gg. 5;
che sulla pubblica via, nelle immediate adiacenze dell ‘ abitazione, furono rinvenuti vari pezzi di carta strappati su alcuni dei quali erano leggibili il nome e cognome di COGNOME e la parola «domenica»;
che, nell’orario della denunciata aggressione, il sistema di videosorveglianza di due esercizi commerciali confinanti con l ‘ abitazione di COGNOME (un supermercato e il negozio ‘RAGIONE_SOCIALE Moda’) avevano ripreso due uomini (giunti sul posto a bordo di una Range Rover targata TARGA_VEICOLO) i quali avevano suonato al citofono dello stabile, vi erano entrati e ne erano usciti poco dopo;
che, nel medesimo arco temporale (e la circostanza è significativa perché quando parlò del debito contratto con COGNOME, COGNOME non poteva conoscerla), l ‘ auto targata TARGA_VEICOLO, intestata a NOME, si aggirava nelle adiacenze dell ‘ abitazione della persona offesa ed era entrata in contatto visivo con la Range Rover;
che il conducente dell ‘ auto intestata a COGNOME, nell ‘ occasione, teneva sulle proprie gambe un cane di piccola taglia e l ‘ odierno ricorrente, proprietario di un cane di piccola taglia, lo porta spesso con sé;
– che la Range Rover utilizzata dai due uomini ripresi mentre suonavano al citofono era in uso a NOME COGNOME, fidanzato con una delle figlie di NOME, titolare della polizza assicurativa di quell ‘ auto e identificato alla guida della stessa il 4 dicembre 2022 (dunque il giorno prima dei fatti);
Si tratta, all ‘ evidenza, di riscontri specifici, sia con riferimento alle modalità dell ‘ aggressione, sia quanto al contenuto del biglietto manoscritto che fu fatto leggere a COGNOME, sia quanto al coinvolgimento nella vicenda dell ‘ odierno ricorrente, la cui presenza nelle adiacenze della abitazione della persona offesa al momento dei fatti è stata ritenuta dai giudici di merito gravemente indiziante e idonea a riscontrare le dichiarazioni di COGNOME. Pur essendo ignaro di questa circostanza, infatti, COGNOME indicò sin da subito nel COGNOME il mandante della tentata estorsione.
Secondo i giudici di merito il grave quadro indiziario così delineato con riferimento ai reati di cui ai capi r) ed s) trova ulteriore conferma nel contenuto di una conversazione intercettata in ambientale il 3 febbraio 2023 (progressivo n. 239 RIT n. 4891/2022). In quella conversazione COGNOME disse di aver mandato «i ragazzi a picchiare a quello» e aggiunse: «mi devi far sapere quell ‘ altro cornuto in che carcere sta». Nel valutare questa conversazione i giudici di merito hanno ritenuto che l ‘ episodio narrato potesse essere quello che aveva visto coinvolto il COGNOME in ragione del breve tempo trascorso dall ‘aggressione. Inoltre, ne hanno tratto indicazioni sull ‘ indole violenta dell ‘ indagato e sulla conseguente verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali COGNOME lo ha identificato come mandante dell ‘ aggressione. Lo stesso COGNOME, infatti, il 3 febbraio 2023 ha descritto se stesso nei seguenti termini: «io sono una persona di principio, io sono uno che se odia a uno faccio la guerra a tutti, fosse pure NOME, io sono nato per morire» (pag. 35 dell ‘ ordinanza impugnata). Nel contrastare tale motivazione, che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, i difensori del ricorrente si limitano a formulare mere supposizioni osservando che COGNOME potrebbe aver dato disposizione perché altre persone fossero picchiate e la persona sul cui luogo di detenzione egli chiedeva informazioni potrebbe non essere COGNOME.
Non ha maggior pregio l ‘ argomentazione difensiva sviluppata con riferimento alla conversazione n. 43 del 5 marzo 2024 (pagg. 17 e 18 dell ‘ ordinanza impugnata). I giudici di merito hanno valorizzato questa conversazione -intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME ben più di un anno dopo i fatti di cui ai capi r) ed s) -osservando che, nella stessa, COGNOME fa inequivoco riferimento a NOME indicandolo come una persona di nome «NOME» che ha «tre indagini in corso», è andato a trovarlo «con il cane» e ha ricevuto da poco un avviso di garanzia per aver fatto «andare due persone vestite da guardie col tesserino» da un debitore. Nell ‘ ordinanza si osserva che, in questa conversazione,
il riferimento ai fatti del 5 dicembre 2022 è evidente, perché COGNOME dice di aver appreso da COGNOME che le persone da lui mandate a punire il debitore «lo riempirono di mazzate» e «gli spaccarono col calcio della pistola in testa». Si tratta di argomentazione per nulla illogica, alla quale la difesa si limita a contrapporre che, secondo la narrazione di COGNOME, gli aggressori non erano travestiti da poliziotti, dimenticando però: che, nella conversazione, è COGNOME a parlare; che questi riferisce al proprio interlocutore un racconto fattogli da COGNOME; che COGNOME non ha detto di aver aperto la porta a persone vestite da agenti di polizia e, tuttavia, ha riferito di averlo fatto perché, chi aveva suonato al citofono, disse di dovergli notificare un atto.
A questo proposito è utile ricordare: che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la motivazione è conforme ai criteri della logica e delle massime di esperienza (per tutte: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01); che, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una conversazione differente rispetto a quella proposta dai giudici di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito abbia indicato il contenuto della conversazione in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).
2.2. Pur in presenza dei riscontri indicati, indubbiamente significativi della attendibilità di COGNOME, i difensori sottolineano che, diversamente da quanto sostenuto nell ‘ ordinanza impugnata, questi non ha reso dichiarazioni «costanti e coerenti». Osservano i difensori che COGNOME ha sostenuto, in un primo tempo (nelle dichiarazioni rese alla PG il 7.12.2022), di aver conosciuto COGNOME a gennaio del 2022, poi (nelle dichiarazioni rese al PM il 9 dicembre 2022, con l ‘ assistenza del difensore e dopo aver ricevuto gli avvisi di cui all ‘ art. 64 cod. proc. pen.) di averlo conosciuto nell ‘ estate del 2022; precisando però, nel corso del medesimo interrogatorio, di averlo conosciuto «a partire dal mese di maggio 2022» e di aver parlato di estate «perché faceva caldo» (il contenuto dei due verbali è riportato nell ‘ ordinanza impugnata rispettivamente a pag. 29 e a pag. 31).
Secondo la difesa le due versioni sono significativamente differenti e tale diversità incide sull ‘ attendibilità del dichiarante.
COGNOME ha sostenuto che COGNOME gli aveva fornito ingenti quantità di stupefacenti per un valore complessivo superiore a 150.000 euro; ha detto di avere pagato la sostanza – che riceveva a credito – grazie a una florida attività di spaccio, ma di non aver più potuto adempiere a partire dal 30 luglio 2022 perché
in quella data era stato arrestato. COGNOME ha dichiarato, inoltre, che il debito residuo era di 32.500 euro e, non essendo in grado di pagarlo, dopo l ‘ aggressione subita, temeva per la propria incolumità. Per questo si era risolto a collaborare con l ‘ Autorità giudiziaria.
In tesi difensiva la credibilità del narrato del dichiarante sarebbe fortemente condizionata dalla data nella quale i traffici illeciti tra COGNOME e COGNOME sarebbero cominciati. Non sarebbe verosimile, infatti, che nell ‘ arco di appena due mesi (da maggio a luglio del 2022), COGNOME abbia maturato un debito così ingente. I difensori del ricorrente lamentano che il Tribunale del riesame non si sia pronunciato su questo argomento (che sarebbe idoneo a minare la attendibilità del dichiarante) e osservano che ciò non è avvenuto perché, incorrendo in errore di diritto, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese da COGNOME alla PG il 7 dicembre 2022.
L ‘ ordinanza impugnata sottolinea (pag. 38) che il 7 dicembre 2022 COGNOME fu sentito senza l ‘ assistenza del difensore e non ricevette gli avvisi di cui all ‘ art. 64 cod. proc. pen. ma, il 5 dicembre 2022, nel denunciare il tentativo di estorsione subito, aveva già reso dichiarazioni auto-indizianti sicché avrebbe dovuto essere sentito quale indagato in procedimento collegato. La difesa non contesta che COGNOME dovesse essere sentito in tale veste, ma rileva che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846, la disposizione di cui all ‘ art. 63, comma 2, cod. proc. pen. è ispirata alla tutela del diritto di difesa, sicché restano escluse dalla sanzione di inutilizzabilità prevista da questa norma le dichiarazioni rese da chi, fin dall ‘ inizio, avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato se si tratta di dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese e a terzi. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso, nel valutare la posizione di NOME COGNOME, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni rese da COGNOME alla PG il 7 dicembre 2022 e avrebbe dovuto spiegare perché, pur avendo fornito indicazioni così diverse quanto al momento nel quale avrebbe conosciuto NOME, il dichiarante potrebbe essere ritenuto attendibile.
2.3. Com ‘ è noto, nel ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l ‘ inutilizzabilità di atti processuali deve indicare, pena l ‘ inammissibilità del ricorso, l ‘ incidenza sul compendio indiziario già complessivamente valutato degli atti affetti dal vizio, dovendo emergere dal ricorso la decisività di quegli atti sulla tenuta del provvedimento impugnato (cfr.: Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123). Il principio è consolidato, ed è stato affermato già nel 2009 dal massimo Consesso di legittimità, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l ‘ inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l ‘ inammissibilità del ricorso per
genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Si tratta di un principio che, per evidenti ragioni logiche, deve essere applicato anche quando -come nel caso di specie -la parte si duole della ritenuta inutilizzabilità di un atto che avrebbe dovuto essere utilizzato. Anche in questo caso, infatti, è necessario che la parte chiarisca in che modo l ‘ atto ingiustamente ritenuto inutilizzabile possa incidere sul complessivo compendio indiziario inficiandone la coerenza.
È opinione del Collegio che i ricorsi non abbiano adempiuto a questo onere. Il Tribunale ha ritenuto credibile che il 5 dicembre 2022 COGNOME sia stato aggredito e minacciato e che avesse contratto un debito ingente con NOME COGNOME, il quale lo riforniva di sostanze stupefacenti, perché ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero confermate da plurimi elementi a riscontro (i rilievi eseguiti dalla Polizia scientifica poco dopo i fatti, le immagini delle videocamere installate nelle adiacenze dell ‘ abitazione di COGNOME, il contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali) e non si comprende perché, avendo reso dichiarazioni non coerenti tra loro quanto all ‘ epoca cui risalirebbe la conoscenza con COGNOME, COGNOME dovrebbe essere ritenuto complessivamente inattendibile. Soprattutto, non si comprende perché l ‘ ipotizzata inattendibilità del dichiarante sulla durata dei rapporti illeciti intrattenuti con COGNOME potrebbe rendere non credibili le dichiarazioni relative al coinvolgimento dell’indagato nell’aggressione del 5 dicembre 2022 rispetto alle quali sono stati acquisiti numerosi e significativi riscontri, anche individualizzanti. Non rileva in contrario la constatazione che, se il rapporto fosse iniziato a maggio, l ‘ attività di spaccio si sarebbe protratta per appena due mesi (COGNOME fu arrestato il 30 luglio 2022) e sarebbe inverosimile che, in un tempo così breve, sia stato accumulato un debito di 32.500 euro. Nel presente procedimento, infatti, COGNOME non è accusato di aver rifornito COGNOME di stupefacenti, ma di essere stato il mandante di una spedizione punitiva volta ad ottenere il saldo di un debito di droga e non è manifestamente illogico che, nel testare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME con riferimento alla aggressione subita, si sia fatto riferimento ai riscontri acquisiti su quanto avvenuto il giorno dei fatti più che all’entità del credito vantato da COGNOME.
Nel secondo motivo del ricorso a sua firma, l’AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo q) e commesso, in ipotesi accusatoria, il 4 maggio 2023.
Secondo il difensore, la motivazione sarebbe carente, atteso che il 4 maggio 2023 le telecamere installate presso l’abitazione di NOME COGNOME, ripresero l’arrivo di un pick-up con le insegne della protezione RAGIONE_SOCIALE (il cui conducente è stato identificato in NOME COGNOME) a bordo del quale viaggiava, come passeggero, NOME COGNOME (che gli operanti hanno riconosciuto esaminando i fotogrammi estrapolati dai filmati), ma i filmati documentano solo che, quel giorno, COGNOME portò un borsone nella casa di COGNOME e non aveva con sé quel borsone quando ne uscì, senza fornire elementi dai quali possa desumersi che quel borsone conteneva sostanze stupefacenti.
Secondo quanto riportato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata (pagg. 13 e ss.) l ‘ipotesi che il borsone contenesse cocaina trova sostegno in indizi gravi e concordanti.
Tali indizi sono costituiti:
dalla constatazione che il pick-up con insegne della protezione RAGIONE_SOCIALE era in uso a NOME COGNOME e fu utilizzato in plurime occasioni per trasportare la cocaina destinata a rifornire un altro indagato (NOME COGNOME);
dal fatto che, «in numerosi altri episodi, lo stupefacente fu introdotto nelle abitazioni degli acquirenti trasportandolo in involucri o borse»;
dal fatto che, il 4 maggio 2023, il pick-up fu preceduto, sia all’arrivo che alla partenza dall’abitazione di COGNOME , da una Opel Mokka che sembrava scortarlo «secondo il metodo della c.d. staffetta»;
dalla riconducibilità della Opel Mokka alla persona di NOME COGNOME, figlio di NOME, gravemente indiziato, all’esito delle indagini svolte, di essere stato il capo della associazione finalizzata al narcotraffico contestata al capo a) dell’imputazione provvisoria ;
da conversazioni intercettate il 27 ottobre 2023 (progressivo n. 2182) e il 17 marzo 2024 (progressivo n. 238) nelle quali NOME COGNOME faceva riferimento a COGNOME come persona coinvolta nel traffico di stupefacenti organizzato dal sodalizio capeggiato dal figlio NOME.
Nel contestare il valore gravemente indiziante di questi dati la difesa rileva:
che non necessariamente il pick-up con le insegne della protezione RAGIONE_SOCIALE usato per consegnare stupefacente a NOME COGNOME e ad altri acquirenti fu usato a tal fine anche il 4 maggio 2023 e d è illogico aver desunto dall’utilizzazione illecita del pick-up avvenuta in altre occasioni che il borsone lasciato a casa di NOME contenesse cocaina;
che le conversazioni citate nell’ordinanza impugnata per confermare che, nel maggio 2023, NOME era coinvolto in attività di spaccio gestite dai COGNOME non sono affatto inequivoche, non essendo neppure certo che in quelle conversazioni si faccia realmente riferimento alla persona di NOME.
3.1. Si è già detto che, nella conversazione n. 43 del 5 marzo 2024, NOME COGNOME parlò con NOME COGNOME di una persona che aveva mandato due persone a picchiare un debitore. Si è anche detto che i giudici di merito hanno identificato questa persona in NOME COGNOME valorizzando, con motivazione non manifestamente illogica: il racconto sulle modalità dell ‘ accaduto («lo riempirono di mazzate, gli spaccarono col calcio della pistola in testa»); il fatto che l’incarico di picchiare il debitore era stato dato da una persona di nome NOME; il fatto che questi aveva un cane e a maggio dell’anno precedente (quindi, appunto nel mese di maggio del 2023) aveva scoperto una telecamera installata davanti all’ingresso della sua abitazione («di fronte alla casa ha trovato la batteria del camion con una telecamera tanta ed un microfono ambientale»).
Secondo il Tribunale, tale inequivoco riferimento alla persona del COGNOME, definito nella conversazione del 5 marzo 2024 come «quello NOME là sopra», consentirebbe di individuare in COGNOME anche la persona della quale COGNOME parlò nella conversazione n. 238 del 17 marzo 2024 quando raccontò a COGNOME di aver fatto per la persona «là sopra» un ordine «di settantamila/ottantamila euro» che furono pagati «in un’unica volta». L’ordinanza impugnata (pagg. 20 e ss.) valorizza a tal fine: l’uso dell’espressione «là sopra» che sarebbe riferita all’ubicazione in Altavilla Irpina dell’abitazione di COGNOME; il fatto che la persona di cu i si parla in questa conversazione deve «portare il cane dal veterinario»; il riferimento a una moglie calabrese (e tale è, effettivamente, la moglie di COGNOME). Il Tribunale giunge alle medesime conclusioni (pag. 24 dell’ordinanza impugnata) con riferimento alla conversazione n. 2182 del 27 ottobre 2023 nella quale, parlando con NOME COGNOME, NOME COGNOME avrebbe fatto riferimento alla persona di COGNOME individuandolo come «quello lì sopra».
Tale essendo il contenuto dell’ordinanza impugnata , le osservazioni formulate dalla difesa del ricorrente quanto all ‘ ambiguità del quadro indiziario raccolto in relazione al fatto del 4 maggio 2023 appaiono fondate.
Se il riferimento alla persona di NOME COGNOME è inequivoco nella conversazione n. 43 del 5 marzo 2024, non lo è altrettanto nelle conversazioni n. 238 del 17 marzo 2024 e n. 2182 del 27 ottobre 2023. È vero che nella conversazione n. 43 del 5 marzo 2024 COGNOME riferisce di aver allontanato COGNOME «a maggio dell’anno scorso» perché lo sapeva oggetto di indagini, ma questo dato documenta soltanto l’es istenza di rapporti illeciti tra i COGNOME e COGNOME e l’ordinanza non spiega perché da ciò potrebbe desume rsi che il 4 maggio 2023, nell’abitazione dell’odierno ricorrente fu trasportata una quantità rilevante di cocaina. L’indizio rappresentato dalla conversazione nella quale si parla di un ordine di svariate migliaia di euro pagato in un’unica volta (n. 238 del 17 marzo 2024) non appare univoco in tal senso. In primo luogo, perché non è logico
identificare in COGNOME l’autore di quell’ordine solo perché ha una moglie calabrese e un cane; in secondo luogo, perché l’ordinanza non ha spiegato cosa consenta di ricondurre l’ordine del quale NOME COGNOME ha parlato con COGNOME alla visita eseguita da i COGNOME presso l’abitazione di COGNOME come immortalata dalle telecamere ivi installate dagli inquirenti.
Si deve ricordare in proposito che la sussistenza di gravi indizi della partecipazione di NOME al sodalizio di cui al capo a) è stata esclusa dal G.i.p. e il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza di gravi indizi anche per l’episodio del 23 maggio 2023, quando il pick-up con le insegne della RAGIONE_SOCIALE fu nuovamente ripreso mentre giungeva di fronte all’abitazione dell’odierno ricorrente.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contestata al capo q) come commessa in Altavilla Irpina il 4 maggio 2023, con rinvio, per nuovo giudizio su questo capo , al Tribunale di Napoli. L’ordinanza impugnata merita conferma, invece, con riferimento ai reati di cui ai capi r) ed s).
I motivi aventi ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contestata al capo q) come commessa in Altavilla Irpina il 4 maggio 2023 e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio su questo capo e per le conseguenti valutazioni in ordine alle esigenze cautelari. Rigetta i ricorsi quanto alla sussistenza di gravi indizi dei reati di cui ai capi r) ed s).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME