Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1754 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1754 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/04/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria, chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME indagato nel proc. n. 7648/2024 R.G.N.R. e n. 19482/2024 G.I.P., ha proposto istanza diretta a ottenere la declaratoria di inefficacia per perenzione della custodia cautelare in carcere, in ragione della retrodatazione, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della decorrenza della misura alla data di esecuzione di un precedente titolo: tanto determinerebbe il decorso del termine massimo di fase annuale.
Nella specie, va precisato che il COGNOME è stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito di due distinti procedimenti.
1.1. Nel primo, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.N.R., veniva emessa ordinanza custodiale in carcere in data 4 marzo 2024, eseguita il 12 marzo 2024, in ragione
della partecipazione ad associazione di tipo mafioso da maggio 2023 a novembre 2023 (capo A) e di una tentata estorsione pluriaggravata commessa a luglio 2023 a Caivano (capo L). In sede di riesame, il 29 marzo 2024 la misura veniva annullata limitatamente al delitto associativo, per carenza di gravi indizi, mentre per la tentata estorsione la custodia veniva sostituita con gli arresti domiciliari. Seguivano, per la tentata estorsione, il decreto di giudizio immediato del 31 maggio 2024 e la condanna in primo grado in data 17 febbraio 2025, a seguito di giudizio abbreviato, e, per il delitto associativo, l’ avviso di conclusione delle indagini, in data 13 gennaio 2025, e la fissazione dell’ udienza preliminare per il 21 maggio 2025.
1.2. Nel secondo procedimento, oggetto dell’odierna istanza, veniva emessa ordinanza custodiale in carcere il 23 gennaio 2025 sulla base di due ipotesi di reato: la partecipazione al gruppo camorristico diretto da COGNOME NOME, operante a Caivano, dal 21 agosto 2021 al giugno 2022 (capo 1), nonché una tentata estorsione in data 29 giugno 2022, aggravata dal metodo e dalla finalità agevolatrice ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 8). Tale provvedimento veniva confermato in sede di riesame il 21 febbraio 2025: sede in cui la questione della retrodatazione veniva dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendo ancora decorso, in quel momento, il termine massimo di fase.
A fronte della richiesta di declaratoria di inefficacia riferita alla misura emessa nel secondo procedimento, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 marzo 2025, rigettava l’istanza, escludendo l’operatività della cd. ‘contestazione a catena’ per carenza dei presupposti. La decisione valorizzava la diversa perimetrazione temporale e la diversa articolazione soggettiva dei segmenti associativi ascritti nei due fascicoli, nonché la mancata desumibilità ab origine degli elementi fondanti il titolo del 23 gennaio 2025 dal materiale istruttorio già disponibili all’epoca dell’ordinanza del 4 marzo 2024.
La difesa proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 aprile 2025 (depositata il 5 maggio 2025), rigettava il gravame.
Il Collegio confermava l’assenza di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. fra i reati oggetto dei due titoli e ribadiva l’inesistenza del requisito della desumibilità degli indizi della tentata estorsione del 29 giugno 2022 alla data di emissione ed esecuzione della prima ordinanza, evidenziando che il compendio decisivo si era formato con l’informativa finale del 12 marzo 2024 e con le dichiarazioni del collaboratore COGNOME del 13 aprile 2024. Con specifico
riguardo al capo 8 (tentata estorsione del 29 giugno 2022), il Tribunale riconosceva che il nucleo dell’addebito si ricava va dall’intercettazione contrassegnata dal progressivo 1714449 del 20 giugno 2022, ma riteneva che solo la lettura sistematica e congiunta delle emergenze investigative, compendiate nella suddetta informativa, corroborate dalle dette dichiarazioni sopravvenute, avesse reso valorizzabile quell’atto in chiave cautelare , connotando il fatto nei termini di cui all’imputazione provvisoria ed ascrivendolo anche al ricorrente, così da giustificare la richiesta di applicazione della misura in atto.
Con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, appena richiamata, la difesa del COGNOME ha insistito nella fondatezza della richiesta di retrodatazione al 12 marzo 2024 della misura disposta nel presente procedimento e della conseguente sua perdita di efficacia alla data 12 marzo 2025, articolando due motivi.
4.1. Con il primo, deduce vizi di motivazione, per aver omesso di dare risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata in data 8/4/2025 e per la sua contraddittorietà rispetto alle argomentazioni contenute nell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. emessa dal medesimo Tribunale il 21 febbraio 2025.
In sintesi, si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso la connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze. Il ricorrente afferma, ‘da un lato, l’esistenza (quantomeno) di un nesso teleologico tra il delitto di estorsione commesso nel luglio del 2023 contestato al capo L della prima ordinanza ed il reato ex art. 416 bis c.p. commesso dal 21/08/2021 al giugno 2022 contestato al capo 1 della seconda ordinanza; dall’altro, l’identità del disegno criminoso tra il citato tentativo di estorsione e quello commesso il 22/06/2022 (capo 8 seconda ordinanza) ‘ (pagina 3 ricorso).
Sotto il primo profilo (nesso teleologico tra la tentata estorsione del luglio del 2023 di cui alla prima ordinanza ed il reato associativo commesso dal 21/08/2021 al giugno 2022, di cui alla seconda), su cui sofferma la sua attenzione parte ricorrente, si evidenzia come lo stesso Tribunale, in sede di riesame sulla misura qui in discussione, aveva riconosciuto sia l’unitarietà del delitto associativo ipotizzato nei due procedimenti (e che, dunque, il COGNOME avesse continuato a partecipare al RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche in epoca successiva al giugno 2022), sia -per conseguenza -il detto nesso finalistico tra la tentata estorsione del 2023 (oggetto del primo titolo custodiale) e l’unico reato associativo che si dovrebbe ritenere contestato, prospettando che i proventi estorsivi confluissero nelle casse del RAGIONE_SOCIALE per assicurarne la perduranza, e dunque agevolandolo ex art. 416bis .1
cod. pen.
Nel ricorso in esame ‘si riporta testualmente il passaggio del provvedimento ex art. 309 c.p.p. del 21/02/2025’ da cui si desumerebbe che il COGNOME abbia ‘partecipato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche in epoca successiva al giugno del 2022′, ovvero che ‘anche successivamente’ ai fatti qui in esame ‘abbia continuato a concorrere nelle condotte estorsive attraverso le quali il gruppo al vaglio affermava il propri o potere sul territorio e si assicurava le necessarie entrate’ (pagine 8 -9 ricorso).
Il provvedimento impugnato avrebbe, in definitiva, escluso erroneamente la connessione predetta, affermando, tuttavia, che il riferimento alla “finalità agevolatrice” ex art. 416bis .1 cod. pen. non coinciderebbe con la nozione di reato commesso “per eseguire od occultare altri reati”.
La difesa critica questa tesi alla luce della circostanza appena detta, ovvero che i proventi delle estorsioni confluivano nelle casse del RAGIONE_SOCIALE per garantire la sua continuazione (pagando gli stipendi ai sodali detenuti), evitando le dissociazioni: sicché sarebbe evidente come «l’estorsione di cui al capo L della prima ordinanza avesse come finalità quella di garantire la perduranza del delitto di associazione di stampo mafioso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, consacrando, quindi, la sussistenza del nesso teleol ogico disciplinato dall’art. 12 lett. c) c.p.p. tra il delitto p. e p. dagli art. 56 e 629 c.p. di cui al capo L della prima ordinanza e quello ex art. 416 bis c.p. contestato al capo 1 della seconda ordinanza» (pagina 10 ricorso).
In estrema sintesi, per parte ricorrente una volta affermata l’unicità del reato permanente associativo, pure se oggetto di contestazioni frazionate in procedimenti diversi, la finalità agevolatrice del sodalizio mediante la tentata estorsione oggetto del presente procedimento dovrebbe condurre al riconoscimento del nesso teleologico e, dunque, alla retrodatazione dell’ordinanza de qua .
4.2. Con il secondo motivo, si deducono vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sostenendosi che sarebbero stati desumibili ab origine , sin dalla prima ordinanza custodiale gli elementi indizianti correlati alla tentata estorsione di cui al capo 8, oggetto della seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere.
La difesa sostiene che l’intercettazione del 20 giugno 2022 (prog. NUMERO_DOCUMENTO) -indicata come elemento fondamentale per l’imputazione provvisoria di tentata estorsione del 29 giugno 2022 , oggetto dell’ordinanza di cui si tratta – fosse già presente nel pregresso fascicolo n. 7648/2024 R.G.N.R., dunque in epoca antecedente a ll’ordinanza del 4 marzo 2024 ivi emessa: con la conseguenza che la desumibilità andava apprezzata in relazione alla disponibilità della fonte di prova
e non alla sua successiva elaborazione in un’informativa di sintesi.
La motivazione del Tribunale, che àncora il giudizio di non desumibilità al deposito dell’informativa del 12 marzo 2024 (che -secondo il provvedimento impugnato -avrebbe consentito una “lettura sistematica e congiunta” delle emergenze investigative, permettendo al Pubblico Ministero di apprezzare la concludenza e gravità degli indizi), viene qualificata come meramente apparente e illogica, oltre che come frutto di travisamento degli atti per mancata considerazione dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta.
A riprova, si aggiunge che in sede di riesame si sarebbe affermata la gravità indiziaria per tale delitto facendo leva unicamente sul contenuto di quella singola captazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Va, anzitutto, ribadito che «tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, in motivazione), quanto la ‘ desumibilità dagli atti ‘ del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti , la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi ( ex plurimis , Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione)» (così Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, COGNOME COGNOME, Rv. 286655-01, in motivazione).
Anche nella presente materia, dunque, va ribadito che in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è possibile esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa, an corché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01),
e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Occorre, inoltre, ribadire i principi di diritto già affermati da questa Corte nella specifica materia della retrodatazione delle ordinanze custodiali.
Anzitutto, deve darsi atto che le ordinanze, nella specie, sono state emesse pacificamente in procedimenti diversi: ciò che, per vero, neppure parte ricorrente contesta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ identità o la diversità dei procedimenti, nella presente materia, non si desumono dalla connessione ex art. 12 cod. proc. pen ., ma dal dato formale dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.: sicché la diversa nozione ‘sostanziale’ di unicità del procedimento elaborata dalle S.U. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01) per il regime delle intercettazioni non è trasponibile in materia di retrodatazione dei termini custodiali, tanto più che le stesse sezioni unite appena menzionate hanno chiarito come il codice di rito non dia una univoca definizione di cosa intenda per ‘procedimento’ (così Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286655, in motivazione; in senso similare si veda anche Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 273132, sempre in motivazione).
Va, altresì, chiarito come la disciplina della cosiddetta ‘contestazione a catena’ sia stata oggetto di puntualizzazione in svariate pronunce della Corte costituzionale (n. 408/2005, n. 233/2011, n. 293/2013) e delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231058-01 e Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 23591001).
Sulla base, anzitutto, delle sezioni unite Rahulia, come poi ulteriormente precisato dalle sezioni unite Librato, sono possibili le seguenti ipotesi di retrodatazione:
quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico), in cui la retrodatazione opera automaticamente (senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l’esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza), ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., prima parte;
quella, non espressamente prevista da detta norma, delle ordinanze
cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza;
quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte);
quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se i due procedimenti, in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, siano separati per scelta discrezionale del Pubblico Ministero (e non per ragioni obiettive) e sempre che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima (in tali termini, si veda essenzialmente Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910-01, in motivazione).
In definitiva, secondo tale elaborazione giurisprudenziale, quando le ordinanze -come nella specie -sono emesse, per fatti diversi e in distinti procedimenti, ai fini della retrodatazione è necessaria:
-o una connessione qualificata (continuazione, per essere frutto del medesimo disegno criminoso, o nesso teleologico, per essere stati commessi l’uno al fine di eseguire l’altro ) e la contestuale desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto nel procedimento relativo alla prima misura;
-o, se i fatti non sono connessi come anzidetto, che gli elementi della seconda misura siano già desumibili al momento della prima e che la separazione dei procedimenti dipenda da una scelta discrezionale (se non ‘artificiosa’) del Pubblico Ministero, sicché possa dirsi che l’emissione di ordinanze ‘a catena’, differite nel tempo, non abbia alcuna ragionevole motivazione e pregiudichi illegittimamente il diritto del soggetto attinto dalla misura a non vedersi esservi sottoposto oltre i termini massimi previsti dal codice di rito.
Ed ancora, va ribadito che, a i fini dell’art. 12, lett. b), rileva solo una continuazione provata come programma unitario comune a tutti i correi.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, precisato che è necessaria, al riguardo, la prova che i reati siano stati «concepiti e portati ad esecuzione nell’ambito di un
unico programma criminoso», che non va confuso con «una concezione di vita improntata al crimine» e che da esso «intende trarre sostentamento, come tale penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione; così anche Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950-01).
Sul piano soggettivo, poi, la connessione per continuazione è possibile solo se riferibile a «fattispecie monosoggettiva» oppure concorsuale in cui «l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi», tanto più che l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria non può pregiudicare, ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale: sicché per la continuazione è necessaria l’identità soggettiva dei participi» ai reati connessi (ancora Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione).
Per contro, è stato altresì chiarito che, per la connessione teleologica, «non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ma resta ferma la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato» (sempre Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223-01 e Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Rv. 278000-02).
Orbene, nel caso specifico, come detto, la difesa (che giammai contesta che, nella specie, si tratti di procedimenti immotivatamente insorti separatamente, per scelta discrezionale del Pubblico Ministero) , al fine di sostenere l’erroneità del ragionamento dei giudici di merito, afferma (col primo motivo) che vi sarebbe:
-l’uni cità del reato permanente associativo ipotizzato nei due procedimenti, riferibile al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ;
-il conseguente nesso finalistico tra l’estorsione del 2023 (capo L d i cui alla prima ordinanza) e l’associazione mafiosa contestata (anche) nel presente procedimento, per la frazione commessa dal 21 agosto 2021 al giugno 2022 (in realtà costituente parte di un unico delitto, come anzidetto), in quanto -alla stregua di quanto evidenziato nel l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. del 21/2/2025 -l’ afflusso dei proventi estorsivi ne lle ‘casse’ del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato finalizzato al rafforzamento del vincolo associativo;
-in ogni caso, l’unicità del disegno criminoso tra le due estorsioni , ovvero quella del luglio 2023 (di cui al primo procedimento) e quella del 29 giugno 2022 (di cui al presente procedimento).
L’ultima deduzione è senza dubbio infondata.
Invero, nessun elemento concreto viene fornito da parte ricorrente al fine di sostenere che i due tentativi di estorsione facciano parte di un unico originario disegno criminoso, già delineato nelle linee essenziali sin dalla consumazione del primo di essi.
Il Tribunale ha, al riguardo, correttamente valorizzato, in senso opposto, la distanza temporale tra i due episodi. Trattasi di motivazione del tutto logica e conforme ai menzionati principi di diritto, non essendo stati addotti, né essendo comunque emersi, elementi per ritenere che al momento della commissione della prima tentata estorsione il COGNOME avesse già programmato, sia pure per linee generali, l’esecuzione della seconda.
6. Fondate sono, però, le ulteriori censure di cui al primo motivo.
Il Tribunale ha richiamato Sez. 5, n. 49224 del 6/6/2017, NOME, Rv. 271477-01, valorizzandone la distinzione tra finalità agevolatrice e connessione teleologica, ma ne ha fatto discendere -in fatto -la necessità che l’indagato sia concorrente tanto nel reatomezzo (l’estorsione 2023) quanto nel reato -fine (l’associazione per cui qui si procede), assumendo che l’assenza di tale ‘doppia partecipazione’ impedisca di ritenere integrato il nesso ‘per eseguire’.
Questa conclusione non è, però, coerente con i principi affermati dalle dette Sezioni Unite del 2017 e del 2020 (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, e Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223-01). Tali arresti chiariscono che, ai fini dell’applicazione dell’art. 12, lett. c) , cod. proc. pen. non è richiesto che vi sia identità di autori tra reato-mezzo e reato-fine: ciò che rileva è che la condotta sia oggettivamente finalizzata alla commissione o all’occultamento dell’altro reato, sulla base di elementi oggettivi e dell’orientamento finalistico dell’agente , anche se lo stesso non sia correo nel reato fine.
Il riferimento che il provvedimento impugnato fa a Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, NOME, Rv. 271477-01 non consente di reintrodurre, in via surrettizia, un requisito di doppia partecipazione che le Sezioni Unite escludono.
Ne discende che la caducazione, in sede di riesame, del primo titolo per il segmento associativo 2023 è irrilevante rispetto al tema che qui occupa: il nesso teleologico ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (che peraltro richiede -ai fini qui in discussione -la sola finalizzazione della condotta all’esecuzione di altro reato) può sussistere anche se chi realizza il reato-mezzo non è concorrente nel reatofine, purché la condotta risulti funzionalmente diretta a ‘eseguire’ quest’ultimo.
Ciò detto, il Tribunale si sarebbe dovuto interrogare e avrebbe dovuto
chiarire, al fine di valutare la fondatezza dell’istanza, se l’associazione contestata nei due procedimenti sia la medesima -e dunque se ci si trovi dinanzi a frazioni temporali di un unico reato permanente -ovvero se si sia in presenza di due consorterie distinte per struttura soggettiva, base territoriale, catena di comando e stabile identità organizzativa. La motivazione del Tribunale, infatti, richiama l’unitarietà del contesto criminale in termini generici, ma non scioglie il nodo decisivo per l’applicazione dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. in combinazione con l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.: ovvero se l’associazione del 20212022 e quella del 2023 indichino la stessa consorteria mafiosa, scandita in segmenti cronologici del medesimo reato permanente, oppure no.
Questa verifica è imprescindibile al fine di valutare la fondatezza dell’istanza . Se si trattasse della stessa associazione, la valutazione del nesso teleologico dovrà necessariamente misurarsi con la funzione strumentale dell’episodio di tentata estorsione del 2023 rispetto al medesimo reato permanente associativo (ove pure -in ipotesi -da altri posto in essere per la frazione temporale 2023 ipotizzata con la prima ordinanza cautelare).
7. In conclusione, l ‘ordinanza impugnata va annullata perché ha applicato un criterio giuridico erroneo sul nesso teleologico, pretendendo, in fatto, la doppia partecipazione dell’indagato al reato -fine e al reato-mezzo, in contrasto con i principi nomofilattici delle menzionate Sezioni Unite, e non ha motivato in modo chiaro e verificabile se vi sia l’identità dell’associazione nei due procedimenti, tema dirimente ai fini dell’inquadramento della vicenda.
In sede di rinvio il Tribunale dovrà, allora:
-accertare se l’associazione contestata nei due procedimenti sia la stessa consorteria mafiosa, delimitandone struttura, leadership , base territoriale, continuità operativa e identità organizzativa, ovvero se si tratti di realtà differenti, dando conto degli elementi che sostengono l’una o l’altra conclusione;
-riesaminare, conseguentemente, il profilo della connessione teleologica alla luce dei principi richiamati, senza esigere identità soggettiva fra autori di reato-mezzo e reato-fine, verificando in concreto, con motivazione puntuale, se l’episodio estorsivo del luglio 2023 sia stato commesso ‘per eseguire’ il reato associativo per cui qui si procede , traendo le dovute conseguenze, in base ai menzionati principi di cui alle cosiddette ‘contestazion i a catena’ .
Resta assorbita ogni ulteriore valutazione, anche considerato che, una
volta assodato che i fatti siano oggetto di due procedimenti distinti non per artificiosa scelta del Pubblico Ministero (dato incontestato), è, evidentemente, dirimente -ai fini dell’eventuale accoglimento del secondo motivo l’esistenza o meno della connessione qualificata e, dunque, del nesso teleologico.
Infatti, come sopra precisato, in caso di misure adottate in procedimenti formalmente diversi, per fatti non connessi nei menzionati termini (continuazione o nesso teleologico), la retrodatazione opererebbe solo se gli elementi posti a base della seconda m isura siano già desumibili al momento dell’emissione della prima e se, nel contempo, si adduca ed emerga che la separazione dei procedimenti dipenda da una scelta discrezionale del Pubblico Ministero, sicché possa dirsi che l’emissione di ordinanze ‘a catena’, differite nel tempo, non abbia alcuna ragionevole motivazione e pregiudichi illegittimamente il diritto del soggetto attinto dalla misura a non esservi sottoposto oltre i termini massimi previsti dal codice di rito (in tal senso, in motivazione, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 23591001, nell’interpretare la sentenza della Corte costituzionale del 3 novembre 2005, n. 408, che ha dichiarato la “illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza).
Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME