Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore Trattazione scritta.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 agosto 2024, la Corte di assise di appello di Catania rigettava l’istanza di scarcerazione avanzata da NOME COGNOME che, sottoposto a custodia cautelare in carcere e condanNOME con sentenza non irrevocabile per il reato di omicidio, aveva sostenuto che aveva espiato interamente la pena e che il termine massimo di custodia cautelare era scaduto.
Avverso il suddetto provvedimento NOME COGNOME Proponeva appello cautelare, deducendo l’erroneità dell’ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sulla misura cautelare cui il prevenuto è sottoposto, l’allegata assenza di alcuna pena residua da espiare, giacché il reato per cui si procede dovrebbe essere ricompreso nel primo cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino. L’appellante contestava inoltre la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Il Tribunale di Catania, giudice dell’appello cautelare, rilevava che la pena inflitta nel procedimento in corso non risultava espiata, poiché il prevenuto era destinatario di due distinte sentenze di condanna, ciascuna per anni 30 di reclusione, una delle due divenutekirrevocabill ed escluse ambedue dal cumulo del quale l’istante ha già espiato la pena irrogata.
Il Tribunale evidenziava che, nell’ipotesi come quella in esame, di cumulo di più sentenze di condanna alla pena di anni 30, così derivanti dalla conversione della pena dell’ergastolo in ragione della scelta del rito abbreviato, trovi i i, applicazione l’art. 73, comma 2, cod. pen., il quale comporta la pena dell’ergastolo. In tale situazione, non si applica, invece, il disposto di cui all’art. 78 cod. pen.
Veniva esclusa, pertanto, l’avvenuta espiazione della pena prevista per il reato oggetto del pendente procedimento.
Veniva ritenuto infondato anche il motivo inerente alla pretesa scadenza del termine massimo di custodia cautelare.
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente, sulla base del fatto che il reato in questione è stato commesso prima della carcerazione risalente al 2001, afferma che la relativa pena dovrebbe essere ricompresa nel primo cumulo emesso dal Pubblico Ministero, anche laddove non sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati le cui pene sono riconnprese nel cumulo e gli ulteriori reati, precedenti o successivi. Di conseguenza, egli avrebbe già espiato la complessiva pena del suddetto cumulo, ricomprendente anche il reato oggetto del pendente procedimento, in relazione al quale è in atto sottoposto a misura cautelare.
L’erroneità del provvedimento impugNOME discenderebbe dal travisamento dei fatti, avendo il Tribunale affermato la sussistenza di due condanne ad anni 30 di reclusione, mentre invece ne risulterebbe una sola, e nessun’altra per una pena superiore ad anni 24. Anche laddove il prevenuto dovesse essere condanNOME alla pena dell’ergastolo, egli avrebbe già scontato due terzi della pena, pertanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sua scarcerazione, ai sensi dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
1.1. La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza delle Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 – 01, ha chiarito che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.
Peraltro, la sentenza richiamata precisa, nell’ultima pagina della motivazione, che l’intero sviluppo della vicenda cautelare deve essere sottoposto a costante ed attenta verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei modi di limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche esigenze, dinamicamente apprezzabili, proprio alla stregua dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, posto che, se, da un lato, l’approssimarsi di un limite temporale di applicazione della misura custodiale a quello della pena espianda non può risolversi nella automatica perenzione della misura stessa, è peraltro elemento da apprezzare con ogni cautela, proprio sul versante della quantità e qualità delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione.
1.2. Proprio in applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive riguardanti il vizio di violazione di legge sono prive di pregio, e le doglianze riguardanti la motivazione sono superate a seguito delle precisazioni qui esposte, poiché, comunque, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere fondata la tesi difensiva secondo la quale egli avrebbe dovuto essere scarcerato per avvenuta espiazione della pena.
L’approssimarsi della durata della misura cautelare alla misura della pena che potrebbe risultare in concreto espiabile in fase esecutiva, in applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., non determina, infatti, la perenzione della misura cautelare, ma solo la necessità di apprezzare tale elemento in concreto, al fine, sopra ricordato, di verificare la qualità e la quantità delle esigenze cautelari residue.
Nel caso concreto, il ricorso – che non lamenta una mancata considerazione di elementi riguardanti la sussistenza di esigenze cautelari residue – si rivela infondato, perché propone, in linea di diritto, la tesi, non condivisibile per le ragioni esposte, di un’automatica estinzione della misura cautelare ove sia ravvisabile la situazione esposta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.