Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN1 FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appel proposto aí sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribun con la quale è stata accolta la istanza del Pubblico Ministero di revoca, ai dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare emessa nei confro del predetto in data 2/05/2023 in relazione ai reati di cui all’art. 73 d. 309/90, escludendola in relazione al reato di c:ui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90
Avverso la ordinanza ha proposto ricorsi° per cassazione il difensore di NOME deducendo con unico motivo contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione in relazione alla affermazione della mancanza del requisito del anteriorità dei fatti associativi oggetto della ordinanza cautelare rispet condotta che portò all’arresto del predetto in data 29/10/2022.
La stessa contestazione cautelare smentisce l’assunto in quanto la provviso incolpazione ríguardante il delitto associativo lo ritiene consumato “da ma 2019, condotta in corso alla data del 29/10/2022”, data ultima che segna l’ult episodio dell’intera indagine e per cui non *Vi è alcun elemento che dimostr convincimento del Tribunale di persistente vitalità dell’associaz successivamente a tale episodio, risultando apodittica l’affermazione circ persistente adesione del ricorrente al sodalizio criminoso dopo l’arrest 29/10/2022.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il Tribunale ha rigettato l’appello della difesa sul rilievo della mancan anteriorità della condotta associativa ascritta allo COGNOME rispetto alla illecita commessa il 29/10/2022 a seguito della quale egli è stato tratto in a e sottoposto a custodia cautelare. A giustificazione dell’assunto ha ril l’operatività della associazione anche dopo tale episodio, in conformità alla s contestazione formulata in via cautelare (“condotta in corso alla data
29/10/2022″), e la presenza di elementi che giustificano la presunzione di interruzione della condotta partecipativa in ragione della capacità del sodaliz sopravvivere agli arresti di suoi componenti sapendosi rimodulare, traendosi t convincimento proprio dalla vicenda associativa dello RAGIONE_SOCIALE, fatto giungere d Albania e dotato di alloggio e mezzi appositamente modificati per l’occultamen dello stupefacente, valendo a riprova della operatività del sodalizio e adesione ad esso il recente sintomatico episodio del 29/10/2022 (arres conseguente alla detenzione di kg 4 di cocaina). Il Tribunale ha, altresì, ri l’assenza itire -issenz.ci di elementi della dissociazione del ricorrente da contesto associativo e l’erroneità dell’assunto difensivo basato sulla carcera patita dall’indagato e sulla lettura della contestazione temporale effet dall’accusa in relazione alla ipotesi associativa.
Inoltre, lo stesso Tribunale richiama il contenuto di captazioni che disvel l’atteggiamento che i sodali riferiscono alla patita carcerazione consapevolezza comune che “quello quando esce si fa vivo da solo” (v. pg. 4 dell ordinanza), non illogicamente da questo desumendo l’indice di sopravvivenza dell associazione agli arresti dei suoi componenti e della consapevolezza del persistenza del vincolo in capo ai sodali, contesto riconoscibile in capo allo ricorrente.
Ritiene questo Collegio che la esposta motivazione del giudice del merito cautelare è conforme al principio di diritto secondo il quale, ai fin retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi del 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della pr allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l’emissione d prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018; COGNOME, Rv. 274511).
A fronte della richiamata giustificazione le censure del ricorrente risul manifestamente infondate sia in relazione alla asserita valenza della contestazi associativa, della quale – invece – è evidente la natura “aperta” temporalmente conclusa alla data dell’arresto del ricorrente, sia alla assen ulteriori episodi criminosi dopo quella data, posto che non è l’assenza indizi riguardo a segnare la cessazione del vincolo associativo, del tutto correttam indicato persistente in ragione dei richiamati elementi di fatto indicati ordinanza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/02/2024.