Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50495 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50495 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia, con la quale è stato rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 proc. pen., avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria con qu degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, disposta in relazione alla contes provvisoria del reato di cui agli artt. 110, 73, comma primo, d.P.R.309/1990 e 80 comma secondo d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazion legge in relazione alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni auto ed etero accusatorie re dall’imputato innanzi al PM e ai riconoscimenti fotografici effettuati di personaggi, dediti al di stupefacenti, di elevata caratura criminale. Il giudice, erroneamente, nulla ha afferma proposito alla attendibilità di tali dichiarazioni e alla loro rilevanza ai fini investigati in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della circostanza attenuante di all’art. 73, comma settimo, d. P.R.309/1990, di cui il ricorrente invoca l’applicazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La doglianza, concernente solo le esigenze cautelari, non può trovare accoglimento, poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un gi di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabi cassazione (Cass. 02/08/1996, COGNOME). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali eventuali misure gradate veng ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07 Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalu nel merito RAGIONE_SOCIALE relative statuizioni.
1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiteraz condotte criminose, qualora il ricorrente fosse collocato in regime di arresti domicili considerazione di una pluralità di elementi. In primo luogo, il giudice a quo ha considerato il breve lasso di tempo trascorso dall’inizio della custodia cautelare alla emanazione della senten di primo grado, del 30/03/2023, che ha determinato la pena in sette anni di reclusione, sicc ha affermato che non vi è alcuna sproporzione tra periodo di custodia cautelare già trascorso
pena ancora da espiare. Inoltre il giudice ha affermato che il ricorrente non è un m spacciatore, ma un trafficante dedito alla commercializzazione di ingenti quantità di ero desumendo tale affermazione sia dal precedente penale, concernente il delitto di illec detenzione di sostanze stupefacenti commesso nel 2008, sia per sua stessa ammissione, avvenuta nel corso dell’interrogatorio reso innanzi al PM di Perugia il 3 Febbraio 2023, ov ricorrente ha affermato di aver commercializzato ingenti quantità di sostanza stupefacente de tipo eroina. Del resto, l’NOME risulta essere stato già condannato, nell’ambito dell’odie procedimento, all’esito di giudizio abbreviato, per aver detenuto presso il proprio domicil lArgente quantità di eroina, sicché il giudice della cautela ha ritenuto probabile e fondato il p che egli possa utilizzare l’abitazione per riprendere l’attività delittuosa.
In ordine alle dichiarazioni etero ed auto accusatorie, rese dal ricorrente nel c dell’interrogatorio, si osserva che il comma settimo dell’art. 73 d.P.R., di cui il ricorrent l’applicazione, richiede l’effettività del contributo, da vagliarsi in relazione alla fase pro richiedendosi in giurisprudenza che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevo le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 45457 del 29/09/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 26552) e che il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazi logica ed esaustiva (Sez.4, n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280385).
Al riguardo, il giudice ha affermato che, allo stato, non risulta essere svolta alcuna a investigativa sulla base di dette dichiarazioni e che, quindi, non è possibile valutare l’eff del contributo fornito all’autorità giudiziaria, non essedo stati effettuati accertamenti, allo stato degli atti, in ordine alla attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese. Non essen conseguito alcun risultato, considerato che, nel caso in disamina, è stata emessa sentenza d primo grado, il giudice ha escluso il riconoscimento dell’attenuante.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente ad corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamen idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’att e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure men gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, COGNOME, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e attenta focalizzazione dei termini dell’attual effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di della stessa specie (Cass. 28/11/1997, COGNOME, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, COGNOME, Rv. 202259).
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibi del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Vanno infine espletati g adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente