Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23322 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTOLA COGNOME il 08/02/1972
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che aveva chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al motivo concernente le esigenze cautelari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere poiché, quale agente di polizia penitenziaria presso la casa di reclusione di Santa Maria Capua Vetere, aveva introdotto sostanza stupefacente e utenze telefoniche cellulari da destinare a taluni detenuti reclusi in detto penitenziario.
Il giudice del riesame, nell’escludere, ai sensi dell’art.275 cod.proc.pen. l’adeguatezza di misure cautelari di minore afflittività rispetto alla misura custodiale, poneva in evidenza la veste di guardia penitenziaria del cautelato e la sua facilità di movimento all’interno della struttura carceraria, prospettando il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie e, in relazione alla ravvisata esigenza di inquinamento delle fonti probatorie, la circostanza che i non erano stati ancora individuati i soggetti, esterni alla casa di reclusione, nell’interesse dei quali il COGNOME aveva operato, consentendo l’ingresso all’interno di struttura carceraria dello stupefacente e degli strumenti di comunicazione.
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza denunciando violazione degli artt.274 e 275 in relazione agli art.291, 292 e 309 cod. proc. pen. prospettando altresì l’apparenza e la mancanza di motivazione con riferimento al dato da ritenersi decisivo che il COGNOME era stato sospeso dal servizio di talchè, richiamando giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato necessario evidenziare le ragioni per cui lo stesso, in ragione della sua posizione soggettiva, avrebbe comunque potuto mantenere condotte della stessa specie di quelle che gli venivano contestate, pure se collocato fuori dal servizio ovvero dalla funzione pubblica, ma un tale esame era del tutto mancato, così come per l’altra esigenza indicata dal giudice della cautela concernente il pericolo di inquinamento delle prove, laddove, al contrario, il giudice del riesame cautelare aveva riconosciuto che il COGNOME negli interrogatori cui era stato sottoposto, non solo aveva ammesso tutti gli addebiti, ma aveva altresì confessato ulteriori condotte antidoverose che non gli erano state, fino a quel momento, addebitate e tale ammissioni rilevavano altresì sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio che non poteva essere ravvisato per il
possibile mantenimento di contatti con eventuali co-indagati non ancora compiutamente individuati o per fatti, pure ammessi, che non gli erano stati
contestati. In ogni caso evidenziava l’assoluta inconsistenza del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione del requisito dell’attualità delle
esigenze cautelari, soprattutto con riferimento al pericolo di recidivazione alla totale assenza di motivazione in ordine alla selezione di misura meno afflittiva,
quale quella degli arresti domiciliari.
4. Con istanza depositata in data 9 aprile 2025 la difesa depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta personalmente da
COGNOME NOME con autentica del difensore.
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.591 comma 1 lett.d)
cod. proc. pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, personalmente, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione
di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025
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