Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha conzluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/04/2024, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME cor.tro l’ordinanza del 02/04/20. G.i.p. del Tribunale di Napoli con la quale era stata disposta, nei confronti dello stesso COGNOME, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del reato di estorsione continuata e pluriaggravata – tra l’altro, anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. – in concorso ai danni dei titolari dell’RAGIONE_SOCIALE Villaricca e in relazion al pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.
Come è stato precisato dal Tribunale di Napoli, in sede di udienza camerale del 23/04/2024 la difesa del COGNOME aveva «limitato le proprie richieste alla valutazione delle esigenze cautelari, chiedendo la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti donniciliari in comune distante rispetto ai luoghi in cui s sono svolti i fatti» (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
2. Avverso tale ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 125, 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, dello stesso codice, nonché la mancanza della motivazione «in ordine alle censure mosse dalla difesa in ordine alla doppia presunzione di cui 3 Wart. 275 c.p.p.».
Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe anapodittica e manifestamente illogica per avere il Tribunale di Napoli omesso di analizzare la propria ricniesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari «in un luogo diverso da quello in cui si sono svolti i fatt richiesta in relazione alla quale, nel corso dell’udienza del 23/04/2024, la propria difesa aveva depositato una dichiarazione di una conoscente della propria compagna di disponibilità ad accogliere l’indagato agli arresti domiciliari in un paese di circa mille abitanti e distante circa 150 km. dal luogo di commissione del fatto.
Con riguardo alle modalità di esso, il r corrente evidenzia l’assenza di qualsiasi comportamento violento da parte propria e asserisce che la circostanza di essere stato colui che materialmente ricevette dalle vittime il denaro profitto dell’estorsione costituirebbe una «pura coincidenza», «atteso che quando si recava il COGNOME le persone offese non avevano a disposizione la somma di denaro a loro precedentemente estorta».
Con riguardo alla propria personalità, il COGNOME sottolinea di essere incensurato, la propria giovane età, di non essere mai stato attinto, fino al proprio arresto per il fatto qui in considerazione, da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché l’assenza di elementi che, sempre fino al suddetto arresto, lo potessero collegare con consorterie criminali attive nel luogo del fatto.
Ciò considerato, il ricorrente asserisce di non comprendere sulla base di quali elementi concreti – e non meramente congetturali, quali sarebbero quelli valorizzati nell’ordinanza impugnata – il -Tribunale di Napoli abbia potuto ritenere sussistente un pericob d: recidiva nel caso di propria sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. Gli elementi offerti dalla propria difesa sarebbero, a contrario, del tutto sufficienti al fine di superare la presunzione legale di idoneit
della sola custodia cautelare in carcere nel caso di delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. per:.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è consentito.
È necessario richiamare anzitutto alcuni principi che sono stati affermati dalla Corte di cessazione, e che sono condivisi dal Collegio, in tema di doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., di esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede e di scelta della misura della custodia cautelare in carcere.
2.1. Come è stato correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, nel caso di sussistenza di gravi indzi di colpevolezza del reato di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 416-6/5.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e d , adeguatezza della custodia cautelare in carcere che è prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
Secondo l’orientamento della Corte di cessazione che il Collegio ritiene di condividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodie cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen , con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la suddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25 1 01/2022, COGNOME, Rv. 282766-02).
Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza de; pericu(a libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove quest2 1,2no state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez 5 n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).
Con riguardo al pencolo Ji reiteraziune di delitti della stessa specie di quello per cui si procede esigenza cautelare che viene qui in rilievo, la Corte di cassazione ha chiarito che il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett c), cocl ;Jroc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e mi -, ipotetici GLYPH ma anche attuale, nel senso che si possa formulare una prognosi n ordirle alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, feiciata sia 50 , 3 oe -sonalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità de faito per cui s , procede, sia sull’esame delle sue concrete
condizioni di vita. Tale valutazione prognosJca non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per cielinquere, che esu dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216-01).
Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione dell misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è. pertanto, legittima l’attrtuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto ci: una duplice valenza, sia sotto I profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenute in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare ia personalità dell’agente (Sez. 5, n. 49373 ciel 05/11/2004, Espositc Rv. 2312.76-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione arche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo !a condotta tenuta !n occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 21b337-01, (A.).
Si deve altresì ribadire che ‘ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen.’ periodo aggiunto da!! art. 2, cornma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015. n. 47, impedisce d: desumere ii pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravite del fatto nelle soe concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescinMili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti cenere:t:. servono a comprendere se la condotta illecita sia occa.sienale a si COli0Chi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintonnetica di un’incapacità dei soggetto di autolimitarsi nella commissione di Jlteciori condotte criminose (Sez. 5,. n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, Slvestrin; se;;. 1, n. 37839 dc 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 1.3/1. -1/201, P,estur.ia, Rv. 265168-01).
Inoltre, secondo !e ‘ – i.! -ev&ente e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che è coodejsa da, Coliegio, I requ:sito de,l’attualità del pericolo di reiterazione del reato sues:ste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate ooportunin6 ric?dutf.- , a o,A -tata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente , ‘on-nulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, Aregim di un’araisi acJ. -.Lirata della fattispecie concreta, che tenga conto delle rn ,- .?., :!alftà reaizzat:ve della condotta, della personalità del soggetto e del centest.() soco-arnftenta -e, a cuale deve essere tanto più approfondita quantr , i -naggiore 3ia 12 distanza tempo. -ale dai fatti, ma non anche la
previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 28276701; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, COGNOME, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122-01).
2.3. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l’art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, COGNOME, Rv. 192222-01).
Con riguardo, in parUcolare, alla motivazione dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio – che è il Collegio condivide – secondo cu I giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopoortunità di impiego ai uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270463-01). La prirr a di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sull’assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico.
Il Tribunale di Napoli ha risoettato tali principi.
Il Collegio ritiene che esso abbia sufficientemente motivato in ordine sia all’assenza di ragioni ai esclusione del periculum libertatis, sia all’impossibilità, nel caso concreto, di frenteoaiare tale periculum con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in particolare, con la misura degli arresti domiciliari.
3.1. Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente formulato la propria prognosi in ordine al pericubm libertatis del COGNOME sulla gravità del fatto da lui commesse – il quale, come risulta dal capo d’imputazione provvisorio che è riportato nell’ordinanza impugnata (pagg. 1-2), era stato realizzato mediante íip9tute richieste estorsive, avanzate da più persone in concorso tra loro nel periodo dai dicembre 2023 al marzo 2024, anche facendo
riferimento alla circostanza che il “pizzo” richiesto era destinato al sostentamento dei detenuti – e suila capacità a delinquere deo stesso COGNOMECOGNOME quale risultava dall’emersa sua vicinanza a pericolosi sodalizi camorristici (come era dimostrato dall’espressamente inanifestata destinazione del suddetto “pizzo” al sostentamento dei detenuti).
3.2. Quanto al secondo aspetto dell’impossibilità, nel caso concreto, di fronteggiare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello estorsione per il quale si stava procedendo con la misura degli arresti domiciliari, si deve evidenziare come il Tribunale di Napoli, pur del tutto consapevole che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari che era stato indicato dalla difesa del COGNOME era «distante rispetto ai luoghi in cui si sono svolti i fatti» (pag. dell’ordinanza impugnata), a5l – ,13 tuttavia ritenuto di dovere comunque escludere in radice l’idoneità del regime cauteiare fidu:larip, in quanto non in grado di impedire che il COGNOME :potesse riprendere i rapporti con il pericoloso contesto criminale camorristico a ,- lorrie del quale aveva agito – per di più, con un ruolo niente affatto marginale (essendo stato il soggetto che aveva concretamente ritirato il denaro profitto dell’estorsione), 1 quale denotava il rapporto fiduciar che esisteva tra lo stesso indagato e il gruopo cemorristico a nome del quale aveva operato – e reiterare condotte illecite della stesse specie.
3.3. Tali motivazione oltre a essere rispettose dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono iichiamati al punto 2, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, non appaiono né anapodittiche né manifestamente illogiche, mentre, a frone di ci& e dogilenze del Mailardo si risolvono, nella sostanza, nella iichiesta di rivalutare gli stessi elementi che sono stati già esaminati dai giudice del menitci. per !iundere a conclusioni differenti e a sé più favorevoli, H che non è possibile fare ir questa sede di legittimità,
Pertanto, il r:corso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricor -ente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento de 1 € speE dei procedimen;:o, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella Oeter: ,, inailone della causa di i!ammissibilità, al pagamento della somma di C 3.00C1,CC) ir ravore della ‘.:assa ciehe ammende.
P,Q2 3
Dichiara inarnmissihI! il :icarso e condanna h corrente al pagamento del spese processuali e da3 soirn -la di eLro tren9a in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. pro:. pen.
Così deciso il 13/09/2024.