Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
nei confronti di COGNOME NOME, nato a Bovalino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14/04/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso veng dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 14 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 20 aprile) ha, in sede cli appello cautelare, confermato l’ordinanza emessa ex art. 299 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Reggio di Calabria il 7 marzo 2023 con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata nei confronti di COGNOME NOME, condannato in secondo grado alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione per le imputazioni di cui agli artt. 73 e 74 TU Stup. (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico mediante la coltivazione di oltre 4.500 piante di marijuana, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare 10.912 gr. di principio attivo).
Avverso l’ordinanza del riesame ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di plurimi elementi dai quali poter ricavare l’eccessività della misura custodiale carceraria e la carenza di attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa (in particolare: tempo trascorso dall’applicazione della misura di massimo rigore, ben quattro anni; limitato coinvolgimento dell’imputato nell’attività associativa, attesa l’assenza di rapporti con intermediari e venditori al dettaglio dello stupefacente; stato di incensuratezza; ammissione di responsabilità in relazione ai “reati satelliti”). Inoltre, l’ordinanza impugnata ha, erroneamente, ritenuto formatosi un “giudicato cautelare” che, invece, non poteva essere evocato attesa la esistenza di “fatti sopravvenuti” non presi in considerazione dalla Corte di appello e dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Va in primo luogo rilevato che il caso in esame riguarda imputato sottoposto a misura custodiale e condannato, in primo grado e in appello, a pena detentiva non sospesa. Trovano quindi applicazione i principi, relativi all’art. 275, commi 1bis e 2-ter, secondo cui: «in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela» (Sez. 4, n.
12890 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 275363 – 01). Per altro verso, «la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere» (così, Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, NOME COGNOME NOME, Rv. 276000 – 02).
Ciò premesso, il ricorso risulta reiterativo dei motivi dell’appello cautelare, non confrontandosi con il provvedimento impugnato, la cui motivazione appare niente affatto illogica. Il Tribunale del riesame, infatti, ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che con riferimento al giudicato cautelare, stabilisce che «Una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura applicata. (Fattispecie in tema di revoca della custodia cautelare in carcere)» (Sez. 1, n. 19521 del 15/04/2010, COGNOMEAgostino, Rv. 247208 – 01). Nella specie, l’unico elemento nuovo – che peraltro rileva in senso negativo per l’imputato – è rappresentato dall’intervenuta conferma della grave condanna in sede di appello.
Per quanto infine concerne il profilo relativo alla permanente adeguatezza della misura carceraria, anche in relazione al tempo trascorso dalla sua applicazione, l’ordinanza dell’appello cautelare si è confornnal:a al principio – sul quale v., da ultimo, Sez. 6, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 – 01 – in base GLYPH al GLYPH quale GLYPH «In GLYPH tema GLYPH di GLYPH misure GLYPH cautelari GLYPH personali, GLYPH la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prov contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo)».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso – della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria è incaricata per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
Depositato In Cancelleria
Il Presidente
NOME
COGNOME