Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47175 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47175 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catanzaro avverso l’ordinanza in data 02/05/2023 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sost. dell’AVV_NOTAIO, che si è riportata al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/05/2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di appello cautelare quella del Tribunale di Catanzaro in data 22/12/2022, con cui è stata respinta una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a NOME COGNOME per reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Deduce violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Rileva che il Tribunale aveva omesso di dare rilievo al tempo trascorso dall’applicazione della misura, che non può risultare irrilevante, ma deve concorrere con elementi desunti dal modo in cui l’interessato ha vissuto il periodo di restrizione alla formulazione di un giudizio sulla consistenza e attualità delle esigenze cautelari.
Senza sottacere l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., erano stati invocati il comportamento tenuto dal ricorrente e l’evoluzione del quadro indiziario anche alla luce delle dichiarazioni dibattimentali di alcuni collaboratori, elementi da cui avrebbe dovuto desumersi almeno l’affievolimento delle esigenze di cautela.
Richiama giurisprudenza sul punto e segnala la necessità del vaglio dell’inapplicabilità di misure rafforzate da braccialetto elettronico.
Rileva peraltro il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio in relazione ad un compendio costituito in prevalenza da conversazioni intercettate, l’insussistenza del pericolo di fuga e la non configurabilità di occasioni prossime per la commissione di reati della stessa specie, anche considerando che i concorrenti erano sottoposti a misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo si fonda su proposizioni astratte, così da risultare generico e comunque volto a reiterare deduzioni che hanno formato oggetto di esame e che sono state respinte con motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
In primo luogo, deve ribadirsi che nel caso in esame, in ragione della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c:od. proc. pen., a fronte della quale devono essere allegati specifici elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure meno afflittive.
Nel caso in esame il motivo di ricorso indugia nella segnalazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura.
Deve tuttavia rimarcarsi come il tempo trascorso possa assumere rilievo, al fine di superare la menzionata presunzione, allorché venga in rilievo una considerevole distanza temporale dall’epoca dei fatti (sul punto Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273), mentre in sede di revoca o sostituzione
di una misura può attribuirsi rilievo al tempo trascorso dall’applicazione, solo in quanto ricorrano ulteriori elementi di valutazione, quali fatti sopravvenuti, da cui possa desumersi l’attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590), in particolare elementi idonei ad attestare un diverso atteggiamento interiore del soggetto o comunque un mutamento del quadro di valori o di condizioni nelle quali erano maturati i propositi criminosi.
Di ciò nel ricorso non si fa cenno, essendo invocato il tempo ,trascorso come tale, in funzione di diverse valutazioni genericamente demandate ai giudici di merito.
In secondo luogo deve rimarcarsi che non assumono rilievo le deduzioni riferite alla necessità di valutare la possibilità di applicare misure custodiali di tip domiciliare, semmai accompagnate da strumenti elettronici di controllo, profilo che inerisce alla fase dell’applicazione della misiura, rispetto alla quale si è formato giudicato cautelare, mentre in sede di revoca o di sostituzione della misura deve darsi conto di elementi specifici, idonei a far risultare sufficiente lo strumento di controllo, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
Ed ancora può osservarsi come del tutto generici risultino i rilievi in merito all’evoluzione del quadro probatorio, a fronte di quanto osservato dai giudici di merito circa la derivazione della gravità indiziaria essenzialmente da conversazioni intercettate.
Da ultimo deve sottolinearsi che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera con riguardo a tutti i tipi di esigenze cautelari, non essendo sufficiente la rappresentazione di elementi idonei ad escludere taluna di esse.
Per contro si rileva che, contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, il pericolo di reiterazione va commisurato non tanto all’esistenza di un’occasione prossima favorevole, bensì alla continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, correlata ai fatti, alla personalità e alle condizioni di vita del soggetto (sul punto Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216; in senso analogo successivamente Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
In tale prospettiva non risultano offerti elementi di valutazione tali da confutare i rilievi dei giudici di merito in ordine alla persistente operatività dell presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
6. Il ricorso risulta in conclusione inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/11/2023