Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 306 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Pollena Trocchia COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Napoli avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 05/04/2024 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentite la requisitoria del AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e per il rigetto del ricorso di COGNOME;
( sentito l’AVV_NOTAIOo NOME COGNOME del Foro di Roma, quale sostituto processuale degli AVV_NOTAIOi NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi del Foro di Napoli, per COGNOME e quale difensore di fiducia di COGNOME, che insiste per l’accoglimento dei motivi dei ricorsi ai quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per il delitti ex art. 416 cod. pen. (capo 1), ex artt. 81, comma 2, 110 e 391-ter, 416-
i
bis.1. cod. pen. (capi 2 e 29 relativi a COGNOME e 9 e 10 relativi a COGNOME) e 74 cl.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 bis, relativo al solo COGNOME), come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Nel ricorso di COGNOME non è contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma il ricorrere di esigenze cautelari e la scelta della misura.
2.1.1. Con il primo motivo, si deduce violazione della legge nell’applicare la misura della custodia cautelare in carcere sulla scorta della presunzione legislativa posta dall’art. 275 cod. proc pen. , ma trascurando che: la condotta di COGNOME è stata collaborativa; i fatti contestati sono significativamente anteriori alla data (6/04/2024) di applicazione della misura cautelare, risalando al 3 e al 13 giugno 2021 quelli descritti nel capo 2 e al 10/04/2022 gli altri; a COGNOME non sono contestati reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza della motivazione rilevando che l’art. 274, comma 1, lett. c) ultima parte cod. proc. pen. esclude che le esigenze cautelari possano essere fondate soltanto sulla gravità del reato e che nulla l’ordinanza impugnata ha espresso circa l’inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari anche corredata da mezzi di vigilanza elettronica.
2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione circa il concreto rischio di reiterazione della condotta, stante il tempo trascorso (oltre due anni) tra i fatti contestati e la sua applicazione.
2.2. Il ricorso di COGNOME si articola in due atti, il primo redatto dall’AVV_NOTAIO, il secondo redatto dall’AVV_NOTAIO,
2.2.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso e con il primo motivo del secondo atto di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la esistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 1, 1-bis, 6 e 10.
Si osserva che nessun collaborante con l’Autorità giudiziaria ha indicato la ricorrente come partecipe della associazione per delinquere: le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME si riferiscono a un periodo anteriore a quello oggetto del presente procedimento e indicano, al più, una vicinanza tra il marito della COGNOME e la famiglia COGNOME. Si rileva che i reati contestati nei capi 6 1 riguardano l’introduzione nelle carceri, mediante droni, soltanto di telefoni cellulari e non anche di sostanze stupefacenti, mentre emerge che il figlio (NOME COGNOME) della ricorrente in carcere non fruì in alcun modo della presunta appartenenza della madre al gruppo, sicché non si comprende quale ruolo COGNOME
avrebbe svolto nella associazione. Inoltre, si argomenta che mancano elementi probatori che dimostrino l’effettiva esistenza delle associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis; non si comprende da chi fosse composta e chi la dirigesse, come fosse strutturata e quali fini perseguisse; né quale sarebbe stato l’apporto delle organizzazioni criminali costituenti la cosiddetta RAGIONE_SOCIALE.
2.2.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ravvisare la partecipazione della ricorrente alla associazione per delinquere descritta nel capo 1 come dedita a introdurre nelle carceri, mediante droni, strumenti di comunicazione con l’esterno. Si osserva che dall’ordinanza non si comprende come fosse strutturata tale organizzazione, né come la RAGIONE_SOCIALE vi partecipasse, e si argomenta che al riguardo le dichiarazioni dei collaboranti son affette dalle stesse insufficienze già evidenziate con riferimento alla accusa di partecipazione alla associazione oggetto del capo1-bis. Inoltre, si evidenzia che il Tribunale ha posto a oggetto delle sue valutazioni anche un episodio (quello relativo al presunto sorvolo del 6/03/2022 presso il carcere eli Augusta che non è considerato nella imputazione provvisoria. Si argomenta che le condotta della COGNOME non furono funzionale ai fini della associazione criminosa ma miranti soltanto a aiutare il figlio detenuto a ottenere telefoni cellulari.
2.2.3. Con il terzo motivo del primo atto di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai capi 6 e 10 delle imputazioni provvisorie. Si assume che non è certo che nelle conversazioni dai contenuti indizianti la interlocutrice sia la COGNOME, né che COGNOME abbia inteso mantenere stabili rapporti con la COGNOME, risultando, anzi, che ella fu estromessa dalle comunicazioni con lo COGNOME, continuate, invece, con NOME COGNOME.
2.2.4. Con il quarto motivo del primo atto di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell’applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. al delitto oggetto del capo A, perché fondata su episodi criminosi (la consegna di un’arma al coindagato COGNOME e la estorsione degli NOME, ai quali la COGNOME non partecipò, mentre, per altro verso, gli apporti della COGNOME risultano a beneficio di suo figlio e non del gruppo criminale.
2.2.5. Con il quinto motivo del primo atto di ricorso e con il secondo motivo del secondo atto di ricorso , si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nell’affermare la sussistenza di esigenze cautelari con affermazioni apodittiche, trascurando elementi di valutazione decisivi di segno contrario, e difetto della motivazione circa la possibilità di salvaguardare le esigenze cautelati con una misura meno afflittiva, come quella degli arresti domicili4 anche mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con dichiarazione del suo difensore, l’AVV_NOTAIOo NOME COGNOME munito di procura speciale, NOME NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso in epigrafe.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per rinuncia all’impugnazione. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si valuta equo determinare in tremila euro – perché l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921).
2. Il ricorso di COGNOME è infondato.
2.1. Per quanto riguarda i motivi del ricorso concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, nell’ordinanza impugnata sono diffusamente trattati gli elementi di prova concernenti la sussistenza delle associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis. (p. 6-11). L’ordinanza precisa che la COGNOME è la madre di NOME COGNOME e la moglie di NOME COGNOME, capo dell’omonimo clan operante a Bagnoli, e cugina della mamma dl collaborante NOME. Quest’ultimo ha dichiarato che la COGNOME e il marito ricevevano dal gruppo lo stipendio quando detenuti e che vi era un forte legame fra il clan COGNOME e il clan COGNOME. Il collaborante COGNOME ha indicato la COGNOME come reggente del clan in assenza del marito detenuto. Dichiarazioni convergenti con quelle degli altri due collaboranti ha fornito il collaborante COGNOME, il quale ha anche ricordato, fornendone particolari, le attività di smercio cli sostanze stupefacenti della COGNOME, anche in occasione dell’utilizzo dei droni per i carcerati (p. 12-13).
Inoltre, dai contenuti delle conversazioni intercettate, analiticamente richiamati nell’ordina impugnata (p. 3-5) si trae che la COGNOME contattò COGNOME per fare avere a figlio NOME, detenuto, dei cellulari, in un primo tempo non consegnati, perché trovati e sequestrati dalla Polizia penitenziaria (capo 6), ma consegnati, come desumibile dalle conversazioni intercettate (p. 56) con una seconda operazione (capo 10). La ricorrente è stata individuata, oltre che tramite la valutazione dei conducenti contenuti delle conversazioni, perché espressamente menzionata come la «madre di NOME» e perché contattata su una utenza a lei intestata.
Infine, la motivazione del Tribunale circa la sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo della agevolazione della associazione per delinquere, è specificamente aderente alla vicenda e risulta adeguata:
concorrendo nei reati descritti nei capi 6 e 10, la nappi contribuì a accrescere la forza dei gruppi aderenti alla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE realizzando l’espressione di potenza criminale costituita dalla introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti nelle carceri, mentre, per quanto riguarda il profilo concernente la forza di intimidazione basti richiamare episodio, verificatosi nei carcere di Frosinone, descritto nelle pp. 13-15 dell’ordinanza impugnata
2.2. Per quanto riguarda i motivi concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata, il Tribunale ha evidenziato che 1 fatti per i quali si procede (introduzione di droga e cellulari in varie carceri italiane denotano uno stabile inserimento degli indagati in una struttura ben organizzata e efficiente con un concreto e specifico rischio di reiterazione di condotte analoghe, salvaguardabile soltanto con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato i gravi precedenti penali della COGNOME, per furto, estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991 e associazione per delinquere di stampo camorristico. In aggiunta, ha rilevato che dalle indagini è emerso che le attività di sorvolo delle carceri con dei droni, per introdurvi oggetti non ammessi, sono continuate sino al 28 dicembre 2023, dopo la conclusione delle attività di intercettazione.
Tali elementi di valutazione corroborano le presunzioni in materia cautelare poste nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e valevoli per i reati per i quali si procede, donde la legittimità dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
2.3. Da quanto precede derivano il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e la sua condanna al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
cod. proc pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Così deciso il 19/09/2024.