Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/01/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BOLOGNA
letto il ricorso del difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 5/01/2024, con cui, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di tentata estorsione e resistenza a p.u.
La difesa deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. In particolare, lamenta:
che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le esigenze cautelari in ordine al delitto di resistenza erano state escluse dal giudice che aveva proceduto alla convalida dell’arresto, in quanto “mero reato a dolo d’impeto in ordine al quale non si intravedono segnali di pericolo di reiterazione”;
che del tutto generico era il riferimento alle modalità della condotta, pure considerate ai fini del pericolo di reiterazione, analogamente ai rilievi in punto di condizioni soggettive-ambientali in cui verserebbe l’indagato (senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, privo di legami familiari), attinenti ai mot delinquere;
che arbitraria era l’esclusione della possibilità di applicare misure meno afflittive, non essendosi il Tribunale compiutamente confrontato con gi elementi di segno positivo dedotti dal ricorrente in sede di interrogatorio.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 2 settembre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nessun vizio di legittimità sconta l’ordinanza impugnata per avere applicato, in ordine ad entrambe le fattispecie di reato per cui si procede, la misura cautelare di massimo rigore.
In fatto si è precisato che i reati in esame sono stati commessi 1’11/12/2023 e che l’imputato annovera già un precedente penale per rapina risalente ad un anno prima. La vicenda descritta dal Tribunale, in ordine alle modalità di svolgimento, ne esclude allo stato profili di lieve offensività, tenuto conto ch l’imputato, da un lato, ha dimostrato scaltrezza e fermo intento criminoso nel reperire la vittima e, dall’altro, ha reagito con violenza alla p.g. che cercava d bloccarlo. Si è, infine, sottolineato che l’imputato è privo di un domicilio stabile
Italia e non svolge una regolare attività lavorativa.
L’ordinanza impugnata, pertanto, ha ricavato l’attualità e la concretezza dei pericula alla cui salvaguardia è stata applicata la misura di massimo rigore, tenendo conto del concreto disvalore delle plurime condotte illecite contestate, della negativa personalità del soggetto in relazione ai suoi precedenti, e del contesto socio-ambientale, considerato che non affatto illogico è presumere, in ragione del contesto di fatto descritto dai giudici di merito e dell’assenza di stabi occupazione lavorativa, condizione resa più difficile dalla posizione di irregolare sul territorio dello Stato, che il rischio di recidiva sia maggiore allorché vengano meno gli aiuti da parte di terzi, potendo l’imputato essere spinto alla commissione di att predatori per procurarsi i mezzi di sostentamento e in relazione ai quali, se fermato, potrebbe reiterare le condotte violente ai danni della P.G. per cui si procede.
Il Tribunale risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione dei princi affermati da questa Corte di legittimità in materia secondo cui:
l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c) cod. pro pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatt illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785 – 01; Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata sul punto);
il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua d un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, I., Rv. 282991 – 01).
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale, premessa l’esigenza di un controllo stringente ai fini della tutela della collettività, ha dato motivatamen conto dell’impossibilità di ricorrere a quella gradata degli arresti domiciliari, ragione soprattutto dell’assenza della possibilità di essere ospitato stabilmente
presso terzi. Sul punto, il ricorso finisce per essere generico, in quanto l’ordinanza impugnata ha apprezzato gli elementi difensivi, disattendendoli con motivazione non affatto illogica.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 20 settembre 2024.