Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Contarina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 26/4/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip che, in data 6/3/2024
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aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i deli partecipazione ad un’associazione transnazionale finalizzata al compimento di truffe ai dann dello Stato e dell’Unione Europea e riciclaggio aggravato.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 274 lett. a) cod.proc.pen. e correlata manif illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto con ed effettivo il rischio di inquinamento probatorio sulla base degli esiti di una conversa intercettata nel corso della quale l’indagato faceva espresso riferimento alla corruzione qu strumento per ostacolare la celebrazione dei processi penali, ottenere rinvii e conseguire prescrizione, richiamando un procedimento a suo carico celebrato dinanzi l’A.g. di Brescia Ritiene, tuttavia, il ricorrente che, poiché detto procedimento si è concluso con una condan e non con una declaratoria di prescrizione, la Corte illogicamente ha inferito dall’episod sussistenza in termini concreti del pericolo di inquinamento probatorio, trascurando ch l’esigenza in esame deve essere fondata su fatti specifici con riferimento al procedimento corso e che non è stato acquisito alcun elemento dimostrativo della determinazione del coindagato COGNOME di COGNOME ricorso a mezzi corruttivi in relazione al procedimento in oggetto.
Il difensore dubita, infine, della possibilità di fondare la sussistenza del ritenuto avuto riguardo ad attività di inquinamento non dell’indagato ma di concorrenti nei reati ascr in via provvisoria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod.proc.pen. Secondo il difensore il Tribunale cautelare ha eluso le doglianze difensive relazione al ritenuto pericolo di fuga valorizzando la disponibilità di una dimora in Roma la abituale prestazione di attività all’estero e la consistenza RAGIONE_SOCIALE disponibilità economic assenza di elementi indicativi della volontà del ricorrente di sottrarsi alla misura, discost dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 275,284 e 275 bis cod.proc.pen. Il difensore sostiene che l’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter contenere il rischio di reiterazione di reati della stessa specie con la mi gradata degli arresti domiciliari, anche con l’ausilio di presidi di controllo elettronico considerare che lo stesso AVV_NOTAIO emittente aveva sostenuto in relazione alla posizione di alcun coindagati che il nucleo di vertice del sodalizio era stato neutralizzato, valutazione che avr dovuto condurre ad un’attenuazione del regime cautelare anche nei confronti del COGNOME. Aggiunge che la motivazione resa sul punto dal collegio cautelare è meramente assertiva laddove richiama la gravità dei reati e la misura della pena eventualmente irrogabile ma non affronta adeguatamente la questione dell’adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, giustificata sulla base di presunzioni e di illegittime inferenze. In part
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l’ordinanza impugnata ha collegato la valutazione sull’inefficacia del regime autocustodiale parametri posti a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio, senza addurre specifici elementi indicativi della scarsa capacità di autocontrollo dell’indagato ovvero della predisposizione alla violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni e non ha considerato la possibili corredare gli arresti domiciliari di limiti e prescrizioni aggiuntive onde neutralizzare i di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure difensive, che investono esclusivamente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e la scelta della misura, sono inammissibili per diffusa aspecificità e,comunq manifesta infondatezza.
1.1 Con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, ravvisabile og qualvolta l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, il Tribunale cautelare (pag. 22), attingendo a della captazioni, ha evidenziato i precisi riferimenti dell’indagato all’uso di un “serv collocato in Romania, dedicato alla criptazione dei dati, e a già sperimentate prati corruttive intese a dilatare i tempi processuali. A detto riguardo, contrariamente a qua assume il difensore, rileva che il coindagato NOME, esponente apicale del sodalizio investig ed interlocutore del ricorrente nella conversazione del 15/11/2013, dopo la stessa pianifica con la compagna la strategia difensiva da adottare nell’odierno procedimento, considerando il ricorso alle modalità corruttive illustrate dal prevenuto e la possibilità di sf compiacenza dei prestanome.
Siffatta circostanza appare di sicuro rilievo in quanto, secondo le emergenze de provvedimento impugnato, il coindagato in posizione di vertice recepiva le indicazioni d COGNOMECOGNOME prefigurando di farvi ricorso nell’odierno procedimento nell’interesse proprio e sodali. Questa Corte ha in proposito chiarito che il pericolo di inquinamento probatorio di all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve riguardare i medesimi fatti posti a della cautela e non fatti diversi, contestati in un diverso procedimento (Sez. 6, n. 34084 29/09/2020, Rv. 280091 – 01) e può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati so se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase RAGIONE_SOCIALE indagi preliminari, nell’interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 138 03/03/2020, Rv. 279101 – 01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598 – 01), condizioni concretamente ravvisabili nella specie alla luce della collocazione temporale e dei contenu RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate nonché del ruolo dei conversanti.
Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo che censura la ritenut sussistenza del pericolo di fuga poiché gli incontestati elementi valorizzati dai giudici cautela appaiono coerenti con il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità sec
cui l’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificat I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev’essere anche attuale, ma tale requisito comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’ini dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concr situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pend giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l’esistenza di un e e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220- 01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267135-01; nello stesso senso anche Sez. 2, n. 51436 del 05/12/2013, Rv. 257981 – 01).
Nella specie il giudizio prognostico operato dal tribunale cautelare riposa su eviden quali la disponibilità di immobili all’estero (Romania), sovente utilizzati quali dim svolgimento di parte RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose in Slovacchia, Paese di destinazione di par dei proventi riciclati, confluiti su conti intestati al prevenuto; la titolarità di soci in Lituania, attestanti l’esistenza di una estesa e qualificata rete di collegamenti finanz disponibilità di consistenti provviste economiche, tutte dotate di inequivoca capacità predi soprattutto ove, come nel caso a giudizio, coniugate alla personalità dell’imputa pregiudicato per fatti specifici, e alla gravità anche sanzionatoria degli illeciti addebit
Ad un giudizio di inammissibilità per genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure de pervenirsi anche in relazione al terzo motivo che denunzia la mancata attenuazione della misura di massimo rigore con ammissione del ricorrente al regime degli arresti domiciliar con l’eventuale corredo di dispositivi elettronici di controllo e divieti idonei a neutra ritenuto rischio di recidiva. Il provvedimento impugnato (pagg. 23/24) ha adeguatamente scrutinato i rilievi in questa sede riproposti, dando conto dell’inadeguatezza della mi autodetentiva alla luce della personalità dell’indagato, che le risultanze investigative ind connotata da sprezzo RAGIONE_SOCIALE regole e peculiare inclinazione a delinquere, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domici anche rafforzata. Il collegio cautelare ha, inoltre, evidenziato in punto di proporzional grave offensività RAGIONE_SOCIALE condotte investigate, sottese da una articolata pianificazione crimin tradottasi in illeciti reiterati e diffusivi, fonte di ingenti profitti, valutazione suppo motivazione priva di criticità giustificative e insuscettibile di rivisitazione in questa s
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2024
La Consigliera estensore
La Presidente