Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40334 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell’imputato, con Cui si è riport ai motivi di ricorso, chiedendone raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, Sezior ? riesame, h confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale stessa città, in data 9 febbraio 2024, applicava a NOME COGNOME la custodia cautelare carcere in relazione ad una serie di reati, tra i quali: – partecipazione ad un’asscdazione de al traffico di sostanze stupefacenti; – correlate cessioni di droga in concorso, anche nei con di detenuti in carcere; – partecipazione ad un’associazione finalizzata alla perpE trazione di reati di indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti; – reati-f ne di ac indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di deteruti;
L’ordinanza genetica, confermata da quella impugnata, NOME base di intercettazion telefoniche, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione e sequestri, icostrui fiorente attività di commercio di stupefacenti, apparecchi di telefonia mobile e schede s veicolati all’interno del istituto di reclusione “RAGIONE_SOCIALE” di Catanzaro, ad qpera di due s operanti in sinergia, cui partecipava con ruolo di vertice il NOME.
I gruppi si avvalevano della collaborazione di una rete di soggetti all’esterno, e intermediazione prestata dall’agente di polizia penitenziaria, COGNOME NOME, i contribuiva alle attività illecite, permettendo l’ingresso in carcere di quanto oggetto dei dietro il pagamento di corrispettivi, con il placet della Direttrice della Casa Circondariale e della Comandante della Polizia Penitenziaria.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso er cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decis COGNOME previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1 Il primo motivo è diretto a censurare la ritenuta sussistenza di jravi ind colpevolezza, per violazione di legge e vizio di motivazione.
In proposito, il ricorrente deduce che gli elementi ritenuti gravemente incl ziati dell partecipazione alle associazioni contestate, costituiti da materiale intercettivo dal cont criptico, non offrono alcuna concreta indicazione in ordine alle contestazion’ e C e, al rigua il Tribunale avrebbe solo apparentemente risposto a quanto puntuMmer te dedotto e documentato con la memoria difensiva depositata in sede di riesame.
In particolare il giudice del riesame sarebbe incorso in errore nel non aver cqnsiderato c i fatti evocati a sorreggere la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all’associ,izione del medesimo, in qualità di promotore, non consentivano tale conclusione.
Al fine di ritenere dimostrata la gravità indiziaria in ordine ai singoli cap TARGA_VEICOLO putazione che, ad avviso dei giudici di merito, complessivamente considerati avrebbero consentito di ritener provata la partecipazione in qualità di promotore all’associazione, il giudice leI riesa sarebbe limitato a riproporre lo stralcio di alcune intercettazioni telefoniche, dal contenuto criptico, alcune RAGIONE_SOCIALE quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di risc
ordine alla posizione dello stesso indagato; dato probatorio comunque iniloneo a fornire un prova indiziaria adeguata in ordine alla presunta responsabilità del medesimo ? ciò, anche i considerazione del fatto che nei confronti del prevenuto non era stato effettuato lcun sequest di droga e di somme di danaro, ipoteticamente frutto di proventi illeciti, Manando altre prova che l’oggetto dei dialoghi captati fosse effettivamente sostanza sti. pefacente apparecchiature telefoniche.
Al riguardo, COGNOME già evidenziato nella memoria difensiva dinanzi GLYPH I riesame, la perquisizione locale personale a carico del NOME aveva dato esito negative; e quanto agl indicati riscontri costituiti dalle circostanze emerse in occasione dell’arresto lel coin COGNOME NOME, il giudice del riesame ricollegava tali circostanze alla posizibne el NOME NOME le conversazioni captate in occasione di tale arresto non fossero ntemenute con lui bensì con NOME NOME.
Inoltre, le intercettazioni non trovavano riscontro neanche nel propalatò dei zollaborator giustizia, e sul COGNOME, lo stesso Tribunale non avrebbe risposto adeguatamentE , alla memoria difensiva, se non in modo apparente, illogico e contraddittorio.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione del Tribunale del riesame p()r violazione d legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.
Eccepisce in proposito che il giudice del riesame non ha offerto alcuna riotivi3zione in ord alla specifica doglianza, in COGNOME di esigenze cautelari, relativa al fatto che le esii)enze ca connesse all’imputazione associativa dedita al narcotraffico ed alla commissione dei reati di agli articoli 391 ter e 319 cod.pen., favorita dalla direttrice dell’Istituto e dal coriand polizia penitenziaria, risultavano ormai affievolite, a seguito del cannbiatnent ) degli dell’istituto penitenziario; e sul COGNOME, l’ordinanza non avrebbe dato adeguala risaosta
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chies.o il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile, perchè costituito da doglianze che si -isolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattese dal Tribunale dovendosi le stesse considerare non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica funzion di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (per tutte, Se z. 2, n. 4 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
In ogni caso, non risponde a verità che l’ordinanza del riesame impugnata no i vi abbia dato adeguata risposta.
1.1 In particolare, le censure relative alla ritenuta rilevanza indiziarla di intercettazioni telefoniche, – che ad avviso del ricorrente risulterebbero di contenuto cri
alcune RAGIONE_SOCIALE quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di riscontr ) in ord posizione dello stesso indagato -, non superano il vaglio di preliminare ammissib lità.
Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l’interpretazione del linguai]gio adopera dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce queAone di rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle ma di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 d4?1 26/02/2 Sebbar, Rv. 263715).
Anche in successivi arresti si è puntualizzato, da questa Corte, che in sede di legittimi possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da q proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello tealE e la diff risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 018, Di Maro, 272558).
Al contrario, incoerenze o illogicità, nel senso anzidetto, non risultano prospet:ate nel m di ricorso.
Per mera completezza, si osserva che il Tribunale, alle pagine 7 (conversazior i del 17/11/2 e del 22/11/21, prog 136), 16 (conversazioni del 29, prog.21,26,27,28,29; e del 30/11/2021 54), 18 (conversazione del 23/5/22), 20 e 21 (conversazioni del 16/8/2022), ha illustrat dialoghi intercettati da cui è emerso il collaudato sistema che il gruppo di soggetti stabil impiegava per introdurre droga, telefoni cellulari e sim card all’interno del carcere ed il manageriale svolto dal COGNOME COGNOME rapporti con i complici.
Le puntuali argomentazioni non sono state specificamente censurate nei mc ivi di ricorso.
1.2 Priva di illogicità è la motivazione del Tribunale in ordine al riscontro rappresentat sequestro a carico di COGNOME NOME; infatti, il dato oggettivo costituito dal r trovamen telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, in procinto di essere introdotti h -h carcere, sono stati ricollegati, COGNOME riscontro, anche alla posizione del NOME NOME base dellE conversazion intercettate, precedenti ed anche successive al sequestro, alle quali hanno partecipato NOME NOME NOME compagna NOME.
1.3 Con riferimento al terzo profilo di censura, riguardante il richiamo alle dichiarazion collaboratore di giustizia, nell’ordinanza del Tribunale è ben spiegato perchè il collaborator indicato il solo COGNOME COGNOME COGNOME di riferimento per il procacciamento di telefonin carcere, trattandosi del soggetto che, essendo anch’egli detenuto, rappreserr:ava l’anello congiunzione con l’organizzazione all’esterno.
1.4 I profili di censura riguardanti il ritenuto inserimento del Bartolorineo n un co associativo qualificato anche ai sensi dell’art. 74 cit., COGNOME sviluppati in ricorso, sono ge non confrontandosi con quanto l’ordinanza impugnata pone in risalto, attraverEo il rinvio a ordinanza genetica, che con essa si integra a formare un unico tessuto rgomentativo. Correttamente, è stato evidenziato COGNOME l’ordinanza applicativa d Ila misura abbia compiutamente illustrato l’organigramma del sodalizio, il suo funzionament – anche attraverso
la ricostruzione di una pluralità di reati fine -, i ruoli, bene caratterizzati, ricoperti associati. L’ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza d?.1 quale, ai della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, LI. necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l’esistenza di un gruppo, i cOmperlenti del qu siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di ‘eati in materi di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici Or il Jerseguim del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche ih futuro per att il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzab non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell unione i (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 3, n. 9457 del 06:11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266286).
In applicazione di tale principio, i giudici del merito hanno dedotto l’es stenza d associazione, così connotata, e di un vincolo permanente tra i sodali – tra cui NOME COGNOME COGNOME da una serie di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli stessi, i frequ approvvigionamenti di droga veicolati successivamente in carcere, le formE: di copertura all’interno della struttura carceraria, la reiterazione dei reati scopo con analDghe mod esecutive.
Gli stessi giudici di merito hanno perciò ritenuto l’esistenza di un sostrato organizza dotato di stabilità, nella cui sfera operativa agiva costantemente il NOME, il quale ave essa un ruolo gerarchicamente sovraordinato, mantenendo contatti sia con i sonetti deputati alle consegne in carcere, sia direttamente con i detenuti (COGNOME Pierp41o), 3bituali frui RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti illegalmente introdotte nell’istituto di reclusione.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’ordinanza, dopo aver richiamato la presunzione relativa di idoneità dell ii sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista dall’art. 275, c omma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, superabile da e ementi specif quali dedurre l’idoneità di misure meno gravose a soddisfare le esigenze di cui all’art. cod.proc.pen., ha evidenziato che la difesa del ricorrente non ha dedotto dlcun concret elemento idoneo a superarla.
Ha comunque sottolineato la spiccata capacità a delinquere del soggeti o, gravato da precedenti anche specifici, e la spregiudicatezza, evidenziata dalle modalità ielle :ondotte, d complessità del meccanismo delittuoso escogitato per introdurre in carcere drol; a e telefoni tutto ciò, nella assoluta indifferenza del suo stato di detenzione domiciliare
Ha pertanto ritenuto essenziale la custodia in carcere, data la necessità di recidere i rapp delinquenziali che il ricorrente è riuscito a mantenere, benchè sottoposto a misu autocustodiale.
E pertanto, ha giustamente affermato che la misura degli arresti domiciliari, seppur presidiata dal cd. braccialetto elettronico, risulterebbe del tutto inidonea a tutelare le
esigenze cautelari, perché le condotte criminose poste in essere dal ricorrente venivan effettuate dallo stesso, nonostante la sottoposizione al predetto regime restrittiv:); il per reiterazione non sarebbe pertanto ostacolato dalla misura invocata, avendo cost. i dimostrato l capacità di organizzare il traffico di droga e di beni illeciti seppur ristretto in d domiciliare.
A fronte della approfondita ed esaustiva valutazione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenz cautelari e dell’indispensabile ricorso alla custodia in carcere da parte del Tribuni: le, il r deduce che non sarebbe stato considerato il nuovo assetto organizzativo iella struttu carceraria, dopo l’esclusione dei rappresentanti interni coinvolti nell’attività illecr3.
2.1 Il motivo è anche aspecifico in quanto non spiega perché la rimozione di tali sogget dagli incarichi all’interno del carcere, impedirebbe la reiterazione dei reati, anche n altri che il sodalizio risulta aver già frequentato, e non vale comunque a superare l’approfondi motivazione del Tribunale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ‘al piEgamento del spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente no versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la ;omma di eu 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in consi ierazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sii: . trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilto dall’art comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnentp RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, connrila GLYPH -ter disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore
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