Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28465 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28465 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Benevento il 22/09/1994
avverso l ‘ ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art 310 cpp, ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Benevento aveva sostituito nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e, per l’effetto, ha ripristinato la misura carceraria sospendendo l’esecuzione del provvedimento fino alla sua definitività.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e in difetto di motivazione in relazione all’art. 310 cod. proc. pen., in quanto l ‘ aggravamento della misura è avvenuto oltre due mesi dopo l’emissione del la sentenza di primo grado, che aveva riqualificato il reato contestato al ricorrente e, contestualmente, sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione del Tribunale per il riesame che, di fatto, finiscono con l’ignorare.
Secondo l ‘ordinanza impugnata la custodia cautelare il decorso di appena otto mesi dall’applicazione della misura è inidoneo ad attenuare le esigenze cautelari, che possono essere soddisfatte unicamente con la misura della custodia in carcere, in quanto il reato per cui si procede è stato commesso mentre il ricorrente si ritrovava ristretto agli arresti domiciliari nell’ambito di altro procedimento per reati della stessa specie (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), in relazione ai quali, in primo grado, ha patteggiato la pena di anni cinque di reclusione.
La dimostrata incapacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni inerenti misure diverse da quella carceraria, secondo l’adeguata valutazione del Tribunale, rende inidonea la misura degli arresti domiciliari.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 02/07/2025.