Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7734 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 13/08/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13 agosto 2024 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 25 luglio 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Catania per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, cessione di un chilo di cocaina (capo 18) e acquisto di un altro chilo di cocaina al prezzo di euro 31.500 (capo 19).
1A4
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché l’ordinanza era stata redatta con la tecnica del copia-incolla (primo motivo),
perché era insufficiente la motivazione sull’adeguatezza della misura di massimo rigore in presenza di due cessioni e senza la contestazione della continuazione (secondo e terzo motivo).
Il ricorrente presenta una memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo è inconsistente perché il ricorrente non ha documentato i passi della motivazione dell’ordinanza impugnata che assume essere conformi all’ordinanza genetica impedendo al giudice di legittimità qualsivoglia valutazione sul punto e non si confronta con la giurisprudenza secondo cui è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono del pari generici perché non confutano la parte di motivazione in cui il Tribunale del riesame ha logicamente desunto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari dai seguenti molteplici elementi: a) spiccata caratura criminale derivante dalla posizione del COGNOME come braccio destro dell’COGNOME, soggetto in posizione apicale; b) disponibilità manifestata al COGNOME, dopo la consegna di un chilo di cocaina, a rifornirlo di droga anche una volta a settimana, a dimostrazione dello stabile collegamento con fornitori in grado di provvedere all’approvvigionamento; c) propalazioni di COGNOME NOME, indicative del suo stabile inserimento in gruppi criminali dediti al commercio di stupefacenti di diversa tipologia.
L’apparato argomentativo, pertanto, è ben più ampio ed articolato di quanto rappresentato dalla difesa.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente