Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Leonforte il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PG, in persona del AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta con ordinanza emessa il 14 giugno 2022 (motivazione depositata il 12 luglio 2022) ha respinto l’appello presentato dal COGNOME avverso l’ordinanza del 14 marzo 2022 con la quale il locale Gip aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato il precedente 13 aprile 2021, in relazione alla contestazione provvisoria di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio continuato, aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso e comunque dalla finalità di agevolazione mafiosa.
Il tribunale nisseno ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME non fossero superati dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia e da un imputato di reato connesso e, in riferimento alle esigenze cautelari, ha rilevato che – attesa la particolare disciplina di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. – non potessero essere accolte le deduzioni difensive (riferite, in particolare, al decorso del tempo) in assenza di elementi che valessero ad escludere o affievolire la permanenza delle esigenze originariamente ravvisate, tenuto peraltro conto, nel caso di specie, della gravità delle condotte contestate.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale articola due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle dichiarazioni liberatorie del collaboratore di giustizia COGNOME, giudicate “neutre” dall’ordinanza impugnata, nonostante questi avesse invece escluso in modo categorico che COGNOME “lavorasse con COGNOME NOME” (capo del clan mafioso). Peraltro, tali dichiarazioni, anche nella parte in cui potrebbero essere interpretate come indicanti una sorta di rapporto (“erano tutti ammiscati tra loro”), certamente alleggeriscono il quadro a carico dell’indagato in vinculis che, per fatti contestati come accaduti dal marzo 2018 all’aprile 2019, si trova in custodia cautelare in carcere da un anno e quattro mesi (al momento della presentazione del ricorso: scorso 20 luglio).
3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce che il Tribunale non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali il mutato quadro indiziario e il tempo trascorso (dai fatti commessi e dall’inizio della custodia in carcere) non abbiano quanto meno affievolito le esigenze cautelari in misura tale da poter considerare adeguata la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. L’ordinanza impugnata, con motivazione certamente non illogica, ha rilevato come il collaboratore di giustizia – NOME COGNOME – pur avendo affermato che a suo giudizio NOME COGNOMEnon lavorava” per il capo dell’associazione (NOME COGNOMECOGNOME nondimeno aveva confermato che l’indagato comunque collaborava con altri soggetti coinvolti nello spaccio degli stupefacenti (a domanda dell’interrogante “Con chi faceva questa attività di spaccio il NOME?” rispondeva “ma cu NOMENOME NOME ammiscati docu eranu, na vota si sciarrivanu, na vota si facevuno”).
2.2. Nello stesso senso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che quanto dichiarato da altro soggetto, imputato di reato connesso (NOME COGNOME) – le cui propalazioni secondo la tesi difensiva militavano nel senso di escludere in capo al COGNOME lo status di associato – non solo era privo di qualsivoglia riscontro, ma contrastava con i risultati delle intercettazioni di conversazioni (tra COGNOME e il capoclan COGNOME) dalle quali emergeva con nettezza il ruolo del primo nell’ambito dell’associazione per lo spaccio che vedeva al suo vertice il secondo. In particolare, rileva il provvedimento impugnato, COGNOME “partecipava agli affari del sodalizio, non limitandosi solo a spacciare lo stupefacente che gli rifornivano COGNOME e COGNOME, ma anche ad occuparsi di altre attività di gestione del sodalizio relative all’acquisto e alla contrattazione del prezzo della droga”. Tale conclusione – precisa l’ordinanza del riesame – è confermata anche da altri significativi elementi indiziari, già scrutinati in sede di riesame avverso l’ordinanza genetica.
2.3. A fronte di tale compendio indiziario, il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli atti di indagine rispetto a quella effettuata nell’ordinanza impugnata. A tale riguardo, questa Corte ha rilevato come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, consente la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. Il, n. 27866 del 17 giugno 2019 – Rv. 276976).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Come rilevato dal PG, in relazione all’incidenza del fattore tempo sulla permanenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi, l’orientamento prevalente è nel senso che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non è necessario che l’ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall’art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il “tempus commissi delicti” può costituire un elemento specifico dal quale desumere l’insussistenza delle esigenze cautelari” (Sez. III, n. 40672 del 27 aprile 2016 – Rv. 267894). Più recentemente, nella medesima linea ermeneutica, è stato precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. II, n. 6592 del 25 gennaio 2022 – Rv. 282766).
3.2. Esiste peraltro anche un diverso – e minoritario – orientamento, secondo il quale “pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale” (Sez. VI, n. 19863 del 4 maggio 2021 – Rv. 281273 – 02).
3.3. Nella specie, l’ordinanza impugnata ha – seppur in modo sintetico motivato in ordine all’irrilevanza del tempo trascorso dall’applicazione della misura custodiale ai fini di ritenere cessate o affievolite le esigenze cautelari,
facendo riferimento all’assenza di ulteriori elementi tali da escludere o affievolire la sussistenza delle stesse e alla gravità delle condotte contestate.
Risultando tuttora in essere la misura cautelare della custodia in carcere, vanno eseguiti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso 1’11 novembre 2022
Il onsigliere estensore ,
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