Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6015 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6015 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza emessa il 9 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale veniva rigettata nei confronti di NOME COGNOME la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, applicata per il reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, de
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – 416 bís.1 cod. pen. e per vari reati di cui all’art. 73 d.P.R. del d.P.R. 309 cit. con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) ed d), cod. proc. pen. e omessa valutazione di atti ritualmente prodotti al fascicolo del riesame (artt. 178, lett. c), 190 e 309 cod. proc. pen.). Deduce, in particolare, che la difesa aveva depositato, tramite EMAIL, le ordinanze del giudice per le indagini preliminari di Napoli con le quali è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per i coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME e la sentenza GIP n. 957/25 in copia integrale depositata il 21 gennaio 2025, che tale adempimento è stato effettuato in considerazione di quanto al Vademecum adempimenti per gli avvocati del Tribunale per il riesame di Napoli del 19 ottobre 2021 ancora in vigore, che il Tribunale ha completamente omesso di valutare tali provvedimenti, che ciò integra vizio processuale di nullità assoluta nonché omessa motivazione su punto decisivo secondo principi espressi da questa Corte, che vi è stata violazione del diritto a pari trattamento cautelare e che le ordinanze depositate possono anche considerarsi ai fini dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (per come articolata nel secondo e quarto motivo di ricorso).
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge sostanziale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e all’automatica applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare. Deduce che il Tribunale ha ribadito in termini apodittici l’operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senza svolgere una concreta analisi della posizione della ricorrente e che non sono stati considerati: il tempo trascorso dai fatti, l’assenza di recidiva della COGNOME, la detenzione in atto del marito coimputato, il ruolo marginale della ricorrente (pusher da casa) interrottosi “al 2019”, la sentenza emessa e il principio di collaborazione (seppur minima) manifestata nell’interrogatorio reso ex art. 415 bis cod. proc. pen.. Deduce, inoltre, che la presunzione “relativa” è stata automaticamente ritenuta sussistente pure alla luce del “novum” processuale della sentenza.
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e difetto di attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c), cod. proc. pen.). Deduce che il Tribunale ha ribadito la pericolosità
sociale della COGNOME richiamando il suo pregresso inserimento in contesto criminale senza individuare alcun elemento attuale di pericolosità o di possibile reiterazione, che il Tribunale ha fondato la decisione su valutazione stereotipate e che la COGNOME non ha altri procedimenti pendenti.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nonché omessa valutazione comparativa rispetto ai coindagati. Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato la ragione per cui a due imputati con ruolo più grave e precedenti penali sia stata concessa la misura domiciliare mentre alla COGNOME, priva di precedenti penali e con posizione marginale, sia stata mantenuta la custodia in carcere, che la valutazione comparata del trattamento cautelare riservato ai coimputati necessitava di una motivazione che poteva essere resa dal Tribunale cui era stata depositata con la memoria dell’Il settembre 2025 anche la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari e che il richiamo della difesa alle posizioni di COGNOME NOME non è generico poiché le imputazioni e i motivi della condanna degli stessi sono ben specificati nella sentenza allegata agli atti del fascicolo del Tribunale.
2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione del principio di proporzionalità (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.) avendo il Tribunale fondato la conferma della custodia cautelare solo sulla gravità astratta dei reati e sul contesto associativo senza effettuare il bilanciamento previsto dalla predetta disposizione e che la misura carceraria per le condizioni attuali (fatti remoti, ruolo marginale, incensuratezza, disarticolazione del gruppo e scelta del domicilio del fratello, diverso e lontano dai luoghi di consumazione dei reati) è sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il quarto motivo possono trattarsi congiuntamente avendo a ‘ 141 oggetto doglianze tra loro connesse e devo ritenersi manifestamente infondati.
Nell’ordinanza impugnata si è dato atto che con l’appello la difesa deduceva, tra l’altro, “che vi era stata disparità di trattamento rispetto ad altri imputati c avevano ricevuto i domiciliari”, che la difesa non produceva tempestivamente alcun provvedimento riferito ai coimputati menzionati con la quale era loro concessa la misura dei domiciliari e che e il richiamo agli altri imputati ai domiciliari è stato generico. Tuttavia, la trasmissione della memoria al Tribunale del riesame in data 11 settembre 2025, contenente gli allegati indicati nel ricorso (ordinanze relative ai coimputati COGNOME e COGNOME e sentenza del 5 giugno 2025) risulta dagli atti (consultabili dalla Corte in ragione della natura procedurale della doglianza). Inoltre, nel verbale dell’udienza tenutasi il 16 settembre 2025 dinanzi
al Tribunale per il riesame è stato dato atto della ricezione della memoria e che la difesa si è riportata ai motivi di appello e “alla memoria in atti”. Ritiene Corte che l’omessa valutazione della memoria e dei relativi allegati non abbia determinato la nullità assoluta e l’omessa motivazione su un punto decisivo lamentate dalla difesa. Invero, il Tribunale, nel motivare il rigetto dell’appello ìha ritenuto, tra l’altro, quanto segue: “Osservato, con riguardo alla presunta disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, che secondo l’orientamento di legittimità, in tema di valutazione dell’istanza di sostituzione della misura cautelare, l’analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto senza, peraltro, comportare alcun automatismo dell’effetto che induce la “estensione” della valutazione favorevole al coindagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889 – 01; Sez. 5, n. 21344 del 23/047/2002, COGNOME, Rv. 221925 01; Sez. 1, n. 16635 del 07/03/2001, Rv. Ndoja, Rv. 218983 – 01); sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tenere conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889 – 01; da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 20011 del 2020).”.
Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «In tema di impugnazione di misure cautelari, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase e il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito» (Sez. 5, n. 31698 del 5/09/2025, COGNOME, Rv. 288603 – 01). Nel caso concreto la ricorrente si limita a dolersi della mancata considerazione delle ordinanze emesse nei confronti del COGNOME e del COGNOME, indicati come aventi più grave posizione, senza però confrontarsi con la corretta argomentazione del Tribunale del riesame con la quale è stato affermato che il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tenere conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (o imputato), che fornisce sostanziale risposta a quanto rappresentato nella memoria il cui esame è stato pretermesso giacché l’avvenuta produzione documentale, comprensiva
della sentenza emessa nel giudizio di merito, non era finalizzata a nuova valutazione del quadro indiziario.
Il secondo, il terzo e il quinto motivo possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto la valutazione delle esigenze cautelari e devono ritenersi aspecifici.
Il Tribunale del riesame / nel confermare l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura custodiale in atto nei confronti della COGNOME, dopo aver rilevato che la COGNOME era stata condannata, in data 9 giugno 2025, con rito abbreviato, alla pena di anni nove e mesi undici di reclusione, ha ritenuto anche quanto segue: “…le doglianze svolte in questa sede di gravame sono per la quasi integralità inammissibili, non involgendo alcun elemento sopravvenuto rispetto al giudicato cautelare intervenuto nel dicembre 2023; ed invero, il grado di inserimento nel sodalizio, la consapevolezza della COGNOME in ordine al relativo apporto, la gravità delle sue condotte e la personalità criminale della indagata erano tutti aspetti ampiamente valutati alla luce delle fonti di prova offerte dal PM, dal che – con la presente impugnazione – si finiva per contestare nuovamente la valenza dimostrativa di elementi di indagine ampiamenti coperti dal giudizio già intervenuto, cui si rinvia integralmente, non potendosi che confermare il relativo esito”. Ha evidenziato, inoltre, che il tempo trascorso in custodia cautelare dalla COGNOME “nulla spostava i termini della valutazione effettuata”, dovendosi ribadire l’operatività della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari a carico della COGNOME “affiliata quale pusher da casa nella piazza di spaccio gestita dal marito”. Ha, poi, ribadito, tra l’altro, che non poteva ritenersi superata la presunzione ex art. 275 cod. proc. pen. stante l’inclinazione criminale talmente radicata e pervicace della COGNOME da rendere ben verosimile una futura commissione di nuovi delitti “espressione della medesima professionalità”, che non potevano concedersi gli arresti domiciliari poiché era proprio da casa che la COGNOME mostrava di “spacciare” stabilmente e che il domicilio proposto era pur sempre ubicato nel napoletano, quindi in contesti territoriali contigui a quelli nei quali aveva operato l’associazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, la ricorrente, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale, ineccepibile sotto il profilo logico – giuridico, replica sostanzialmente, senza elementi di novità critica, facendo anche riferimento ai provvedimenti depositati e a un non meglio specificato principio di collaborazione della ricorrente, le medesime doglianze già proposte con l’appello, con ciò esponendosi al giudizio di inammissibilità dei motivi di ricorso per aspecificità.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse della COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94. Comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/12/2025.