Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50121 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50121 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME NOME Il PG conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 1 giugno 2023 dal Tribunale di Venezia, che, in accoglimento dell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso avverso il provvedimento del 27 aprile 2023 del G.i.p. del Tribunale di Treviso, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere – già applicata nei suoi confronti con il provvedimento genetico del 15 ottobre 2022 – dopo averlo ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 575 cod. pen., commesso il 12 ottobre 2022 in Treviso in concorso con COGNOME NOME; in particolare, secondo la tesi accusatoria, mentre quest’ultimo avrebbe accoltellato all’addome e agli arti inferiori la vittima, COGNOME l’avrebbe colpita con un tubo, anche al capo, cagionandone in tal modo il decesso.
Il G.i.p. aveva ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio, evidenziando il forte legame tra i due indagati e le persone presenti presso l’abitazione del coindagato, con il conseguente rischio che gli stessi si potessero adoperare per concordare una versione di comodo dei fatti, nonché il pericolo di reiterazione di reati con violenza alla persona, in forza della particolare intensità del dolo e del fatto che l’indagato presentava precedenti penali specifici e procedimenti pendenti in ordine a reati di minacce, lesione personale e danneggiamento.
Il provvedimento genetico era stato confermato anche in sede di riesame con provvedimento del 2 novembre 2022 (a seguito del rigetto del 14 luglio 2023 del ricorso per cassazione).
A seguito di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il G.i.p. – pur avendo confermato la piena sussistenza della gravità indiziaria e dell’elevato pericolo di recidivanza – aveva sostituito la predetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con l’esterno, dopo aver evidenziato che poteva ritenersi cessato il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione degli sviluppi più recenti delle indagini.
Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento oggi impugnato, ha accolto l’atto di appello del Procuratore della Repubblica, ritenendo non superata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed evidenziando la particolare intensità del dolo, le modalità esecutive della condotta particolarmente cruente e l’inadeguatezza della misura cautelare applicata dal G.i.p. a contenere le suddette esigenze cautelari.
2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misura cautelari in ordine ai reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice di merito, nel caso in cui si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di una perdurante pericolosità.
Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il G.i.p. aveva rilevato che, nell’arco del tempo trascorso dall’esecuzione dell’ordinanza genetica della misura cautelare, il pubblico ministero aveva potuto compiere ampie attività di indagine, circostanza che aveva fatto venir meno la sussistenza dell’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio.
Inoltre, il fatto che, nel tempo trascorso, l’indagato non fosse stato destinatario di segnalazioni disciplinari da parte della Casa circondariale, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere che la misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico fosse idonea a contenere il ritenuto pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato le gravi modalità esecutive della condotta e il negativo profilo soggettivo dell’indagato, il quale presentava numerosi precedenti penali, anche per reati gravi (tra i quali: favoreggiamento alla prostituzione, estorsione, violenza privata, danneggiamento, lesione personale e tentato omicidio), e altrettanto numerosi procedimenti pendenti, anch’essi in ordine a reati particolarmente gravi.
Secondo il giudice di merito, nel caso di specie, l’azione posta in essere è stata sintomatica di una spiccata propensione dell’indagato all’uso della violenza e di una sua incapacità di controllare efficacemente i propri impulsi.
L’omicidio, infatti, era stato realizzato con modalità particolarmente cruente e rilevatrici di un’intensità elevata e persistente del dolo, considerando che la vittima era stata colpita ripetutamente dall’indagato e dal concorrente con un tubo di metallo al capo, quando la stessa si trovava già a terra agonizzante.
Inoltre, il giudice di merito, ha evidenziato che l’indagato non aveva posto in essere alcuna condotta successiva valorìzzabile in maniera positiva.
Il Tribunale, quindi, considerata la modalità esecutiva della condotta e rilevati i precedenti penali e i procedimenti pendenti dell’indagato, in modo ineccepibile ha concluso che l’indagato, a partire dal 2012, abbia dato prova di una forte inclinazione a delinquere, resistente al decorso del tempo e indifferente agli interventi posti in essere dall’Autorità, come è confermato anche dal verbale della Questura di Treviso del 24 marzo 2023, dalla lettura del quale si evince che l’indagato, sottoposto a controllo il 7 marzo 2022, aveva reagito tentando di uccidere il poliziotto che stava effettuando il controllo.
In forza di quanto sopra, secondo il Tribunale, che sul punto ha fornito una motivazione congrua ed adeguata ai caratteri di gravità del fatto posto in essere ed alla personalità del ricorrente, non vi erano elementi idonei a ritenere superata la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere disciplinata dall’art. 275, comma 3, terzo capoverso, cod. proc. pen., in ordine tra gli altri – al reato di omicidio.
Sul punto, si consideri che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguard i reati previsti dall’art. 275, comnna 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193).
La prima presunzione (ossia la ritenuta presenza ex lege delle esigenze cautelari in relazione al tipo di reato) implica che solo l’assenza delle esigenze cautelari comporta l’esonero dalle cautele processuali e di conseguenza diventa, in assenza di esigenze cautelari, irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato.
La seconda presunzione – che opera nel caso in esame – è rimasta, a seguito degli interventi demolitori della Corte costituzionale, assoluta soltanto per i delitt di mafia, ma è parimenti relativa per gli altri delitti che la richiedono, tra cui l’ 74 T.U. stup. (sentenza Corte cost. n. 231 del 2011), sicché il tempo trascorso dal commesso reato può, se del caso, assumere rilevanza non per l’an (salvo adeguata motivazione in proposito), ma per il quomodo della cautela, potendo costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Nel caso in esame, come sopra rilevato, il Tribunale ha evidenziato che l’unica misura cautelare idonea a contenere le sussistenti esigenze cautelari era la custodia in carcere, posto che l’indagato, se sottoposto a misure cautelari più lievi, per come si era manifestato, non avrebbe saputo adeguarsi alle relative prescrizioni, né astenersi dal commettere ulteriori delitti.
Parimenti corretta viene ritenuta l’irrilevanza, ai fini della pregnanza delle esigenze cautelari in esame, del c.d. braccialetto elettronico che, costituendo una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, presuppone che vi sia stata delibazione positiva in merito all’adeguatezza “a monte” degli arresti domiciliati (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020)
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/10/2023