Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Dortmund (Germania) il DATA_NASCITA
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 2 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 31 dicembre 2022, non ha convalidato il fermo dei predetti indagati ed ha disposto nei confronti del COGNOME e dell’COGNOME la custodia cautelare in carcere e nei confronti del COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di estorsione, tentata e consumata, descritti nei capi A) e B) dell’imputazione
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 125 e 581 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla
mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblic Ministero con riguardo al capo D).
Il Tribunale avrebbe totalmente obliterato la richiesta con la quale la di aveva eccepito l’inammissibilità del gravame proposto dalla parte pubblica, giudizio dei ricorrenti i motivi di riesame si estrinsecherebbero in una mera cr alle valutazioni fatte dal giudice della cautela sulla scorta di una ripropos dei medesimi motivi già articolati nel decreto di fermo con percors argomentativo indeterminato ed inidoneo a disarticolare il ragionamento svolt dal giudice per le indagini preliminari.
Il solo ricorrente COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto manifesta adeguatezza degli arresti domiciliari alle esigenze cautelari sussiste gli elementi fattuali evidenziati dalla difesa (giovane età, incensurate rispetto delle prescrizioni connesse all’esecuzione degli arresti domicil avevano, peraltro, indotto il giudice della cautela ad applicare al ricorre misura degli arresti domiciliari mentre sono stati ritenuti irrilevanti dai giud riesame con motivazione apodittica ed assertiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto dedotto per la pri volta in sede di legittimità e manifestamente infondato.
Dall’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di ques processuali, emerge infatti che la difesa, nel corso del giudizio di appello n eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero.
In ogni caso la censura difensiva è del tutto destituita di fondamento in qu l’atto di impugnazione della parte pubblica, indicando specificamente i punti provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e di diri addotti a fondamento delle censure, non può essere ritenuto inammissibile.
L’appellante ha contrapposto, alle ragioni poste a fondamento della decisio del giudice della cautela, argomentazioni attinenti agli specifici passaggi motivazione del provvedimento e si è confrontato con le considerazioni contenut nel provvedimento avversato, dando conto delle ragioni per le quali non le ritene condivisibili, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Il secondo motivo dedotto dal solo NOME è manifestamente infondato ed aspecifico.
Il ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici dell’appello, si è limitato ad affermare, in modo apodittico, la carenza di motivazione in ordine all’adeguatezza della misura cautelare disposta nei confronti del NOME.
Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedimentali ed esente da manifesta illogicità, ha affermato che la misura custodiale è l’unica adeguata alle ritenute esigenze cautelari; a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, i giudici del riesame hanno valutato in modo specifico la situazione individuale del NOME, valorizzando in particolar modo: l’estrema aggressività manifestata dai tre indagati, l’uso del metodo mafioso, la personalità trasgressiva e spregiudicata del ricorrente e l’assenza di «elementi da cui poter desumere che lo stesso si sia allontanato dai contesti criminali» di cui, nonostante la giovane età e l’incensuratezza, condivide le logiche ed ai quali «collabora fattivamente», elementi ritenuti univocamente diretti a dimostrare l’inidoneità delle misure gradate ad arginarne la rilevante capacità criminale (vedi pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per insindacabili in questa sede.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 14 giugno 2023.