Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42138 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 20/04/2023 dal Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha conclu per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di importazione dalla Repubblica Dominicana detenzione a fine di cessione a terzi, in concorso con altre persone, di complessivo carico di circa 250 chilogrammi di cocaina, cinque dei quali, in particolare, poi da lui rivenduti ad ignoti acquirenti il 29 gennaio del 2022, co aggravanti dell’ingente quantitativo e della partecipazione di un gruppo criminal
transnazionale (artt. 61-bis, cod. pen.; 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990).
Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in punto di sussistenza del ritenuto pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.
2.1.1. Il Tribunale lo ha ravvisato sulla base dei seguenti dati probatori e delle correlate argomentazioni, che possono così sintetizzarsi:
-all’atto dell’esecuzione della misura cautelare, l’indagato si trovava in detenzione domiciliare, in esecuzione di una condanna irrevocabile per i delitti di detenzione di venti chilogrammi di hashish e di una pistola, per i quali era stato arrestato in flagranza a marzo del 2022: da tanto deve desumersi il suo collegamento con distinti gruppi criminali, dediti al commercio in gran quantità di stupefacenti di differente tipologia;
le sue condotte criminali, proprio perché commesse in collaborazione con altri soggetti, destano maggior allarme sociale;
da una sua conversazione intercettata, è emerso che egli avrebbe rivenduto la porzione di sua spettanza di quel maggior carico a dei soggetti calabresi, da lui indicati come particolarmente affidabili ed in grado di saldare per contanti;
in sede d’interrogatorio, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere, così mostrando di non volere recidere i propri legàmi con quei contesti criminali;
-in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, all’interno di uno zaino riposto nell’autovettura da lui utilizzata, è stata rinvenuta una scatola metallica contenente sette proiettili per pistola, dovendo da ciò dedursi la disponibilità, da parte sua, di una tale arma: il che attesta il suo perdurante collegamento con temibili contesti delinquenziali, in cui il ricorso a quegli strumenti si rende necessario sia per l’altrui aggressione che per la propria difesa.
2.1.2. Obietta la difesa che tale motivazione abbia pretermesso delle circostanze invece decisive per escludere qualsiasi pericolo concreto di recidiva, ovvero:
il lungo tempo tra il fatto e l’applicazione della misura, pari a quattordici mesi, per di più trascorso dall’indagato quasi interamente in stato di restrizione, dapprima in carcere e poi in detenzione domiciliare, per il fatto del marzo precedente;
la brevità del periodo di tempo durante il quale quegli ha avuto contatti con il contesto delinquenziale oggetto del presente procedimento, essendo il suo nome comparso nelle indagini solo per tre giorni;
il percorso di reinserimento da lui avviato dopo l’arresto del marzo 2022, successivamente, quindi, ai fatti di questo procedimento: da allora, infatti, egli ha ripreso la sua attività di pugile professionista, ha beneficiato, per l’esercizio dell stessa, di numerose autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo cli restrizione, senza mai violare le relative prescrizioni, nonché ha svolto attività di volontariato partecipato ad eventi benefici.
Di contro, l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere non legittirnerebbe l’inferenza del Tribunale, poiché la pretesa della confessione si traduce nella negazione del fondamentale diritto dell’indagato al silenzio; in ogni caso, quegli ha reso dichiarazioni spontanee, ribadendo il proprio allontanamento da qualsiasi contesto delinquenziale a sèguito del suo arresto: affermazioni, le sue, che però il Tribunale ha completamente trascurato.
Infine, per quel che riguarda il rinvenimento delle munizioni, oltre a trattarsi di condotta priva di qualsiasi collegamento con il traffico di stupefacenti, la deduzione di persistenti collegamenti dell’indagato con organizzazioni malavitose, su tale episodio fondata, sarebbe il prodotto di una serie di indimostrate presunzioni: ovvero che si tratti di proiettili e non di “bossoli”, come invece sono definiti nel verbale di sequestro; che essi fossero comunque idonei ad essere esplosi, non essendo stato accertato da quanto tempo ivi fossero riposti; che l’indagato disponesse di un’arma, non essendone mai stata rinvenuta alcuna in suo possesso; che, dunque, questa dovesse servirgli, all’occorrenza, per “regolare í conti” all’interno di quei pericolosi ambienti.
2.2. Il secondo motivo lamenta i medesimi vizi in relazione al diniego dell’idoneità della custodia domiciliare, anche con il controllo elettronico, ai fi della salvaguardia dell’ipotizzata esigenza cautelare.
Sul punto, il Tribunale avrebbe omesso una motivazione specifica, limitandosi a concludere in quel senso sulla base del semplice richiamo di quanto già osservato sull’esistenza del pericolo di reiterazione criminosa, da cui ha desunto la totale inaffidabilità dell’indagato e, di conseguenza, l’impossibilità di contare sulla sua collaborazione, indispensabile per l’efficace svolgimento di qualsiasi misura diversa da quella carceraria.
L’ordinanza, tuttavia, non spiega perché l’indagato, il quale si è astenuto dai commettere qualsiasi infrazione nel corso della restrizione domiciliare sofferta medio tempore per altra causa e, nel frattempo, ha avviato anche altra attività commerciale lecita oltre a quell’a sportiva, dovrebbe riallacciare adesso i suoi rapporti con quei contesti criminali, utilizzando a tal fine – come ipotizza i Tribunale – la propria abitazione, ove convive con l’attuale compagna, che svolge l’attività di medico ed è del tutto lontana da quegli ambienti.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIOore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze proposte con il ricorso ed insistendo per l’accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta alcun vizio logico e le censure difensive mirano, piuttosto, ad ottenere una rivalutazione sul merlto della ravvisata esigenza cautelare, che però è preclusa al giudice di legittimità.
Il percorso argomentativo dei Tribunale, al contrario, si presenta logicamente stringente ed inattaccabile.
In effetti, l’indiscussa gravità dei due episodi delittuosi cui il ricorrente preso parte, il ristretto arco di tempo intercorso tra gli stessi (all’incirca due mes e la loro diversità di specie (per la differente tipologia di droga commerciata e per la presenza, in un caso, anche di armi da fuoco) sono, già questi, dati obiettivamente sintomatici di relazioni non occasionali da costui intrattenute con differenti ed articolati contesti criminali.
Ma – come evidenziato da quei giudici COGNOME questa deduzione è ulteriormente validata dal rinvenimento di proiettili (e non di semplici bossoli: vds. verbale di sequestro, alleg. 10 al ricorso) al momento dell’esecuzione della misura cautelare in atto, trattandosi di accadimento successivo all’asserito ripensamento critico del proprio vissuto da parte dell’indagato. E, se pure è vero che da tale episodio non possa desumersi hinc et inde che egli possedesse stabilmente un’arma, ciò non di meno esso legittima l’inferenza per cui costui abbia avuto una disponibilità temporanea della stessa o, se non altro, abbia avuto rapporti di consuetudine con soggetti che ne disponevano e che, per tal motivo, è del tutto ragionevole ritenere inseriti in contesti criminali (la difesa, infatti, neppure allega una diversa ragion giustificativa di tale detenzione).
2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Al di là dell’enfasi di alcune valutazioni di sintesi, il Tribunale, pur no soffermandosi ex professo sul dato del rispetto delle prescrizioni della custodia domiciliare per altra causa, sottoposto al suo giudizio con l’istanza di riesame, ha comunque spiegato la ragione per cui ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari, valorizzando l’accertata detenzione dei proiettili pur in costanza di essi e, per l’effetto, ragionevolmente concludendo per l’insufficienza di una tale misura a
recidere i contatti tra l’indagato e gli ambienti malavitosi con cui qu interagito.
Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con la conseguent obbligatoria condanna del proponente a sostenerne le spese (art. 616, cod. pr pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all’art. 94, comma i -ter, disp, att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.