Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50051 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50051 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/05/2023, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello che era stato proposto, a sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia contro l’ordinanza del 18/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia – con la quale tale G.i.p. aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME con la misura cautelare degli arresti domiciliari con il cosiddetto “braccialetto elettronico” – applicava allo stesso COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
Tale misura veniva applicata per essere il COGNOME gravemente indiziato dei reati di estorsione pluriaggravata ai danni di NOME COGNOME, porto di armi
clandestine, ricettazione e detenzione di armi comuni da sparo e in relazione al pericolo che egli commettesse gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) , e 275 dello stesso codice, e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente contesta anzitutto che il Tribunale di Bari avrebbe motivato con mere formule di stile e, perciò, in modo apparente e anapodittico, oltre che illogico e contraddittorio rispetto alla stessa ordinanza genetica (del 28 gennaio 2022), in ordine alle esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. – le quali si dovrebbero intendere come elevato grado di probabilità che l’indagato/imputato tornerà a delinquere – e, in particolare, non avrebbe operato alcun riferimento alla necessaria concretezza e attualità delle stesse esigenze, tenuto conto, in particolare, della distanza temporale dei fatti (del novembre 2021) e tra gli stessi e il provvedimento del 18/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari.
In secondo luogo, il ricorrente rappresenta, con riguardo al giudizio, reso dal Tribunale di Bari, di proporzione della misura rispetto alla pena di otto anni e due mesi di reclusione che gli era stata irrogata con la sentenza del 14/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, che la Corte d’appello di Bari, in sede di appello, con sentenza del 07/07/2023, gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e aveva rideterminato la pena inflittagli in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 dello stesso codice è rilevabile in cessazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra le tantissime: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).
Richiamato tale principio, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Bari abbia motivato in modo non apparente né anapodittico, oltre che non contraddittorio né manifestamente illogico, in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari scaturenti dal pericolo che il COGNOME
commettesse gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo nonché alla mancata attenuazione – diversamente da quanto era stato reputato dal G.i.p. del Tribunale di Foggia con l’ordinanza del 18/11/2022 applicativa degli arresti domiciliari – delle stesse esigenze.
Nell’ordinanza impugnata – con la quale, peraltro, il ricorrente omette anche di confrontarsi compiutamente – il Tribunale di Bari ha evidenziato come le predette esigenze si dovessero ritenere persistenti e non attenuate alla luce delle considerazioni: a) della gravità della condotta contestata al COGNOME, con particolare riferimento al suo disegno estorsivo diretto a costringere lo spacciatore NOME COGNOME a consegnargli una somma di denaro corrispondente ai proventi dallo stesso ottenuti dalla vendita di sostanze stupefacenti che egli aveva acquistato da fornitori diversi dal COGNOME, disegno posto in essere anche mediante la minaccia dell’uso di un fucile con matricola abrasa e calciolo modificato; b) della personalità del COGNOME, che era gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, e carichi pendenti, ciò che si doveva ritenere dimostrativo della sua natura di soggetto incline al delitto e sul quale le precedenti condanne non avevano prodotto effetti deterrenti; c) delle missive che il COGNOME, successivamente all’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, aveva scritto dal carcere alla compagna, nelle quali rappresentava la necessità di ritorsioni nei confronti del COGNOME, sia fisiche sia economiche, e impartiva alla stessa compagna indicazioni sui soggetti ai quali fare riferimento per ottenere altro stupefacente e denaro; d) al fatto che – contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente – come è stato chiarito dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999-01, citata dal Tribunale di Bari; nello stesso senso: Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567-01), il tempo trascorso dalla commissione del reato (cosiddetto “tempo silente”) deve essere oggetto di valutazione, a norma della lett. c) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura; e) al fatto che, come è stato pure chiarito dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 246868-01, citata dal Tribunale di Bari; nello stesso senso, successivamente: Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 258191-01), l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura; f) non si doveva ritenere rilevante la lontananza della persona offesa COGNOME dal luogo di residenza del COGNOME, atteso che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si stava Corte di Cassazione – copia non ufficiale
procedendo doveva essere valutato anche con riferimento ad altre potenziali vittime.
Il Collegio ritiene altresì che il Tribunale di Bari abbia motivato in modo congruo anche in ordine all’inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sulle non illogiche considerazioni, non solo della spregiudicatezza dimostrata dal COGNOME nella vicenda sub iudice -la quale non consentiva di poter fare affidamento sulla sua capacità di autocontrollo e di rispetto delle prescrizioni correlate alla meno grave misura degli arresti domiciliari – ma anche che, come lo stesso Tribunale di Bari aveva già ricordato, perfino dal carcere il COGNOME aveva mostrato di volere proseguire i propri disegni criminali, attraverso le già ricordate missive indirizzate alla compagna.
Tali motivazioni si devono ritenere, come si è anticipato, oltre che non apparenti né anapodittiche, non contraddittorie né manifestamente illogiche, con la conseguenza che esse si sottraggono a censure in questa sede di legittimità.
Quanto, infine, alla deduzione del ricorrente che la Corte d’appello di Bari, in sede di appello, gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e aveva rideterminato la pena inflittagli in quattro anni e quattro mesi di reclusione, ciò che inciderebbe sul giudizio di proporzionalità della misura, si deve osservare che il periodo di restrizione al quale il COGNOME è stato sottoposto – che non è specificato dal ricorrente e che il Tribunale di Bari indica in dieci mesi (pag. 3 dell’ordinanza impugnata) – non appare evidentemente sproporzionato rispetto alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione irrogata all’imputato dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza del 07/07/2023.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023.