Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME è indagato per il delitto di detenzione a fini di spaccio di due chilogrammi lordi di cocaina, ch’egli avrebbe commesso a giugno del 2024.
Già sottoposto a custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 10 marzo 2025 veniva collocato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini agli arresti domiciliari.
Tale decisione veniva appellata, a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., dai Pubblico ministero procedente ed il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe indicata, accogliendo il gravame, ha disposto la sostituzione della custodia domiciliare con quella carceraria.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, con atto del proprio difensore, denunciando l’illogicità della relativa motivazione, per le seguenti ragioni:
-il Tribunale, per delinearne la pericolosità, ha valorizzato alcune sue precedenti vicende giudiziarie, rispetto alle quali, però, egli è rimasto estraneo, risultando a tutt’oggi gravato da un solo precedente specifico, per fatti del 2009, conclusosi con l’estinzione della condanna per il positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione;
all’atto dell’arresto, egli si trovava già sottoposto agli arresti domiciliar nell’àmbito di un distinto procedimento per detenzione di sei chilogrammi di cocaina, rinvenuti in suo possesso il 3 agosto 2024: trattandosi, tuttavia, nel presente procedimento, della detenzione, nel giugno precedente, di due chili di tale sostanza, tuttavia mai rinvenuta e sequestrata, non sarebbe possibile escludere che quest’ultima fosse parte del più cospicuo quantitativo poi rinvenuto nella sua disponibilità ad agosto;
i fatti oggetto di questo procedimento sono obiettivamente meno gravi nonché precedenti rispetto a quelli del distinto procedimento, nel quale egli aveva ottenuto l’applicazione degli arresti domiciliari nonché l’autorizzazione, progressivamente sempre più ampia, ad allontanarsene per svolgere attività lavorativa, rispettando sempre le prescrizioni impostegli;
-il Tribunale ha ritenuto che i fatti per cui si procede confermassero la persistenza della rete di relazioni illegali di esso indagato pur dopo il suo arresto e l’irrilevanza della sua consapevolezza delle attenzioni rivoltegli dalle forze dell’ordine, invece valorizzata dal primo giudice per dedurne un affievolimento delle esigenze di cautela; ma – obietta il ricorso – un tale argomentare si rivela illogico, ove si pensi che i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero comunque anteriori a quelli per i quali è stato arrestato nel diverso procedimento;
in conclusione: questi ultimi segnano il punto finale della sua esperienza criminale; con riferimento ad essi, benché successivi e più gravi di quelli oggetto dell’ordinanza impugnata, egli è stato ammesso alla custodia domiciliare; di conseguenza, l’applicazione della custodia carceraria in questo giudizio si rivela sproporzionata ed illogica.
3. Il ricorso non è fondato e dev’essere, perciò, respinto.
A voler dare credito alla tesi difensiva, per cui, a seguito dell’arresto del 3 agosto 2024, COGNOME non avrebbe tenuto ulteriori condotte illecite ed il successivo titolo custodiale per i fatti oggetto di questo procedimento lo avrebbe reso consapevole di essere oggetto di attenzioni da parte delle forze di polizia e,
dunque, della necessità di astenersi dal compiere nuovi reati, si sarebbe dovuto pervenire, per coerenza, alla revoca della misura custodiale per questo fatto, non potendosi ravvisare esigenze cautelari e, in particolare, il pericolo di reiterazione criminosa. Invece, non solo il Giudice per le indagini preliminari non ha disposto in tal senso, ma nemmeno la difesa dell’imputato lo aveva chiesto, essendosi limitata ad avanzare un’istanza di sostituzione, e non di revoca, della misura carceraria allora in atto.
Se, dunque, neppure la difesa dell’indagato ha posto in discussione la perdurante esistenza del pericolo di reiterazione del reato, il compito dei giudici del merito era quello di valutare l’adeguatezza rispetto ad esso della custodia domiciliare: e, sotto questo specifico profilo, la motivazione dell’ordinanza impugnata, si presenta logicamente stringente. La valutazione negativa compiuta dal Tribunale, difatti, si fonda su una serie di circostanze indiscusse in fatto e logicamente coerenti con tale conclusione: la destinazione, cioè, della propria abitazione, da parte dell’indagato, a luogo di custodia di droga, soldi, preziosi, contabilità, munizioni, rivelatori di microspie e quant’altro; la non necessità, per lui, di allontanarsi dal domicilio per continuare a svolgere i suoi traffici, considerat il suo ruolo manageriale e di custode; la sua capacità di procurarsi agevolmente mezzi elettronici di comunicazione a distanza, anche mediante terzi compiacenti (sono risultate nella sua disponibilità ben quindici utenze telefoniche mobili differenti). E, a fronte di tanto, il ricorso sostanzialmente non replica nulla.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28. reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.