Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51275 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di cliudice del riesame, con ordinanza del 23/6/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 23/5/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale con riferimento al ritenuto concorso nel delitto tentato di cui al capo A). Rileva la difesa che il COGNOME si trovava a circa cento chilometri di distanza dal luogo in cui si sono svolti i fatti.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’applicazione della custodia cautelare in carcere e
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per violazione del disposto di cui all’art. 275, commi 2 e 4, 2-bis e 3-bis, cod. proc. pen. Osserva che, con riferimento alla scelta della misura, è stato fatto cattivo governo dei principi che regolano l’esercizio del poter -e cautelare in capo al giudice, considerato che il ricorrente negli atti è menzionato solo di sfuggita, per cui non trova giustificazione il presidio cautelare estremo; che, del resto, la stessa persona offesa esclude che il COGNOME abbia posto in essere forme di violenza o di intimidazione nei suoi confronti; che, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alla pericolosità sociale dell’indagato, non in maniera stereotipata; che in definitiva sarebbero state più che adeguate alla salvaguardia delle esigenze di tutela della collettività misure meno afflittive anche non custodiali.
2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione e la errata applicazione dell’art. 275, commi 4 e 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla scelta della misura applicata ed alla mancanza di proporzionalità della stessa. Evidenzia che la legge impone al giudice della cautela di motivare circa la inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico; che il pericolo di reiterazio deve essere concreto ed attuale; che tali caratteristiche mancano nel caso di specie, essendo il COGNOME inserito nel tessuto sociale, dedito a stabile occupazione lavorativa; che non è da escludere che all’esito del giudizio il ricorrente possa essere condannato ad una pena inferiore a tre anni di reclusione, per cui è evidente il contrasto con il dettato dell’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen.; che il riferimento alla condizione di irreperibilità temporanea durata solo pochi giorni è del tutto fuorviante, dovendo piuttosto essere considerata uno stato di fatto neutrale, che non dimostra la volontà di sottrarsi al provvedimento coercitivo (del resto, il COGNOME fu ritracciato vicino all’indirizzo di residenza).
2.3 In data 30/10/2023 sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, la tentata violenza privata contestata al capo A) dell’incolpazione provvisoria è fuori del provvedimento impugnato, atteso che i limiti di pena escludono la possibilità anche solo astratta di poter emettere la misura cautelare. Dunque, in questa sede manca ogni interesse a porre la questione in punto di gravità indiziaria.
1.2 Il secondo ed il terzo motivo, entrambi relativi al tema delle esigenze cautelari, possono essere trattati congiuntamente.
Ritiene il Collegio che vada, innanzitutto, premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari
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personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai lim che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirit che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezz della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sezioni Unite, n. 47:289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l’adozione del presidio cautelare estremo. In
particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, oltre i) ai precedenti penali, anche il) i numerosi carichi pendenti, da cuú risulta gravato, anche in relazione a fatti recenti, iii) la circostanza per cui il COGNOME è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, tra il 2015 ed il 2018 e iiii) il dato per cui si è reso irreperibile in sede di esecuzione della misura cautelare (dal 27/5/2023 al 6/6/2023), venendo tratto in arresto in una zona di campagna; quanto alla inadeguatezza di misure meno afflittive, hanno messo in risalto la sfrontatezza che ha caratterizzato le condotte delittuose, «comprensive di una aperta sfida nei confronti dei Carabinieri», unitamente alla irreperibilità di cui si è detto, giungendo alla conclusione che l’unica misura cautelare idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività è quella intrannuraria; quanto infine alla pena che si prevede possa essere irrogata all’esito del giudizio, tenuto conto dei limiti edittali dei reati cui si procede e della recidiva, hanno escluso che la stessa potesse essere contenuta entro i tre anni di reclusione. Trattasi di motivazione all’evidenza congrua ed immune da vizi illogici.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo è anche aspecifiico, atteso che solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempirnenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.