Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/08/2023 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di L’Aquila, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando cinque motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo ed il secondo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legge processuale e agli artt. 13 e 111, comma 6, Cost. in quanto i giudici della cautela hanno applicato la custodia in carcere per il solo stato di indigenza dell’indagato, privo di alloggio regolare, trasgredendo i principi di proporzionalità e di extrema ratio della custodia in carcere senza utilizzare altri strumenti cautelari.
2.2. Con il terzo e il quarto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legge processuale in quanto il provvedimento impugnato ha desunto il pericolo di fuga soltanto dalla condizione di straniero extracomunitario dell’indagato, dall’assenza di fissa dimora e dal titolo di reato senza addurre elementi concreti; così contraddicendosi anche in ordine al pericolo di reiterazione.
2.3. Con il quinto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legge processuale e costituzionale oltre che all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità in base al solo dato quantitativo pari a 26,30 g di hashish e 4,95 g di cocaina – e al narco test, in assenza dell’accertamento peritale su quantità e qualità dello stupefacente, così disattendendo gli argomenti della sentenza della Sesta sezione numero 45061 del 25 novembre 2022.
Anche la diversa qualità delle sostanze non è un dato decisivo e non esprime un’attività di particolare organizzazione anche se collegata al ritrovamento di denaro e smartphone, proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità riportata nel ricorso alle pagine da 15 a 18.
In data 25 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO con la quale, nel ribadire i motivi di ricorso, si contestano gli argomenti della requisitoria scritta del Procuratore generale con specifico riferimento alla richiamata sentenza n. 43631 del 2015 che si esprime in termini di extrema ratio della custodia cautelare in carcere ed impone un attento giudizio prognostico specie con riguardo al pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in parte per manifesta infondatezza e in parte perché reiterativo e generico.
2.Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
3.Per ragioni di logica vanno affrontati prima i motivi di ricorso relativi all sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
3.1. Il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha escluso la lieve entità nella condotta contestata al ricorrente in forza delle modalità e delle circostanze dell’azione per come evincibili dagli elementi di fatto emersi dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro. Questi, infatti, avevano rivelato la presenza del ricorrente, gravato da più precedenti specifici, all’interno di uno stabile abusivamente occupato con stupefacente di diversa qualità ovverosia 4,95 g di cocaina e 26,30 g di hashish; C 335 all’esito della perquisizione personale ed altri euro 1710 in banconote di diverso taglio all’interno di un borsello sotto il suo letto; 3 smartphone di cui non aveva fornito i codici di sblocco così impedendo di verificare ipotesi alternative rispetto a quella accusatoria.
Da tanto il Collegio ha arguito, in forza di una valutazione complessiva e logica, l’evidente maggiore offensività delle condotte contestate al COGNOME e l’assenza dei parametri rivelatori della lieve entità descritti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non bastando il mero dato quantitativo a fronte dell’ampio contesto nel quale la condotta contestata va ascritta e dimostrativa, nella specie, di abitualità, professionalità e continuità nella gestione degli stupefacenti.
Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza o meno della fattispecie di lieve entità, deve valutare i relativi indici complessivamente, senza che questi debbano essere tutti compresenti, motivando le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi (Sez. U. n. 51063 di 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
In sostanza, nel caso di specie, l’ordinanza ha giustificato la scelta interpretativa in base alla diversità dei tipi di droga, alla detenzione d un’importante somma di denaro con 3 cellulari, tutti elementi connotanti un abituale attività di spaccio così ritenendo recessivi gli altri elementi, cioè il da statico della quantità trovata in possesso del ricorrente e ha valorizzato, in concreto, «le altre circostanze e modalità dell’azione» dimostrative dell’assenza della lieve entità, tanto da escludere valenza ai soli indicatori statistici riport nella sentenza Sez. 6, n. 45061 del 2022.
3.2. Sui motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha ritenuto l’adeguatezza della sola misura carceraria per tutelare le esigenze di pericolo di recidiva e di fuga, valorizzando sia la personalità dell’indagato, che le modalità di commissione del delitto.
In ordine al primo,NOME COGNOME, recidivo infraquinquennale, risulta senza fissa dimora, irregolare in Italia, privo di un’attività lavorativa stabile, appena arriva nel luogo in cui è stato arrestato e con indici dimostrativi di un’abitualit nell’attività di spaccio.
Il complessivo discorso giustificativo del Tribunale resiste alle critiche mosse dal ricorrente in termini generici in quanto appare pienamente logico escludere una prognosi positiva circa il comportamento dell’indagato con riferimento non solo al certo rischio di recidiva derivante dai suoi precedenti specifici in un breve arco temporale tali da dimostrare l’assenza di effetto deterrente degli interventi giurisdizionali, ma anche il pericolo di fuga per assenza di radicamento e l’inadeguatezza di qualsivoglia misura cautelare fondata sulla sua collaborazione, compresi gli arresti domiciliari.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa Je ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 dicembre 2023
La Consigliera estensora
Il P sidente