Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
L
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna’ su appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM territoriale, ha applicato in luogo della misura del divieto di dimora nelle Province di Ferrara, Ravenna e Bologna disposta dal GIP – la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni indagati in relazione ai reati di furto aggravato meglio specificati nell’imputazione provvisoria.
Avverso tale ordinanza sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione da parte del difensore di NOME e NOME.
NOME COGNOME, con unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inadeguata la misura del divieto di dimora disposta dal GIP, trattandosi di furti commessi da cittadini rumeni che avevano interessato le province orientali dell’Emilia-Romagna, sicché la misura non custodiale avrebbe comunque impedito la reiterazione dei delitti. Il ricorrente, inoltre, risiede a Imola ed è padre d figlio residente in provincia di Ravenna, per cui merita una misura diversa da quella carceraria.
Anche NOME COGNOME lamenta erronea valutazione quanto alla misura carceraria applicata, ritenuta eccessiva rispetto alle concrete esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale. Denuncia, inoltre, l’omessa notifica nei confronti del ricorrente sia dell’originaria ordinanza cautelare del GIP sia del decreto di fissazione dell’udienza presso il Tribunale della libertà, stante l’insufficienza dell ricerche effettuate dall’Autorità giudiziaria italiana, nonostante fosse nota la nazionalità rumena del ricorrente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, deducendo censure attinenti al merito e, comunque, manifestamente infondate.
Per quanto attiene alle comuni doglianze riguardanti le esigenze cautelari, si osserva che i ricorrenti pretendono in questa sede di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare dei prevenuti, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità.
In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Iasi, Rv. 269884-01).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha offerto un non illogico percorso argomentativo a riguardo della particolare concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze cautelari, per le quali è stata reputata necessaria la misura di massimo rigore per entrambi i ricorrenti (unitamente agli altri indagati).
Il Tribunale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, è partito dalla considerazione che il modus operandi adottato dagli indagati prevedeva che, a parte il NOME residente ad Imola, gli altri indagati giungessero dalla Romania percorrendo le strade a bordo di autovetture munite di rimorchio e/o furgoni per raggiungere le aziende da depredare e, una volta caricati i mezzi rubati sul furgone, tutti ripartivano la notte stessa, NOME compreso, per fare rientro in Romania, dove i mezzi rubati (aventi rilevante valore economico) venivano rivenduti.
Per quanto qui interessa, è stato appurato che il NOME ha partecipato a nove episodi criminosi, mentre il NOME a tredici.
Ebbene, i giudicanti hanno valorizzato la notevole pericolosità sociale dimostrata dagli indagati, osservando che gli stessi hanno messo a punto un sistema criminoso che non si presta ad essere confinato in una o più porzioni di territorio, ma riguarda l’intero territorio nazionale, e che appare indicativo di un diffuso pericolo di reiterazione criminosa, oltre che di pericolo di fuga, stanti l
concrete caratteristiche della vicenda e le condizioni in cui versano gli indagati, soggetti di nazionalità rumena che potrebbero facilmente rifugiarsi all’estero, sia per assicurarsi la refurtiva sia per sottrarsi alle indagini.
Pertanto, il Tribunale ha motivatamente ritenuto la misura carceraria l’unica misura idonea a salvaguardare efficacemente tali esigenze, particolarmente elevate nei confronti degli indagati ,irreperibili ma anche nei confronti del NOME, la cui posizione è stata ritenuta particolarmente connessa a quella degli altri, avendo costui dimostrato con le sue dichiarazioni di non voler recidere i legami criminosi con i suoi complici.
In definitiva, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente valutato la situazione nel suo complesso e ritenuto, sulla base di quanto accertato, che gli indagati, avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti e alla riscontrata pericolosità degli stes siano soggetti meritevoli della misura inframuraria, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
La difesa di NOME ha articolato un’ulteriore doglianza con cui lamenta, essenzialmente, l’omessa notifica all’indagato dell’ordinanza applicativa del GIP e del decreto di fissazione dell’udienza presso il Tribunale, a seguito della asserita superficialità delle ricerche effettuate nei confronti de medesimo (deve ritenersi, ai fini della sua dichiarazione di irreperibilità).
La censura, per come articolata, appare largamente generica e priva del requisito dell’autosufficienza, essendo priva della sia pur minima allegazione a sostegno del rilievo prospettato, di cui non è dato neanche comprendere gli esatti confini processuali.
La questione, peraltro, non risulta neanche eccepita dinanzi al Tribunale; quindi, la stessa non è ammissibile in questa sede, atteso che, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio (cfr Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 – 01).
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Va, inoltre, disposto che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente