Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il 04/12/1967
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.L’ordinanza impugnata è stata pronunziata in data 11.9.2023 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha confermato l’ordinanza cautelare, emessa dal Giudice 2.4./m 6 9 4 4 per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 29.8.2023 nei confronti di NOME COGNOME applicativa della misura cautelare in relazione ai fatti d all’incolpazione in atti, fatti per i quali l’indagato era tratto in arresto in di reato di tentata rapina aggravata, poi riquallificata dal giudice della conva tentato furto con strappo pluriaggravato.
Si segnala che per il predetto reato, a seguito di giudizio abbrevi l’imputato è stato condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro 80 multa, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata.
Contro l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazion l’indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha sviluppato tre motiv
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione evidenziando l’errore commesso dal Tribunale nel non aver valorizzato l’avvenuta derubricazion del reato, fatto sopravvenuto certamente destinato ad incidere sul quad cautelare esistente. Il ridimensionamento della fattispecie criminosa avreb perciò dovuto suggerire un doveroso adeguamento della misura cautelare. In particolare, si evidenzia che a differenza di quanto afferma il tribunale del rie all’atto dell’applicazione della misura custodiale il fatto era riqualificato nell consumata del furto con strappo laddove all’esito del giudizio di primo grado vi stata un’ulteriore riqualificazione in tentato furto con strappo, sicché si proprio nell’ipotesi del sopravvenuto ridimensionamento del quadro cautelare a seguito della riqualificazione del fatto di reato nell’ipotesi meno grave, quale q appunto del tentativo; ciò avrebbe imposto una diversa valutazione al riguardo d parte del tribunale del riesame che, rilevando erroneamente che l’intervenu riqualificazione risalisse già alla fase applicativa della misura, ha e qualsivoglia vaglio in ordine all’incidenza di tale circostanza sopravvenuta all della pronuncia della sentenza di primo grado in ordine all’attualità e concret del pericolo di reiterazione del reato; incidenza posta dalla difesa alla base richiesta di riesame avanzata.
2.2.Col secondo motivo si rappresenta che si era altresì dedotta la violazione dell’art. 575, comma 2-bis c.p.p., che richiama l’art. 624-bis cod. pen., indicazione che deve ritenersi relativa al solo reato consumato, ma il tribunale riesame riteneva tuttavia, pur riconoscendo la correttezza di tale premes
sussistente l’ulteriore ipotesi derogatoria prevista dall’art. 275, comma 2-b codice di rito, ovvero l’assoluta inidoneità di misure non detentive a sodd l’esigenza cautelare,( correttamente ritenuta dal giudice a quo), relativa al p di reiterazione del reato; ma la difesa aveva in particolare evidenziato che la inflitta all’imputato all’esito del giudizio abbreviato era quella di ann reclusione ed euro 800 di multa, sicché, essendo stata comminata una pen infratriennale, si doveva ritenere violata la disposizione di cui all’art. 275, 2-bis c.p.p., che, come noto, esclude l’applicabilità della custodia cautel carcere nel caso di applicazione di una pena di entità esigua (individuata legislatore in misura inferiore agli anni tre di reclusione) e di potenziale a di pericolosità dell’imputato, imponendo un onere di congrua motivazione a caric del giudice anche con riferimento alla personalità dell’imputato; ebbene tribunale della libertà ometteva tale disamina, rinviando tuttavia ad una paven assoluta inidoneità di misure non detentive a soddisfare l’esigenza cautel omettendo di considerare che l’istanza cautelare avesse ad oggetto la sostituzi della misura custodiate con il regime degli arresti domiciliari e dunque con mis detentiva.
2.3. Il terzo motivo deduce, sempre nella prospettiva del vizio motivazional la erronea valutazione operata dal Tribunale in relazione alla rite inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, valutazione svolta sulla di mere supposizioni ed ipotesi astratte dei tutto avulse da quanto document dall’imputato.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti che hann concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si dà atto che l’avv. NOME COGNOME, già difensore di fiduc dell’indagato, aveva designato per la proposizione del ricorso per cassazione scrutinio, quale suo sostituto processuale, l’avv. NOME COGNOME patrocinante in Cassazione, al quale è stato regolarmente notificato l’avvis fissazione dell’udienza per la data del 28.11.2023, e che nelle more de celebrazione del processo, l’avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire, in d
3.11.2023, una nota con la quale ha comunicato che con delibera del 20.10.202 era stato iscritto all’Albo speciale dei C:assazionisti e ha chiesto comunicazioni e notificazioni successive fossero effettuate presso di lui. A se di essa la Cancelleria procedeva ad inviare nuovo avviso di udienza all’a Candeloro che era pertanto notiziato in ordine alla data di celebrazione processo dinanzi a questa Corte, con la conseguenza che la circostanza che comunicazione della requisitoria resa per iscritto dal Procuratore Generale ri comunicata al sostituto processuale avv. NOME. COGNOME non ha precluso all’a Candeloro di prendere cognizione dell’atto, né ha impedito all’avv. COGNOME informare, doverosamente, l’avv. COGNOME dell’atto e del suo contenuto. d’altra parte risulta eccepito alcunché al riguardo né da parte dell’avv. COGNOME da parte dell’avv. COGNOME, che pure era stato messo in condizione di prend cognizione della data dell’udienza in cui sarebbe stato·celebrato il processo din a questa Corte.
Passando quindi al merito del ricorso, va subito precisato che il Tribu di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui giudice aveva applicato all’imputato la misura della custodia cautelare in car per il reato di tentato furto con strappo pluriaggravato, commesso in concorso altra persona (così riqualificato il fatto originariamente sussunto nella fatt di tentata rapina aggravata); e che in sede di giudizio abbreviato l’imputat condannato per il medesimo fatto, qualificato sempre nella forma tentata, a pena di anni due di reclusione e di euro 800 di multa.
Sicché il tribunale non è incorso in alcuno errore nel ritenete che il reato forma del tentativo fosse stato ravvisato già in sede di applicazione della mi cautelare, con la conseguenza che non si poneva una questione di rivalutazion della gravità cautelare sotto ii profilo di un sopravvenuto ridimensionamento de condotta criminosa nei giudizio abbreviato. In ogni caso il giudice della caute è soffermato a valutare se dovesse confermarsi la misura restrittiva carcerar se, come richiesto nella sostanza dalla difesa, potesse trovare applicazion misura degli arresti domiciliari, offrendo argomenti a sostegno del rigetto congruamente danno atto, nei loro complesso, dell’impossibilità di ritenere ido nel caso di specie a scongiurare li pericolo di reiterazione una misura divers quella carceraria.
Innanzitutto, il tribunale ha correttamente rilevato, concordando con la dife che il titolo di reato di tentato furto con strappo non potesse essere ricomp nel primo catalogo delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 275, comma 2-bis, c che include unicamente il reato di furto di cui all’art. 624-bis cod. pen., consu Ciò nondimeno ha osservato, il tribunale, che ricorresse nel caso di specie l’a
ipotesi derogatoria di cui alla seconda parte del comma 2-bis dell’art. 275 evidenziando che il ricorrente, che annovera due precedenti per furto aggravato commessi nel 2007 e nel 2014, appena tre giorni prima dei fatti per cui si proc era stato arrestato in flagranza per reato analogo a quello oggetto del pre procedimento – per il quale pure interveniva l’arresto – e gli era stata appl misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, che platealmente violava commettendo i fatti in argomento; e quanto ai profilo della mancanza di uno d luoghi di esecuzione indicati dall’art. 284 cod. proc. pen. ove poter dispo misura degli arresti domiciliari, ulteriore condizione prevista dalla mede disposizione normativa per l’applicazione della deroga in argomento, ha ben pos in rilievo come la situazione di indisponibilità di idoneo domicilio – come già pe valutata dal giudice della convalida davanti al quale l’indagato, senza fissa di dichiarava di abitare in albergo – non fosse mutata poiché il soggetto dichiar disponibile ad accogliere il ricorrente in regime di arresti domiciliari dichiarato “assegnatario” di immobile ubicato nel Comune di Roma ma non aveva documentato nemmeno tale assegnazione e i limiti della stessa.
Tali argomenti soddisfano i requisiti di una motivazione congrua ed adeguata avendo il tribunale motivato in riferimento all’ipotesi derogatoria sopra ind dando correttamente conto anche della inidoneità del domicilio indicato ai f dell’esecuzione della misura degli arresti dorniciliari (laddove la inadeguatez una misura non detentiva è in re ipsa avendo l’imputato commesso il reato mentre era sottoposto alla misura dei divieto di dimora), circostanza quest’ultima che a ben vedere fa scattare l’altra ipotesi derogatoria di cui al comma 2-bis de 275 c.p.p. che a monte esclude la rilevanza della previsione del limite dei tre
Ed invero, a rigore nel caso di specie ricorre l’ulteriore profilo derogato cui all’art. 280, comma 3, cod proc. pen e espressamente richiamato dal comma 2-bis proprio in relazione al caso di prevedibile irrogazione di pena infratrie avendo l’imputato commesso ii fatto allorquando era sottoposto alla misura de divieto di dimore nei Comune di Roma; l’art. 280, comma 3, deve essere interpretato, tenuto conto del tenore letterale e della ratto ad esso sottesa nell’ambito del raccordo con ii comma 2-bis deii’art, 275 che lo richiama, nel se che la deroga in esso prevista opera nei confronti di chi – come nel caso di sp – abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (Sez. 108 del 30/10/2019 Cc., dep. 03/01/2020, Rv. 278554 – 01); non viene, cioè, i rilievo, con riferimento a tale ipotesi di deroga, la violazione delle presc relative alla misura in corso di esecuzione che, allorquando essa consista ne arresti domiciliari, ricade nel novero di cui all’art. 276 comma 1-ter cod. proc. (costituente l’ulteriore caso di deroga di cui al comrna 2-bis dell’art. 275).
Tornando quindi alla congruità della motivazione, si osserva che, d’altra pa la forma sintetica e lapidaria della stessa è piuttosto tesa a scolpire la gr di un quadro cautelare che non lascia dubbi ed alternative alla luce dei preg elementi segnalati rispetto ai quali la natura tentata della fattispeci evidentemente apparsa idonea ad esplicare quell’effetto riduttivo delle esig cautelari che. la difesa ha inteso -attribuirvi, rimanendo ferma, da un lato, la gravità della condotta, piuriaggravata, commessa in concorso, ai danni di perso ultrasessantacinquenne, non portata a compimento per cause indipendenti dall volontà del suo autore, e dall’altro l’allarmante personalità del ricorrente ben illustrata nei provvedimento impugnato.
D’altronde, si deve rammentare, che nel giudizio in Cassazione, i limiti de cognizione della Corte, anche in relazione ai provvedimenti riguardan l’applicazione di misure cautelali, sono individuabili nell’ambito della spec previsione normativa contenuta ‘art. 606 cod. proc. pen., con la conseguen che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, tale vi per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 cod. proc. pen., e cioè iferirsi alla mancanza della motivazione o all manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 dei 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391) Donde, il sindacato di iegittimità sulia motivazione dei provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di iilogicità evidenti, ossia la congruenza argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che priva di coerenza, completezza e logicità, né può ritenersi che si sia incorsi in violazione di leg confermare l’adeguatezza della misura cautelare.
Sicché manifestamente infondato è l’argomento secondo cui il giudice del merito avrebbe superato il divieto previsto dall’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. s verificare approfonditamente l’inadeguatezza di ogni altra misura e l’impossibil di disporre gli arresti dorniciiiari per mancanza di uno dei luoghi di esecuz indicati nell’art. 284, primo comma, c.p.o.
Il Tribunale, attraverso una motivazione puntuale, logica ed immune da ogni censura in chiave di ragionevoiezza, ha indicato diversi elementi certamente idon a fondare il giudizio di inadeguatezza espressamente previsto dalla norm richiamata, quali: i due precedenti reati contro il patrimonio commessi dall’imputato; l’avvenuta cornmiss.one del fatto durante la sottoposizione al divieto
di dimora nel Comune di Roma; la concreta indisponibilità di idoneo domicili (avendo un soggetto terzo solo dichiarato, ma non anche documentato, la propri qualità di “assegnatario” di un immobile, senza tuttavia fornire alcuna precisaz sull’effettivo titolo di tale assegnazione e sugli eventuali limit accompagnano); l’assenza di fissa dimora dell’imputato (che aveva in precedenz dichiarato di abitare in un albergo).
A fronte di tali circostanze, COGNOME motivi articolati in ricorso si rivelano anche aspecifici oltre che manifestamente infondati, dai momento che essi, di là di generica doglianza circa la necessaria adeguatezza della misura cautelare, n indicano alcun concreto elemento idoneo a contraddire gli elementi di fat valorizzati dal tribunale.
Occorre solo precisare, quanto al terzo motivo, che il punto segnalato n provvedimento impugnato circa la mancanza di documentazione in ordine alla dichiarata assegnazione di un immobile da parte di un terzo non è superabile c l’argomento esposto in ricorso secondo cui tale incertezza sarebbe arginab mediante i controlli di Polizia giudiziaria, avendo il tribunale escluso a mon dimostrazione di un domicilio idoneo ad ospitare il ricorrente agli arresti domici senza entrare nel profilo della idoneità della misura domestica a scongiurare pericolo di reiterazione dei reato (profilo in realtà precluso a fronte di un dom non reputato idoneo).
2. Dalle superiori considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen a la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento,. nonché, trattandosi di cau di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo at impugnatorio, a/ versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla en delle questioni trattàte..
3,Va, infine ; disposto che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp., att, cod. proc. pen.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e deila somrna di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Manda aila cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. oen.
Così deciso ii 28111/2023,