Custodia Cautelare: Quando il Carcere è l’Unica Misura Adeguata
La custodia cautelare in carcere rappresenta la più afflittiva delle misure coercitive previste dal nostro ordinamento. La sua applicazione è soggetta a rigorosi presupposti, in quanto limita la libertà personale di un individuo non ancora condannato in via definitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20773 del 2024, offre un’analisi chiara dei criteri che giustificano tale misura, escludendo alternative come gli arresti domiciliari, anche di fronte alla giovane età dell’indagato.
I Fatti del Caso: Gravi Indizi e Misure Cautelari
Il caso esaminato riguarda un giovane indagato per una serie di reati gravi commessi in un arco temporale di circa otto mesi. Le accuse includono detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish), estorsione tentata e consumata, aggravate da violenza privata.
Inizialmente, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ravvisando non solo la gravità degli indizi, ma anche un duplice pericolo: quello di reiterazione dei reati e quello di inquinamento probatorio. L’indagato ha presentato istanza di riesame al Tribunale della Libertà, che ha però confermato l’ordinanza del GIP. Di qui, il ricorso in Cassazione, basato sulla presunta carenza di motivazione e sulla richiesta di una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari.
La Decisione della Cassazione e la Custodia Cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le censure del ricorrente fossero generiche e non si confrontassero adeguatamente con la solida motivazione del Tribunale del Riesame.
La Corte ha confermato la valutazione del tribunale di merito, secondo cui la custodia cautelare in carcere era l’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari emerse nel caso di specie. La decisione sottolinea come la scelta della misura debba essere ancorata a una valutazione concreta e specifica dei pericoli che si intendono prevenire.
Le Motivazioni: Analisi del Pericolo di Reiterazione e Inquinamento
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi delle ragioni che hanno reso inevitabile la massima misura cautelare. Il Tribunale, con motivazione ritenuta logica e coerente dalla Cassazione, ha evidenziato diversi elementi:
1. Propensione al delitto: La pluralità di gravi reati commessi in un periodo di otto mesi è stata interpretata non come una condotta sporadica, ma come un chiaro indice di una spiccata propensione al delitto e di una notevole capacità organizzativa.
2. Pericolo di inquinamento probatorio: È stato valorizzato il rischio concreto che l’indagato potesse intimidire le vittime per ottenere ritrattazioni o dichiarazioni a suo favore. Questa capacità di influenza rappresentava un grave pericolo per la genuinità delle prove.
3. Inadeguatezza degli arresti domiciliari: Anche nella forma più restrittiva, gli arresti domiciliari sono stati giudicati insufficienti. Il motivo principale è il rischio di contatti con l’esterno, sia con i fornitori di stupefacenti sia con le vittime dei reati estorsivi, attraverso l’uso di strumenti telematici e informatici. Questa valutazione è cruciale nell’era digitale, dove le restrizioni fisiche possono essere facilmente aggirate.
4. Precedenti e mancanza di autocontenimento: Infine, sono state considerate le pregresse esperienze giudiziarie dell’indagato e l’inefficacia delle precedenti condanne a dissuaderlo dal commettere nuovi reati. Questi elementi hanno deposto a sfavore della sua capacità di autocontenimento, rendendo necessaria una misura che impedisse materialmente la commissione di ulteriori crimini.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari: il criterio di adeguatezza e proporzionalità. La custodia cautelare in carcere non è una scelta automatica, ma deve essere il risultato di un’attenta ponderazione di tutti gli elementi del caso concreto.
Questa pronuncia insegna che la giovane età o la richiesta di misure alternative non possono prevalere quando sussistono pericoli concreti e attuali per la collettività e per l’accertamento della verità. In particolare, il rischio che un indagato possa proseguire le sue attività illecite tramite strumenti digitali è un fattore sempre più determinante nella scelta della misura cautelare più idonea, confermando che la detenzione carceraria, sebbene extrema ratio, rimane uno strumento indispensabile per la tutela della giustizia in presenza di specifiche e gravi esigenze cautelari.
Quando la custodia cautelare in carcere è considerata l’unica misura adeguata?
È considerata l’unica misura adeguata quando sussiste un concreto e attuale pericolo di reiterazione di gravi reati o di inquinamento delle prove che non può essere neutralizzato da misure meno afflittive. Nel caso specifico, la pluralità dei crimini, la propensione a delinquere dell’indagato e il rischio di contatti con vittime e complici sono stati elementi decisivi.
Perché gli arresti domiciliari sono stati ritenuti inadeguati in questo caso?
Gli arresti domiciliari sono stati ritenuti inadeguati a causa del rischio specifico che l’indagato potesse mantenere contatti con i fornitori di droga e con le vittime dei reati estorsivi attraverso strumenti telematici e informatici, vanificando così lo scopo della misura cautelare.
Quali elementi valuta il giudice per determinare il pericolo di reiterazione del reato?
Il giudice valuta la gravità e le modalità dei fatti, la personalità dell’indagato desunta dalle sue condotte, i suoi precedenti penali e la mancata efficacia dissuasiva di precedenti condanne. La commissione di più reati gravi in un arco di tempo limitato è considerata un forte indicatore di una stabile propensione a delinquere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23.1.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Pesaro in data 4.1.2024 aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta la gravità indiziaria in ordine a vari episodi d detenzione e cessione di stupefacente del tipo hashish nonché per vari fatti di estorsione tentata e consumata pluriaggravata, commessi da aprile a novembre 2023, del pari ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede e di inquinamento probatorio e reputando quale sola misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazioni fondanti l’esigenza della custodia cautelare in carcere nonché la presunta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e ciò in violazione degli artt. 111 Cost. e 125 e 275 cod.proc.pen.
Censura la scelta della custodia cautelare come unica misura idonea nonché la necessità di imporre comunque una misura cautelare qualora la condotta sia sporadica ed occasionale, considerata anche la giovane età del prevenuto.
La Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero le censure svolte dal ricorrente, che si sostanziano nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale in sede di riesame, appaiono generiche e prive di reale confronto con la motivazione adottata nell’ordinanza impugnata.
Ed invero il Tribunale del riesame, premesso che l’odierno ricorrente é gravemente indiziato dei delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e violenza privata, ha ritenuto, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, con un apparato argomentativo logico e rispondente ai principi elaborati in materia, la ricorrenza del pericolo di reiterazione del reat
desunto del fatto che NOME si é reso autore di una pluralità di gravi fatti criminos nell’arco temporale di circa otto mesi dimostrando propensione al delitto e capacità organizzativa, nonché del pericolo di inquinamento probatorio, avuto riguardo alla forza di intimidazione esercitata nei confronti delle vittime che fanno ritenere la capacità del medesimo di ottenere ritrattazioni e dichiarazioni in suo favore.
Con specifico riguardo alla possibilità di adeguatamente soddisfare le ritenute esigenze cautelari attraverso la misura degli arresti donniciliari (anche nelle forme più restrittive), il Tribunale del riesame ne ha escluso la possibilità i considerazione del rischio di contatti, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, sia con i fornitori che con le vittime dei reati estorsivi.
A rafforzare tale assunto, vengono menzionate le pregresse esperienze giudiziarie e la mancata efficacia dissuasiva esercitata delle precedenti condanne, elementi questi che non depongono a favore della capacità di autocontenimento del prevenuto.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.att. Cod.proc.pen.
Così deciso il 5.4.2024