Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21920 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AMANDOLA il 09/10/1982 avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Ancona udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona dell’Avvocato generale NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato le impugnazioni proposte contro le ordinanze emesse nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno in data 26 dicembre 2024 e 2 gennaio 2025.
Con la prima, emessa all’esito della convalida dell’arresto in flagranza dell’indagato, Ł stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa, commessi in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME il 23 dicembre 2024.
Con il secondo provvedimento cautelare, a causa del sopravvenuto decesso di Paradisi, il titolo del reato commesso in danno di quest’ultimo Ł stato modificato in omicidio aggravato anche dalla premeditazione, oltre che dalle altre circostanze già precedentemente contestate.
La condotta di COGNOME Ł consistita, secondo i provvedimenti cautelari, nell’essersi recato presso il capannone nel quale abitavano le persone offese, genitori di NOME COGNOME con la quale l’indagato aveva avuto una frequentazione, tentando, prima, di dare fuoco allo stabile e, successivamente, aggredendo i due anziani uno dei quali era successivamente deceduto, in conseguenza delle percosse infertegli proprio dall’indagato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria dei delitti contestati e per i quali Ł stato emesso il titolo cautelare.
A tal fine, ha contestato la ritenuta attendibilità delle fonti orali, con particolare riferimento alla COGNOME che avrebbe reso piø versioni dei fatti non genuine, per come desumibile anche da quanto illustrato dal consulente tecnico del pubblico ministero.
Analogo vizio di inaffidabilità delle fonti orali Ł stato dedotto con riguardo alle dichiarazioni delle figlie delle vittime, NOME e NOME COGNOME.
La tesi della non volontarietà dell’aggressione Ł stata illustrata con ampi riferimenti ad emergenze di natura fattuale (modalità di svolgimento degli avvenimenti, programmazione, da parte
dell’indagato, di una serie di attività da svolgere successivamente al 26 dicembre 2024, natura ed entità delle ferite riportate dall’indagato).
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti i medesimi vizi con riferimento alle esigenze cautelari.
COGNOME non sarebbe un soggetto pericoloso, anche perchØ presentatosi spontaneamente ai Carabinieri immediatamente dopo i fatti.
Sussisterebbero, dunque, le condizioni per l’applicabilità della misura degli arresti domiciliari.
2.3. Con il terzo motivo sono state eccepite la carenza di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata illustrazione delle ragioni preclusive dell’applicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo ai sensi dell’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł destituito di fondamento avendo il Tribunale di Ancona ampiamente motivato sia in punto di attendibilità delle fonti orali tramite le quali ha ricostruito i fatti per i quali si procede, sia in merito alla qualificazione giuridica dei reati commessi in danno dei coniugi COGNOME.
La descrizione di quanto avvenuto il 23 dicembre 2024 nel capannone abitato dai predetti, si basa, in primo luogo, sugli accertamenti operati dai Carabinieri intervenuti sul posto e dalle emergenze evidenziate dal personale sanitario, specie per quanto riguarda l’entità delle lesioni provocate a NOME COGNOME il cui decesso Ł avvenuto a distanza di cinque giorni dall’aggressione.
E’ stata NOME COGNOME, figlia della coppia e, in passato, legata da un rapporto di mera frequentazione amicale a Funari, ad avvisare le Forze dell’Ordine dopo avere ricevuto la chiamata della madre che l’avvertiva dell’aggressione patita per opera di COGNOME, nominativamente indicato dalla persona offesa al momento della chiamata alla figlia e in prossimità temporale degli avvenimenti.
Sono state richiamate, in primo luogo, le dichiarazioni della COGNOME che ha descritto le modalità con le quali l’indagato si Ł introdotto nell’abitazione, l’ha inizialmente aggredita estendendo l’azione violenta al marito intervenuto per difenderla, ha prelevato la brace dalla stufa spargendola per casa e minacciando di dare fuoco, ha, in una seconda fase dell’azione violenta, aggredito nuovamente la persona offesa mentre tentava di allertare i soccorsi.
Il racconto della donna Ł stato ritenuto confortato dalle risultanze degli accertamenti sanitari in ordine all’entità delle lesioni provocate alle vittime, dalle fotografie ritraenti le vittime al momento del loro ricovero, dall’esito del sopralluogo eseguito dai Carabinieri e alle dichiarazioni rese dalle figlie delle persone offese.
Le allegazioni difensive sono state prese in considerazione, così come le memorie con le quali Ł stata contestata la ricostruzione dei fatti operata nei provvedimenti cautelari e prospettata la tesi dell’aggressione, da parte dell’anziano deceduto, ai danni di COGNOME del quale Ł stata allegata la condizione di alterazione alcolica.
L’ordinanza ha anche motivato sulle dedotte criticità ricostruttive allegate dalla difesa dell’indagato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla COGNOME.
Oltre agli elementi di conferma alle dichiarazioni della stessa, come sopra descritti, il Tribunale ha aggiunto l’indicazione nominativa dell’autore dell’aggressione sin dall’immediatezza dei fatti, nonostante lo stato di agitazione, con la conseguente affidabilità dell’intero racconto.
La versione dei fatti resa da COGNOME a distanza di tempo dalla convalida dell’arresto (circa due
settimane dopo) Ł stata motivatamente ritenuta inaffidabile in quanto contrastante con gli elementi obiettivi di indagine, con la natura delle lesioni riportate dalle vittime e con quelle dedotte dallo stesso COGNOME.
La tesi secondo cui l’indagato si sarebbe recato a casa degli anziani coniugi per chiedere aiuto in seguito ad un incidente in auto e sarebbe stato vittima di un’aggressione verbale e fisica dei due Ł stata ritenuta, da un lato, implausibile, dall’altra totalmente incompatibile con la natura delle lesioni riferite come riportate la sera dei fatti dallo stesso indagato; lesioni del tutto coerenti con l’azione di difesa posta in essere dalle vittime.
Analogamente, sono state giudicate prive di rilievo le indicazioni circa gli impegni programmati da RAGIONE_SOCIALE per il periodo successivo alle festività natalizie.
A fronte di tale efficace operazione ricostruttiva e valutativa, il primo motivo insiste sui vizi di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà della stessa per non essere stata adeguatamente saggiata la non affidabilità del racconto della COGNOME rispetto alla quale la tesi della difesa estrapola singoli frammenti dichiarativi (ad esempio quelli riferiti alle modalità con le quali l’anziana sarebbe stata colpita con un vaso ovvero alla natura del rapporto tra la figlia NOME e COGNOME) privi di decisività e, dunque, inidonei a mettere in crisi la motivazione dell’ordinanza impugnatala.
Il ricorrente richiama anche le fotografie che, come segnalato, integrano elementi ricostruttivi congruamente verificati dai giudici di merito.
Pienamente valutato risulta anche l’aspetto che riguarda i programmi dell’indagati successivi alle festività natalizie (aspetto congruamente ritenuto privo di particolare significato).
Meramente congetturali, invece, le ipotesi ventilate in ricorso circa il mancato utilizzo di strumenti di offesa, quali alcuni coltelli presenti sul luogo del fatto.
Il secondo motivo sulle esigenze cautelari Ł inammissibile.
La motivazione offerta sul punto dall’ordinanza impugnata Ł ampia, congrua e priva di vizi evidenti.
A tal fine, al di là della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono state esaminate la gravità della condotta, la natura estremamente violenta della stessa e l’incapacità dell’indagato a contenere i propri impulsi, l’irrilevanza, a fronte di tali elementi, della sua incensuratezza, la natura recessiva anche della occasionalità della condotta, la presunzione di incapacità a conformarsi alle prescrizioni di eventuali misure fiduciarie.
E’ stata, altresì, richiamata la spregiudicatezza emersa a fronte dell’avere fornito il ricorrente una versione postuma del tutto pretestuosa.
A fronte di tali elementi, il ricorso Ł meramente avversativo e strutturato su argomenti di puro merito.
In negativo, si sostiene che l’indagato non Ł pericoloso, che si Ł presentato spontaneamente ai Carabinieri, che la condotta Ł stata occasionale e che, dunque, non sussiste un pericolo attuale e concreto di reiterazione da scongiurare con l’applicazione della misura cautelare piø grave, pur a fronte della presunzione sopra richiamata.
Si tratta di circostanze già prese in considerazione e smentiei dal Tribunale di Ancona che le ha congruamente valutate senza vizi motivazionali evidenti.
Il terzo motivo riguarda la misura degli arresti con dispositivo di controllo a distanza.
La censura Ł inammissibile in quanto relativo a profilo, anch’esso, preso in esame dai giudici di merito che hanno escluso la possibilità di applicare una qualche misura fiduciaria.
Ad ogni modo, secondo l’orientamento assolutamente prevalente, qui condiviso, «in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicchØ il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della
pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non Ł tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto» (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01)
In sostanza, alla luce di quanto illustrato al paragrafo precedente, l’esclusione della possibile applicazione della misura fiduciaria degli arresti domiciliari, non impone al giudice di merito di fornire un’autonoma motivazione anche in punto di mancanza delle condizioni per applicare la misura di cui all’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. che costituisce solo una modalità esecutiva particolare della cautela domiciliare che, nel caso in esame, Ł stata motivatamente esclusa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME