Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11186 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11186 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a San Severo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13 ottobre 2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, rigettando l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, ha confermato
l’applicazione della misura della custodia in carcere originariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
L’indagato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, formulati sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 273 e 28 cod. proc. pen.), i primi due, e in termini di vizio di motivazione, il terzo.
La difesa censura l’assenza di un reale apprezzamento della possibile idoneità degli arresti domiciliari assistiti dal controllo elettronico (ritenuto non già mera modalità esecutiva della misura, ma alternativo strumento di controllo, idoneo a neutralizzare proprio il pericolo di evasione richiamato dal giudice) e, sotto altro parallelo profilo, la mancanza di una concreta valutazione dell’attualità del rischio, non essendo stati indicati fatti recenti, né comportamenti successivi alla condotta contestata, idonei a dimostrare la ritenuta persistente pericolosità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
La difesa censura, per come si è detto, la ritenuta concretezza e attualità delle esigenze cautelari e la connessa valutazione di adeguatezza della misura inframuraria.
Sotto il primo profilo, rappresentato con il terzo motivo di ricorso, va logicamente premesso, per come più volte chiarito da questa Corte, che l’apprezzamento di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato deve fondarsi su dati oggettivi, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare. La necessaria “attualità” del pericolo, tuttavia, non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, sicché il giudice della cautela non ha l’onere di indicare, motivando, specifiche occasioni di possibile recidivanza, ma solo di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecuzione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha dato conto: a) delle concrete modalità di commissione del fatto espressive di una
significativa professionalità acquisita nella esecuzione di attività illecite (pe commettere il furto i due indagati si sono dovuti procurare lo strumento adatto a forzare i contenitori del denaro ed hanno dovuto, a monte, decidere la distribuzione dei ruoli); b) dell’allarmante personalità del ricorrente, per come logicamente desunta dal certificato del casellario giudiziale (dal quale sono emerse plurime condanne per rapina, truffa, furto tentato e furto consumato, evasione, danneggiamento aggravato e lesioni personali) e dal certificato dei carichi pendenti (nel quale risultano ulteriori iscrizioni per rapina e sottrazione di persone incapaci, plurimi furti consumati e tentati ed evasione); c) della conseguente ripetuta incapacità di COGNOME di rispettare le prescrizioni a lui imposte allorquando gli sono state applicate misure cautelari, persino di tipo custodiale.
E tanto dà conto dell’infondatezza dell’assunto difensivo.
Infondato anche il secondo profilo di censura (prospettato nei primi due motivi di ricorso), afferente alla valutazione di adeguatezza della misura applicata in relazione agli arresti domiciliari assistiti dell’utilizzo di un braccial elettronico.
Anche in questo caso, va premesso che, nella scelta della misura e nella valutazione della relativa adeguatezza, sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza custodiale incombe il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964). Un onere motivazionale, tuttavia, che, seppur esteso alle particolari modalità di esecuzione degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 – dep. 19/05/2016, COGNOME, Rv. 266651), ben può risolversi nell’esplicita valutazione di esclusiva idoneità della cautela inframuraria, essendo la ritenuta inadeguatezza dell’affidamento fiduciario (logicamente connesso all’applicazione della misura degli arresti domiciliari) pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L, Rv. 267933), in sé non misura autonoma, ma mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari.
Ed è quello che in concreto è avvenuto: il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella inframuraria, ancorando tale apprezzamento a dati specifici e concreti (quattro condanne per evasione, l’ultima divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2024 e le ulteriori pendenze, fra le quali quella relativa ad un fatto recente, per il quale l’indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato); e, per quanto in
precedenza osservato, l’assoluta inidoneità di ogni misura diversa da quella inframuraria è dato logico che dà conto, implicitamente, dell’assoluta inidoneità di ogni altra misura gradata, ancorché assistita dall’eventuale applicazione di uno strumento di controllo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
In applicazione dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per estratto, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 febbraio 2026
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