Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40377 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; limitatamente alle esigenze cautelari
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Brescia che il 17/1/2023, in accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip’ ha applicato al ricorrente la misura cautelare della detenzione in carcere.
COGNOME NOME è indagato per associazione per delinquere diretta alla commissione di una serie indeterminata di delitti di intestazione fittizia di beni, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta e/o infedele, omesse dichiarazioni, ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio con l’aggravante di cui all’articolo 416 bis uno codice penale (esclusa dal Tribunale del riesame in sede di ricorso avverso l’ordinanza genetica).
Deduce il ricorrente nullità dell’ordinanza per mancanza assoluta di motivazione con riguardo l’esistenza di esigenze cautelari che impongono la misura cautelare più afflittiva con esclusione di ogni altro trattamento. Dopo aver ricostruito la vicenda sostiene il ricorrente l’assenza di una motivazione rafforzata con riguardo l’aggravamento della misura. Sostiene che l’ordinanza impugnata è una mera riproduzione degli argomenti già spesi senza alcun confronto con quanto indicato dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento del 16 dicembre 2022 che ha ritenuto sufficiente la misura custodiale attenuata a scongiurare il rischio di recidiva. Sostiene che il provvedimento in esame incorre nell’errore di confondere il giudizio sui presupposti di legge per l’applicazione delle misure con il giudizio concreto riguardante la consistenza delle esigenze.
Aggiunge che il tribunale del riesame non ha tenuto conto della chiara volontà dell’indagato di rettificare, in senso favorevole all’accusa, le dichiarazioni già rese in precedenza mediante la richiesta di interrogatorio depositata in data 14/11/2022. Sostiene che la motivazione data sul punto dal tribunale dei Brescia è illogica perché il tribunale mette tra le ragioni del ripristino della custodi cautelare in carcere l’impossibilità di apprezzare il contenuto di un interrogatorio che non si è fatto perché il PM non lo ha ancora espletato e che il gip non ha effettuato nonostante la richiesta ex articolo 299 comma ter cod proc pen
Il ricorso è inammissibile perché, diversamente da quanto indicato dalla difesa il tribunale del riesame, si è confrontato con il provvedimento impugnato.
Il tribunale del riesame ha dato atto di un alto pericolo di recidiva che, come indicato nel provvedimento che ha confermato l’ordinanza genetica (ordinanza del 23.9.2022), rendeva necessaria la misura carceraria non potendo confidare sulle
capacità auto custodiali dell’indagato che anche dal domicilio avrebbe potuto reiterare analoghe condotte, avendo dimostrato in passato di essere del tutto insensibile alle pregresse esperienze giudiziarie, anche detentive. Già in detto provvedimento veniva evidenziato che le dichiarazioni parzialmente confessorie rese nell’interrogatorio per un verso erano attinenti ad un compendio probatorio già cristallizzato ed autoevidente e per un altro verso erano ancora tese a minimizzare i fatti e a negare talune circostanze note con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente una rivisitazione critica tale da assegnare al prevenuto autonome capacità di contenimento.
Il tribunale del riesame nell’ordinanza in questa sede impugnata, partendo dal fatto che il giudizio sulla personalità del prevenuto, sui relativi precedenti penali e sulle ricadute in tema di intensità del pericolo di recidiva, era già stato esposto nell’ordinanza di riesame confermativa dell’ordinanza genetica ha sottolineato che non erano ravvisabili elementi di novità rispetto a quelli già valutati idonei a suggerire una rivalutazione del quadro cautelare. In particolare, per quello che rileva in questa sede veniva sottolineato come non fosse sufficiente a superare tale prognosi la richiesta di interrogatorio avanzata dalla difesa al pubblico ministero. Perché, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, nel corso dei due precedenti interrogatori COGNOME aveva già reso dichiarazioni di comodo, parziali e tese a minimizzare la gravità dei fatti e il suo livello di coinvolgimento nel complessivo sistema fraudolento, limitandosi ad ammettere ciò che era evidente.
Così come era stato già affrontato il tema della disparità di trattamento nel provvedimento dell’8/11/2023 che aveva respinto l’appello cautelare proposta dalla difesa e confermato la decisione reiettiva del Gip di sostituzione della misura.
Correttamente pertanto il tribunale ha ritenuto che non ricorressero elementi di novità diversi dal decorso del tempo, pacificamente insufficiente di per sé solo ad attenuare il rischio di recidiva, soprattutto se breve come nel caso di specie, e alla richiesta di nuovo interrogatorio, parimenti inadeguato a mitigare il rischio non potendosi apprezzare il contenuto e tenuto comunque conto che il portato dei precedenti interrogatori portavano ad escludersi la prognosi di un concreto ed effettivo comportamento collaborativo.
Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni posta a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi diversamente valutati.
A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che ha fatto proprie le ragioni fondanti l’ordinanza del Gip in ordine alle quali il Tribunale del Riesame si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Roma 03/05/2023