Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50052 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50052 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Acquaviva delle Fonti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/06/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’appello che era stato proposto, a sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Bari depositata il 21/03/2023 con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso COGNOME di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata.
Tale misura era stata applicata per essere lo COGNOME gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita e utilizzo abusivo di carte di credito e di numerosi reati-fine – reati per i quali era stato poi condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione ed €
26.000,00 di multa – e in relazione al pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOMECOGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce «llogicità di motivazione e violazione dell’art. 299 c.p.p.».
Il ricorrente asserisce che, nell’ordinanza impugnata, non sarebbero rinvenibili le ragioni «dell’assoluta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare le residue esigenze cautelari».
Nel contestare anche il provvedimento con cui il G.u.p. del Tribunale di Bari aveva rigettato la propria richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere – il quale sarebbe il frutto di un “copia-incolla”, anche in quanto non conterrebbe alcun effettivo riferimento ai motivi che erano stati posti a fondamento della richiesta di sostituzione – il ricorrente rappresenta che, in tale richiesta, aveva evidenziato delle circostanze sopravvenute rispetto all’applicazione della misura asseritamente idonee a fare ritenere attenuate le esigenze cautelari e costituite, in particolare: a) dall’avere confessato gli addebiti, «anche non contestati», circostanza che della quale aveva dato atto il G.u.p. nella sentenza di primo grado ritenendola «sintomatica di resipiscenza» (pag. 751 di tale sentenza, allegata al ricorso), elemento che costituirebbe «il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza per ritenere attenuate le esigenze di cautela»; b) dal fatto che, rispetto all’ordinanza genetica, con la suddetta sentenza di primo grado erano state escluse le aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416, quarto comma, cod. pen., e «l’aggravante mafiosa»; c) dal decorso di oltre sei anni dai fatti a lui contestati; d) dal fatto che, già prima della cattura (nel febbraio 2022) in relazione al procedimento in questione, egli «aveva cambiato vita, meritando l’affidamento ai servizi sociali e mantenendo una condotta immune da censure». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella propria richiesta, lo COGNOME aveva poi rappresentato come tali sopravvenute circostanze avrebbero comportato che non si potesse ritenere l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati, atteso anche che l’inadeguatezza di tale misura potrebbe essere ritenuta «soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, da perseguire ad ogni costo, anche in violazione della cautela impostagli» e che, come sarebbe stato affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (è citata, in particolare: Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651-01), la legge 16 aprile 2015, n. 47, avrebbe «sostanzialmente equiparato gli arresti domiciliari con braccialetto alla custodia in carcere».
Il ricorrente rammenta ancora che, nella propria richiesta di sostituzione della misura, aveva altresì rilevato che: a) con ordinanza del 31/08/2022, precedente rispetto alla sentenza di primo grado, era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del coimputato NOME COGNOME, con una motivazione «estensibile allo COGNOME», il quale, peraltro, a differenza del COGNOME, come detto, aveva confessato gli addebiti; b) i propri precedenti penali – costituiti da quattro condanne: la prima per tentato furto commesso il 5 maggio 2002; la seconda per omicidio colposo commesso il 13 gennaio 2008; la terza per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti «risalente al 2004»; la quarta, divenuta definitiva il 11/06/2019, riguardante «soltanto la partecipazione a sodalizio di tipo mafioso, peraltro senza reati-fine, commessa nell’aprile 2005 (con contestazione aperta) nonché una ricettazione risalente al 2007» – riguarderebbero fatti lontani nel tempo, non idonei a influenzare il giudizio sull’attuale idoneità della misura degli arresti domiciliari.
Ciò premesso in ordine ai motivi della propria istanza di sostituzione e al fatto che il provvedimento con il quale il G.u.p. del Tribunale di Bari l’aveva rigettata non avrebbe contenuto alcun effettivo riferimento agli stessi, il ricorrente passa a contestare l’ordinanza qui impugnata, la quale conterrebbe «vuote clausole di stile» e sarebbe illegittima e ingiusta sia perché «basata su asserzioni stereotipate che ignorano le reali motivazioni poste a fondamento del gravame» sia perché adottata in violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione.
Il ricorrente lamenta anzitutto che il Tribunale di Bari avrebbe ignorato i rilievi difensivi relativi alla propria resipiscenza, «sancita dal GUP a seguito di un eccezionale comportamento processuale», al decorso di sei anni dai fatti, nel corso dei quali egli «aveva meritato l’affidamento ai servizi sociali», e alla ricordata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416, quarto comma, cod. pen., e dell’«aggravante mafiosa».
COGNOME lamenta poi che il Tribunale di Bari: a) abbia motivato con riguardo all’irrilevanza del tempo da lui trascorso in stato di custodia cautelare in carcere, nonostante egli non avesse fatto riferimento a tale elemento; b) abbia sostenuto che la condanna alla pena di oltre nove anni di reclusione rafforzerebbe le esigenze cautelari, senza, tuttavia, spiegare il perché e senza tenere conto della menzionata esclusione di tre circostanze aggravanti, della concessione delle circostanze attenuanti generiche e «del contenimento delle pene cumulate nei minimi edittali»; c) abbia illogicamente sostenuto l’irrilevanza dell’avvenuta ammissione degli addebiti «ai fini dell’esclusione del pericolo di recidivazione», nonostante, di tale pericolo, fosse stata sostenuta non l’esclusione ma l’attenuazione; d) abbia valorizzato i propri precedenti per fatti lontani nel tempo come connotanti «una personalità inaffidabile», «fingendo di ignorare che al momento della cattura nel
presente procedimento il prevenuto era in affidamento ai servizi sociali e aveva serbato una condotta apprezzabile»; e) abbia illogicamente sostenuto che il menzionato provvedimento che era stato adottato nei confronti del coimputato COGNOME non fosse «estensibile al ricorrente, come se fosse possibile allo stesso GUP adottare due pesi e due misure»; f) avrebbe trascurato la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato.
Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatric di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate i occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).
Inoltre, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, cit.).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il Tribunale di Bari abbia dato sufficientemente conto delle ragioni del mancato riconoscimento delle novità e decisività, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, degli elementi prospettati dall’appellante.
Il Tribunale del riesame ha in particolare ritenuto, con una motivazione che non si deve ritenere né illegittima né manifestamente illogica: a) l’irrilevanza del tempo trascorso dallo COGNOME in stato di custodia cautelare in carcere, notazione che, anche nel caso di assenza di un riferimento dello COGNOME a tale elemento, risulta comunque in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 258191-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01); b) che l’intervenuta condanna in primo grado dello COGNOME alla rilevante pena detentiva
di nove anni e sei mesi di reclusione rafforzasse (e non attenuasse, come sarebbe stato richiesto ai fini di una sostituzione della misura) le esigenze cautelari, considerazione che, anche questa, si deve ritenere in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione – la quale ha reputato che condanne in primo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reati potessero giustificare la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Sez. 4′ n. 25008 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 237001-01) – e non logicamente scalfita dall’intervenuta esclusione soltanto di alcune circostanze aggravanti né dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) che l’ammissione degli addebiti da parte dello COGNOME, a fronte delle riconosciute pressanti esigenze di cautela sociale, non escludesse tali esigenze (e, si deve ritenere, ancorché implicitamente, tenuto conto del contenuto della richiesta del ricorrente, la necessità di soddisfarle con la più grave misura della custodia cautelare in carcere); d) che i precedenti penali dello COGNOME per numerosi e gravi reati (tra i quali: furto in concorso; associazione per delinquere; ricettazione; furto in abitazione) e il ruolo di rilievo rivestito dallo stesso nella vicenda sub iudice denotassero una personalità che, anche per non essere stata «scalfita dalla precedenti esperienze giudiziarie», non desse garanzie («inaffidabile») in ordine alla possibilità che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con una misura cautelare più blanda di quella in atto della custodia in carcere; e) che fosse irrilevante l’intervenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un coindagato (si deve ritenere, il COGNOME), considerazione, anch’essa, conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto del quale tenere conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141-01; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889-01); f) che lontananza nel tempo dei fatti ascritti allo COGNOME «aveva già formato oggetto di valutazione in sede di ordinanza genetica», affermazione anch’essa in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato il principio secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato (cosiddetto “tempo silente”) deve essere oggetto di valutazione, a norma della lett. e) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 27899901; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale motivazione si deve complessivamente ritenere, come si è anticipato, oltre che non illegittima, non manifestamente illogica, con la conseguenza ch esse si sottrae a censure in questa sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna d ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento d spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023.