Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10303 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Brescia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. L’avvocato AVV_NOTAIO NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
L’indagato COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione con il quale chiede l’annullamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame di Brescia in esito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione di analogo provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in esito ad appello del PM avverso il provvedimento di diniego del GIP.
La Corte di cassazione, in particolare, annullava con rinvio la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame per la mancanza, con riferimento al COGNOME, della descrizione sommaria dei fatti con l’indicazione delle norme di legge.
Le contestazioni cautelari hanno riguardo, come risulta dalla ordinanza impugnata (pagina 8), alla ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari di emissione di fatture per operazioni economiche oggettivamene inesistenti e di riciclaggio (capo 85 delle provvisorie incolpazioni), cui si aggiungono una serie di delitti fine inerenti a singoli episodi di riciclagg posti in essere in concorso con altro promotore dell’associazione (Nube), e con i figli COGNOME NOME e NOME ed altri cittadini cinesi nel corso dell’arco temporale che va dal gennaio al settembre 2021 (capi 86, 88, 89, 90, 91, 92). Il Tribunale del riesame specifica che con riferimento ai delitti fine di cui ai capi 87 e 93 già il Gip aveva ritenuto la gravità indiziaria.
Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi articolati ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen..
Quanto al primo, l’indagato deduce che l’ordinanza “genetica” della misura cautelare sia nulla per la mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la disposta misura, oltre a censurare la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria. In particolare, si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa assume che la difesa nulla avrebbe contestato in punto di gravità indiziaria e che nel provvedimento impugnato il Tribunale si sarebbe limitato ad incorporare le motivazioni già riportate nella prima ordinanza, “senza confrontarsi con le censure difensive contenute nel gravame proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. dalla difesa avverso il primo provvedimento genetico (censure che la Corte di cassazione aveva valutato assorbite nell’accoglimento di altro motivo di ricorso, correlato alla dedotta nullità dell’ordinanza in ragione della mancata indicazione della descrizione sommaria dei fatti ascritti al MAFFETTONE).
In punto di gravità indiziaria, infine, si deduce che la motivazione sia del tutto mancante e si contesta il presupposto di tale carenza, ovvero quanto affermato dal Tribunale del riesame per il quale la difesa nulla avrebbe contestato sul punto. Si precisa, a pagina 2 del ricorso, che l’originaria decisione di rigetto del GIP presso il Tribunale di Brescia aveva negato l’applicazione della misura richiesta nei confronti del ricorrente sotto il duplice profilo della ritenuta mancanza della gravità indiziaria (per i capi 86, 88, 89, 90,91 e 92) e comunque per la insussistenza delle esigenze cautelari (per i capi 85, 87 e 93). Si aggiunge (pagina 4 del ricorso) che nell’ordinanza impugnata il Tribunale si sarebbe limitato a “…incorporare le motivazioni dell’ordinanza già assunta…reiterando acriticamente le argomentazioni ivi contenute e senza confrontarsi con le censure difensive (come detto già contenute nel gravame proposto ex art. 311 c.p.p. avverso il primo provvedimento genetico adottato dal Tribunale bresciano)”.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di tale consistenza da legittimare la custodia cautelare in carcere, tanto più in ragione della attenuazione di misura nel frattempo intervenuta nei confronti del coindagato COGNOME.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, all’udienza fissata per la trattazione orale, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore presente, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva, in prirno luogo, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa in punto di assenza di motivazione quanto al fumus, la relativa valutazione è stata ampiamente svolta dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato con riferimento a tutte le contestazioni per le quali il GIP aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria, con l’esclusione quindi dei capi 85, 87 e 93 (delitti per i quali, si legge a pagina dell’ordinanza impugnata, il GIP aveva diversamente ritenuto la sussistenza del fumus, escludendo la sussistenza del periculum): si tratta di motivazione svolta mediante integrale rinvio al provvedimento annullato dalla Corte di eassazione per ragioni strettamente processuali, provvedimento che viene in parte qua trascritto. Quanto alle contestazioni rispetto alle quali la sussistenza del fumus era stata già oggetto di valutazione positiva ad opera del GIP, la difesa non ha specificatame te
dedotto se avesse formulato censura al riguardo: dalla lettura del terzo motivo del primo ricorso per cassazione, quale sintetizzato nella sentenza adottata dalla Corte di tassazione di annullamento con rinvio (sentenza n. 29657 del 27 marzo 2025), risulta che le deduzioni della difesa fossero limitate ai capi 86, 88, 89, 90 91 e 92.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l’ordinanza impugnata, peraltro, contiene ampia motivazione in ordine al fumus dei singoli delitti contestati, motivazione svolta dalla pagina 12 alla pagina 23, rispetto alla quale la difesa si duole non siano stati valutati gli argomenti di censura già dedotti in sede di primo ricorso per cassazione, senza, peraltro, che dagli atti risulti che la stessa difesa l abbia poi nuovamente articolati dinanzi al Tribunale del riesame, posto che la memoria difensiva datata 22 settembre 2025 non contiene alcun riferimento sul punto e che dal verbale dell’udienza in data 23 settembre 2025, redatto in forma riassuntiva, risulta che la stessa si sia riportata ai motivi scritti (di cui alla memo del 22 settembre, relativa alla questione della ritenuta incompatibilità di uno dei componenti del collegio del Tribunale in funzione di giudice del riesame) e abbia formulato richiesta di respingere l’appello del Pubblico Ministero, chiedendo in subordine l’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame con il provvedimento oggi impugnato, quanto alla posizione del COGNOME NOME valorizza, in ordine al fumus, plurimi elementi con i quali il ricorrente omette, anche in questa sede, ogni confronto: a pagina 16 dell’ordinanza, si evidenza come il ricorrente (unitamente a COGNOME) fosse amministratore di fatto di numerose società coinvolte nel meccanismo illecito (già ricostruito nella prima parte dell’ordinanza), società nominativamente individuate nella nota n.1 di pagina 1, e che dalle indagini bancarie svolte sui conti di tal società risultasse il progressivo svuotamento, dai conti riconducibili alle società cartiere gestite dal sodalizio, delle provviste bonificate da altre imprese senza valida giustificazione economica con destinazione di tali somme verso l’estero e successiva attività di monetizzazione per importo pari a quindici milioni di euro ed ulteriore trasferimenti delle provviste su conti esteri a beneficio degli originar conferenti.
Ancora, il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata (pagina 20) evidenzia il ruolo preponderante del COGNOME nella seconda fase (trasferimento di somme di denaro con modalità idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa) quale dominus «…dell’apparato di società e, in generale, del sistema connesso ad illeciti di tipo fiscale, strumentale e collaterale al servizi di money laundering offerto ai narcotrafficanti. COGNOME, all’epoca ristretto agli arresti domiciliari, era evidentemente impossibilitato ad effettuare fisicamente i prelievi di denaro, tale compito spettava Hu… i due, poi, di concerto, attuavano il
successivo stadio di trasferimento del denaro attraverso il più volte decritto meccanismo.» Inoltre, sempre a pagina 20 dell’ordinanza impugnata, si legge che sempre COGNOME «…coordinava le parallele retrocessioni a favore degli annotanti, come confermato dalle numerosissime chat …in cui COGNOME dava indicazioni sulle consegne di denaro, veniva aggiornato da NOME su quelle appena effettuate, concordando di volta in volta con il sodale, a fronte della necessità di predisporre documenti fiscali fittizi a supporto delle monetizzazioni, soggetto che avrebbe dovuto emettere la falsa fattura, il destinatario di tale documento fiscale fittizio, i relativi importi, la causale ed il pagamento.».
In via di ulteriore considerazione, si osserva che alle pagine 22 e 23 dell’ordinanza impugnata il Tribunale compie espresso riferimento, per i capi 86, 88, 89, 90 e 91 delle incolpazioni, al contenuto delle chat acquisite ed alle attività di riscontro investigativo.
In sintesi, lungi dal ricavare il fumus dei reati fine dell’associazione dalla mera posizione del COGNOME NOME all’interno del sodalizio, l’ordinanza impugnata svolge una compiuta motivazione del contributo dallo stesso offerto alla commissione dei reati scopo dell’associazione, motivazione con la quale il ricorrente omette ogni confronto.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è generico.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, articolato in relazione alla illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla loro intensità, si osserva che la motivazione addotta dal Tribunale del riesame sul punto compie espresso riferimento al ruolo apicale svolto dal COGNOME all’interno del sodalizio di cui al capo 85, ed al collegamento con un più ampio contesto criminoso legato al narcotraffico, i cui proventi, in ipotesi, venivano affidati al sodalizio gestito anche dal ricorrente per il compimento di specifiche attività riciclatorie, svolte attraverso società cartiere, gestione dei relativi co correnti e delle attività di prelievo di denaro e di successivo trasferimento. In via di ulteriore considerazione, il Tribunale del riesame valorizza, in punto di adeguatezza della misura infrarnuraria, la circostanza che la condotta contestata sia stata realizzata dal ricorrente in costanza della misura degli arresti domiciliar «…così dimostrando per un verso assoluto spregio ai moniti dell’ordinamento e indifferenza al rischio cautelare, per altro verso la capacità di aggirare le limitazion impostegli con la misura domestica, delegando parte dell’attività ad NOME NOME servendosi dei figli per portare avanti l’attività illecita, continuando a diriger sodalizio con il semplice uso del telefono e, talvolta, ricevendo presso l’abitazione
i coindagati con i quali, evidentemente concertava il programma criminale.». Rispetto a tali argomenti, l’ordinanza impugnata valuta come privi di pregio gli elementi addotti dalla difesa (l’avvenuta chiusura delle indagini preliminari e la modifica della posizione cautelare del coimputato, rispetto al quale vengono espressamente motivati profili differenziali, fondati anche sulla valutazione dei precedenti penali significativi del COGNOME a fronte della incensuratezza del coindagato) e fonda la valutazione di attualità delle esigenze cautelari sulla considerazione che il decorso del quadriennio dai fatti non possa costituire elemento di certa rescissione dei legami e contatti con il contesto criminale di riferimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso, 29/01/2026