Custodia Cautelare: la Cassazione fissa i paletti per il carcere preventivo
La decisione sulla custodia cautelare è uno dei momenti più delicati del procedimento penale. Quando è legittimo applicare la misura più afflittiva, quella del carcere, prima ancora di una condanna definitiva? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 47704/2023) offre importanti chiarimenti, analizzando i criteri di proporzionalità, il pericolo di recidiva e la prognosi sulla pena futura, specialmente in materia di stupefacenti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90). La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari veniva confermata anche dal Tribunale del Riesame. L’indagato, ritenendo la misura eccessiva e ingiustificata, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, contestando la logicità e la correttezza della motivazione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su due principali argomenti:
1. Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità (artt. 274 e 275 c.p.p.): Secondo il ricorrente, la detenzione in carcere era una misura sproporzionata. Sarebbero stati sufficienti gli arresti domiciliari, anche considerando che i fatti contestati si erano svolti lontano dalla sua abitazione. Inoltre, la motivazione basata sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali veniva definita illogica, poiché il precedente più significativo riguardava un reato (associazione per delinquere) di natura diversa.
2. Errata applicazione dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p.: Questa norma vieta la custodia cautelare in carcere se si prevede che la pena inflitta non supererà i tre anni. La difesa sosteneva che i giudici avessero errato nel non considerare altamente probabile l’applicazione di una pena inferiore a tale soglia, soprattutto in caso di scelta di un rito alternativo con conseguente sconto di pena.
La Valutazione della Cassazione sulla Custodia Cautelare
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati e fornendo una motivazione chiara sui principi che governano l’applicazione delle misure cautelari.
Il Pericolo di Recidiva e la Scelta della Misura
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che la scelta della custodia cautelare in carcere era stata adeguatamente motivata. Gli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame erano infatti decisivi:
* Quantità e varietà dello stupefacente: La detenzione di un quantitativo rilevante ed eterogeneo di droga.
* Modalità di occultamento: La sostanza era stata abilmente nascosta, un dettaglio che suggerisce esperienza e inserimento in contesti criminali organizzati.
* Precedenti penali: I trascorsi giudiziari, seppur per reati diversi, delineavano un profilo di pericolosità e un rischio concreto e attuale di reiterazione del reato.
La Corte ha ribadito che il pericolo ‘attuale’ di recidivanza non significa imminente, ma probabile, sulla base di una valutazione complessiva che include la personalità del soggetto e il contesto in cui si inserisce.
La Previsione della Pena non include i Riti Alternativi
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo l’art. 275, comma 2-bis c.p.p. La valutazione prognostica sulla pena finale, necessaria per decidere se applicare o meno il carcere preventivo, non può tenere conto degli eventuali sconti derivanti da riti speciali (come il giudizio abbreviato). Questo perché, nella fase delle indagini, la scelta di un rito alternativo da parte dell’imputato è solo un’ipotesi astratta. A meno che non vi siano elementi concreti che rendano prevedibile tale scelta, il giudice deve basare la sua prognosi sulla pena edittale e sulle circostanze del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale del Riesame logica e coerente. La motivazione ha correttamente bilanciato la gravità degli indizi, la personalità dell’indagato e le esigenze cautelari. La detenzione di una quantità significativa e variegata di droga, unita a precedenti penali, è stata considerata un sintomo inequivocabile dell’inserimento del soggetto in canali criminali strutturati. Di conseguenza, nessuna misura meno afflittiva del carcere è stata ritenuta idonea a fronteggiare l’elevato e attuale pericolo di recidiva. La Corte ha inoltre precisato che la prognosi sulla futura pena, ai fini dell’applicazione dell’art. 275 comma 2-bis c.p.p., deve essere effettuata senza considerare le potenziali, ma non ancora certe, riduzioni di pena derivanti da scelte processuali future dell’imputato.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma principi consolidati in materia di custodia cautelare. In primo luogo, la scelta della misura deve essere il risultato di una valutazione complessiva e concreta, che tenga conto non solo del reato contestato ma anche della personalità dell’indagato e del suo contesto. In secondo luogo, il limite di pena previsto dall’art. 275, comma 2-bis c.p.p. va interpretato restrittivamente: la mera possibilità di accedere a un rito alternativo non è sufficiente per escludere la detenzione in carcere, se la prognosi basata sui fatti indica una pena superiore ai tre anni. Una decisione che sottolinea il rigore con cui la giurisprudenza valuta il bilanciamento tra il diritto alla libertà personale e le esigenze di sicurezza della collettività.
Quando è giustificata la custodia cautelare in carcere per reati di droga?
Secondo la Corte, è giustificata quando elementi come la quantità e varietà dello stupefacente, le modalità di occultamento e i precedenti penali indicano l’inserimento del soggetto in canali criminali organizzati e un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato.
Un precedente penale per un reato di tipo diverso è rilevante ai fini della custodia cautelare?
Sì. Anche se il precedente è per un reato di diversa natura (nel caso di specie, associazione per delinquere), può essere utilizzato per delineare la personalità dell’indagato e valutare il suo generale pericolo di recidivanza, contribuendo a giustificare la misura più grave.
Nel decidere sulla custodia cautelare, il giudice deve considerare i possibili sconti di pena dei riti alternativi?
No. La sentenza chiarisce che la valutazione prognostica sulla pena finale non può tenere conto delle eventuali diminuzioni previste per riti speciali (come il giudizio abbreviato), a meno che non ci siano elementi concreti per ritenere che l’imputato sceglierà tale percorso. La scelta, in fase cautelare, è considerata astratta e ipotetica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA;
nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 10/08/2023 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione inammissibilità del ricorso; di udite le conclusioni del difensore dell’imputato che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 aprile 1975 il tribunale del riesame di Messina confermava la ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei confronti del predetto COGNOME della misura della custodia cautelare in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 del DPR 309/90.
Avverso l’ordinanza del tribunale Lo Re , tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la custodia in carcere unica misura idonea e proporzionata.
Posto che i fatti si sarebbero svolti lontano dal domicilio del ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto portare ad individuare come adeguata la misura degli arresti domiciliari. Sarebbe altresì illogica la motivazione della scelta della misura siccome ancorata alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali. Posto che il precedente, risalente, corrisponderebbe al reato ex art. 416 c.p., non della stessa specie di quello per cui si procede,
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Nell’escludere la possibilità di applicare una pena della detenzione inferiore a tre anni i giudici non avrebbero correttamente valutato il compendio indiziario, e l’art. 275 comma 2 cod. proc:. pen., sia perché sarebbe comunque altamente probabile l’applicazione di una pena inferiore a tre anni, anche nel quadro del ricorso ad un rito alternativo, sia perché nel caso di arresto fuori flagranza la misura della custodia in carcere può applicarsi solo in previsione di una pena superiore ai tre anni senza che la deroga ai limite ex art. 280 cod. proc. pen. di cui all’art. 391 comma 5 cod. proc. pen. posso inglobare anche il limite imposto dalll’art. 275 cod. proc. pen. comma 2 bis.
Il primo motivo è manifestamente infondato avendo il tribunale illustrato più che adeguatamente le ragioni della individuazione della misura della custodia in carcere sotto i profili della sua esclusiva idoneità e proporzionalità nel fronteggiare rilevanti ed attuali esigenze cautelari, mediante la valorizzazione, in sintesi, della detenzione di quantità rilevanti ed eterogenee di stupefacente, abilmente occultate in riva al mare, sintomatiche dell’inserimento del ricorrente in canali criminali organizzati in materia, nel quadro peraltro di pericolosi trascorsi giudiziari del prevenuto. Tale motivazione, quanto al pericolo di recidivanza, è peraltro in linea con il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato deve essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 – 01).
Infondato è il secondo motivo, considerato che a fronte di una fattispecie ex art. 73 comma 4 del DPR 309/90, appare coerente la decisione che ritiene motivatamente – , che non si possa prevedere l’applicazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. e senza quindi alcuna deroga al limite di legge. Invero il tribunale ha espressamente evidenziato la non ravvisabilità della “condizione ostativa prevista dal novellato art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen” per cui l’ulteriore riferimento a una non ipotizzabile pena “inferiore a tre anni di reclusione” deve intendersi quale frutto di errore materiale sostitutivo del reale riferimento a pena non superiore a tre anni di reclusione di cui al predetto comma 2 bis. Del resto nella pagina finale il tribunale ha ribadito la insussistenza di una “condizione ostativa invocata dalla difesa”. Le considerazioni formulate poi in ordine al primo motivo illustrano la correttezza e logicità del giudizio prognostico negativo circa l’applicabilità, anche a seguito di rito alternativo, di una pena non superiore a tre anni di reclusione. In proposito va ribadito che in tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari personali, la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell’eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali astrattamente richiedibili dall’imputato, in assenza di elementi come nel caso di specie, in cui nulla è dedotto al riguardo – che consentono di ritenere concretamente prevedibile l’accesso a tali forme alternative di definizione del procedimento. (Sez. 1 – , Sentenza n. 36263 del 17/06/2020 Cc. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280060 – 01
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 – ter, disp. Att. Cod. proc. Pen.
Così deciso, il 15.11.2023.