Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA (CUI 061RIPO)
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/10/2023, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 12/9/2023 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere con riguardo al delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione il NOME, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione. L’ordinanza avrebbe implicitamente escluso la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art.
73 contestato, valorizzando elementi non riscontrati (come il ruolo di vertice nell’attività di spaccio o la cessione di stupefacente a tale NOME COGNOME o a tal COGNOME); le modiche cessioni riferibili all’indagato avrebbero, pertanto, giustificato la riqualificazione stessa, e sul punto mancherebbe un’effettiva motivazione;
è poi censurata la violazione di legge, con il difetto di motivazione, quanto alla possibilità – dedotta con motivi aggiunti – di applicare al ricorrente una pena entro il limite di tre anni di reclusione, tale da impedire la custodia cautelare carcere ai sensi dell’art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen. Una tale valutazione, invero “imposta” al giudice di merito della fase cautelare, sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale, così da imporre ulteriormente l’annullamento dell’ordinanza;
allo stesso effetto, poi, dovrebbe essere ricondotto il difetto di motivazione quanto alla inadeguatezza di misure meno afflittive. Con particolare riguardo agli arresti domiciliari, l’ordinanza avrebbe richiamato un indirizzo diverso da quello effettivo (il INDIRIZZO di INDIRIZZO, invece del INDIRIZZO), oltre a circosta – relative al primo – non riferibili al luogo di abitazione del ricorrente, che comunicherebbe affatto con l’altro immobile. In sintesi, il Tribunale avrebbe utilizzato il verbale di perquisizione e sequestro relativo ad altri soggetti;
l’annullamento dell’ordinanza, infine, è richiesto denunciando violazione di legge e difetto di motivazione quanto al pericolo di fuga, che – lungi dall’essere individuato in forza di elementi concreti ed attuali – sarebbe stato desunto dalla qualità di straniero, di per sé insufficiente, oltre che dal riferimento ad un condizione personale del tutto diversa da quella reale, connotata da radicamento sul territorio, presenza di uno stabile alloggio abitativo, residenza anagrafica di tutti i familiari e regolare attività lavorativa svolta dalla moglie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima censura, che contesta la mancata risposta alla richiesta di derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che l’ordinanza sul punto ha reso una motivazione implicita, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente. Il Tribunale, in particolare, ha di fatto escluso che la condotta contestata potesse essere ritenuta lieve, valorizzando, per un verso, il carattere continuativo dell’attività di spaccio svolta in due appartamenti (consecutivamente) nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, carattere che neppure il ricorso nega, e, per altro verso, il ruolo di vertice ricopert dal ricorrente, individuato come capo dal teste COGNOME, oltre ad essere
riconosciuto come spacciatore dai testi COGNOME e COGNOME. Alla luce di questi argomenti, e riscontrata la tendenziale stabilità dell’attività di cessione, tale d vedere anche 20-30 acquirenti nell’arco di sole due ore, il Tribunale ha così implicitamente escluso – con argomento non censurabile – che potessero ricorrere elementi idonei a riqualificare la condotta ai sensi del comma 5 citato; in senso contrario, peraltro, non possono essere qui esaminate le considerazioni di puro merito che il motivo contiene quanto ai rapporti tra il COGNOME e i tre acquirenti menzionati, trattandosi di argomenti propri della sola fase di cognizione e non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione quanto alla possibilità – dedotta con motivi nuovi di veder applicata una pena contenuta entro i tre anni di reclusione, tale dunque da non consentire la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. Al riguardo, il Collegio osserva che la questione, sebbene non trattata nell’ordinanza, risulta evidentemente assorbita nel motivo precedente, in quanto – come indicato nella medesima censura – legata necessariamente alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 e, dunque, ad una cornice sanzionatoria ben più mite rispetto a quella del comma 1. Il rigetto del primo motivo di ricorso, pertanto, produce lo stesso effetto anche sul successivo.
Con riguardo, poi, alla quarta doglianza, in tema di esigenze cautelari (questione, dunque, da affrontare prima di quella inerente alla adeguatezza della misura), il Collegio evidenzia che il Tribunale ha riconosciuto il pericolo di fuga sul presupposto che il ricorrente “ha un alias, cittadino tunisino colpito da ordine di espulsione, attualmente senza fissa dimora”; ebbene, questa motivazione non merita censura. In particolare, la prima parte dell’argomento non è contestata nel ricorso, che non vi si confronta affatto, mentre la seconda – relativa all’assenza di dimora – non risulta contraddetta dalla successiva affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe la disponibilità di un immobile (luogo dei fatti), in quanto tale concetto non si identifica necessariamente con l’esistenza di una stabile ed affidabile dimora.
6.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che a carico dell’indagato è stata riconosciuta anche l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ossia pericolo di reiterazione del reato (sul quale il ricorso ancora non spende considerazioni), fondato sul ruolo di gestore della piazza di spaccio che il Tribunale ha riconosciuto in questa fase cautelare, con argomento adeguato in fatto non sindacabile in questa sede.
In ordine, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di adeguatezza della misura cautelare, lo stesso risulta ancora infondato.
7.1. L’eventuale errore in cui dovesse essere incorso il Tribunale quanto al numero civico dell’immobile risulta evidentemente superato dagli esiti della perquisizione domiciliare, svolta alla presenza della moglie del COGNOME e, dunque, in locali da lui frequentati: ebbene, nell’occasione era stata rinvenuta sostanza stupefacente, oltre a denaro contante e a una pluralità di telefoni cellulari. In forza di ciò, l’ordinanza ha riconosciuto il sicuro inserimento del soggetto in circuit criminali legati al traffico di stupefacente, oltre alla stabilità dell’attività i tale da organizzarsi prima su un appartamento, quindi su un altro. Ancora, il Tribunale ha sostenuto l’inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, quali gli arresti domiciliari, evidenziando – ancora con adeguato argomento in fatto – che il contesto abitativo nel quale il soggetto dichiarava di vivere manifestava la presenza di altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti (due soggetti, poi identificati, ai quali erano stati sequestrati 2,7 chili di hashish e 415 grammi d eroina), oltre che di un cane da guardia lasciato libero nel condominio; un contesto abitativo, dunque, che – con motivazione priva di illogicità manifesta – è stato ritenuto non offrire alcuna garanzia quanto al pericolo di reiterazione del reato.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
gliere estensore
GLYPH
Il Presidente