Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude per il rigetto del ricorso
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di: COGNOME NOME che conclude riportandosi alla memoria e ai motivi di ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di FERRARA in difesa di: COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, commessi in Ferrara il 1° settembre 2023 in concorso con il figlio NOME COGNOME, di omicidio di NOME COGNOME e di tentato omicidio di NOME COGNOME.
NOME COGNOME proponeva, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., richiesta di riesame rivolta al Tribunale di Bologna, che la rigettava con provvedimento del 20 settembre 2023, confermando l’ordinanza applicativa della misura.
Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Tribunale e basata sulle risultanze investigative (riprese di videosorveglianza e dichiarazioni di persone informate), il 2 settembre 2023, NOME COGNOME, in concorso con il figlio NOME COGNOME, commise l’omicidio di COGNOME e il tentato omicidio di COGNOME nel corso di una colluttazione avvenuta nel locale in cui NOME COGNOME gestiva un bar, ove COGNOME si era recato tenendo in mano una tanica di benzina, insieme a COGNOME. In precedenza, NOME COGNOME COGNOME NOME aveva sporto denuncia a carico di COGNOME, affermando che costui, il 25 agosto 2023, aveva minacciato di incendiare il locale qualora l’esercente non avesse pagato la somma di euro tremila, pretesa da COGNOME a titolo di risarcimento per i danni conseguenti alla morte, avvenuta il 13 agosto 2023, del figlio della compagna di COGNOME, NOME COGNOME, a seguito di un malore riportato proprio in quel locale.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen. e deducendo vizi di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. e) e c-bis), 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., con riguardo al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
La difesa segnala l’insufficienza degli elementi rilevati dai giudici nel giudizio di adeguatezza della misura in concreto disposta, nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, con riguardo alla necessità di adottare la misura cautelare più afflittiva. La difesa rileva che l presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è di natura relativa, tale da imporre un obbligo motivazionale in capo al giudice sull’an e sul quomodo della misura cautelare, e il giudizio in proposito deve essere condotto in conformità con
il principio di extrema ratio della custodia cautelare e di applicazione della misura meno afflittiva.
La difesa afferma l’illegittimità dell’ordinanza del Tribunale, notando c valutazione di adeguatezza della misura cautelare disposta è stata ricavata mera descrizione del fatto di reato e dalle modalità dell’azione, ritenute eff conseguentemente, sintomatiche della scarsa capacità di autocontrol dell’indagato, tutto ciò in assenza di un autonomo giudizio in ordine alla poss di disporre gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Per difesa segnala il travisamento, nella motivazione, degli accadimenti e delle a compiute dai due COGNOME. Il primo elemento che ad avviso della difesa sareb stato considerato nel significato contrario a quanto potrebbe ricavarsi dallo s sarebbe rappresentato dal pregresso contesto e dallo spessore criminale d vittime, valutato dal giudice del riesame per affermare che NOME COGNOME aveva dimestichezza nell’uso della violenza e affrontò le vittime. Piuttos Tribunale avrebbe dovuto evincere, proprio dalla qualità delle vittime, che i d COGNOME erano intimoriti e preoccupati per quanto potesse avvenire, anche a luce delle pregresse aggressioni e della tentata estorsione. Secondo la dif fatto che i due COGNOME ebbero prevalenza nella colluttazione non può assurg ad indice di pericolosità degli stessi. Al contrario, tale dato sarebbe col fattori casuali, come lo stato psicofisico delle vittime, la condizione di dispe e di terrore in cui versavano gli indagati e il timore che COGNOME e COGNOME COGNOME al locale. Il giudice del riesame, ad avviso della difesa, avrebbe d valorizzare il contesto in cui i fatti si svilupparono. I due indagati conduceva normale, in completa estraneità ad ambienti criminali. Quindi, il Tribunale avr dovuto non tanto valutare le circostanze dei fatti ai fini della legittima giudizio ancora prematuro, ma in ordine alla scelta di una misura cautelare m afflittiva, tenuto conto delle modalità e dei mezzi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Un ulteriore argomento privo di logica, ad avviso della difesa, sarebb ritenuta conflittualità con la famiglia di COGNOMECOGNOME quale elemento ostativo al g prognostico finalizzato alla concessione degli arresti domiciliari, e il ris l’indagato possa cedere ad intemperanze. Per la difesa, tali argomenti sareb del tutto inconferenti rispetto alla realtà dei fatti, perché le vittime aggredito NOME COGNOME e avevano minacciato di dare COGNOME al locale. giudice del riesame avrebbe dovuto valorizzare, invece, le condotte degli indag tese ad evitare il confronto diretto con COGNOMECOGNOME posto che NOME COGNOME aveva immediatamente fatto ricorso alla Forze dell’ordine, anche la sera dei Per la difesa, la conflittualità descritta dal giudice del riesame sarebbe, del tutto inconsistente e sarebbe illogica la motivazione che indica tali el come sintomi di animosità, reattività e inaffidabilità. D’altra parte, propr i I/
indagati erano stati minacciati dai parenti di COGNOME, in linea con il contesto cr cui appartiene la famiglia di costui.
La difesa lamenta, inoltre, la carenza assoluta di motivazione in ordine possibilità di superare la presunzione di adeguatezza della misura carcerari mancanza di una valutazione in concreto sulla possibilità di adozione di una misu meno afflittiva, anche con l’utilizzo del braccialetto elettronico. Il giu riesame avrebbe dovuto esaminare la possibilità di applicare una misura men afflittiva, tenendo conto anche del fatto che NOME COGNOME risied cinquanta chilometri da Ferrara, luogo in cui i fatti accaddero. Peraltro, la afferma che è irragionevole la scelta di applicare a COGNOMECOGNOME unico interlo dell’eventuale conflittualità, la misura degli arresti domiciliari, senza l’adozione del braccialetto elettronico, nonostante costui sia pluripregiudic abbia tradito più volte le cautele penali. Da tale circostanza, per la dife ricavarsi che la misura cautelare è stata disposta nei confronti di NOME COGNOME solo per la gravità del reato commesso, prescindendo dalla necessari valutazione inerente alla sua persona.
4. La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale rende noto che, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, ha rivolt Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara istanza di modifica misura cautelare in corso di esecuzione, e il Pubblico Ministero ha espresso pa favorevole. L’istanza è stata rigettata ma non si è formato il giudicato caut perché l’indagato ha proposto istanza per il riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giud legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logi ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elem di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, risp a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
1.2. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è st precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità
motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diri ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01).
1.3. Con riferimento alle valutazioni sulla scelta della misura cautelare, è spiegato che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015 non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adegua il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arr domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/20 Rv. 266651 – 01).
È stato precisato che il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguat degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronun implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di con a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 – 01).
È stato chiarito che la formulazione del giudizio relativo alla scelta della m cautelare postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatt motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalit dell’indagato, sicché la valutazione di inadeguatezza della misura degli ar domiciliari, quando sia associata all’impiego di uno degli strumenti elettron controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen., non può essere fondata su fattori – come l’impossibilità per la polizia giudiziaria di e verifiche continuative – indipendenti dal comportamento della persona attinta da misura e che, comunque, esulino dalla sua volontà (Sez. 3, n. 209 del 17/09/20 dep. 2021, Rv. 281047 – 05).
2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivis deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza del Tribu impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgon nel segno, poiché il giudice del riesame, tenuto conto che il reato in discuss quello di omicidio, per il quale opera la doppia presunzione relativa di adeguat e proporzionalità della misura carceraria, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ragionevolmente ritenuto che essa non sia superata, perché non si ravvisa al elemento idoneo a giungere ad un contrario giudizio. Sicché, il Tribunale riesame ha coerentemente escluso la possibilità di applicare la misura caute degli arresti domiciliari.
Il provvedimento è immune da vizi giuridici ed è sorretto da motivazion logicamente adeguata, anche in ordine agli elementi evidenziati nell’atto di ric
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Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzion difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi significativi in modo privo di errori logici ed espone con chiarezza le ragioni poste alla base del provvedimento.
Il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine alle censure esposte dalla difesa, e ha osservato, sulla base di congruo ragionamento, le ragioni del rigetto. L’ordinanza tiene conto dell’incensuratezza di NOME COGNOME, ma rileva la presenza di altri elementi, ritenendoli impeditivi di un giudizio positivo in ordine alla possibilità di concedere una misura cautelare meno afflittiva. Tra l’altro, i giudice del riesame ha rilevato che l’indagato si recò nel locale del figlio già armato di un coltello, e non esitò ad utilizzarlo. Il Tribunale ha evidenziato, altresì, come l’indagato abbia colpito gli avversari con straordinaria ferocia, sia con il coltello si con una chiave inglese, anche quando le vittime erano prive di capacità di difesa.
Il giudice del riesame ha osservato, sulla base di convincente esposizione, che la misura della custodia in carcere non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, avuto riguardo, fra l’altro, alla mancanza della capacità di autocontrollo dell’indagato ed all’assenza di manifestazioni di resipiscenza o di una qualche revisione critica del proprio agire.
In ordine a tali elementi, le censure difensive non si confrontano in modo pertinente con le congrue argomentazioni rese nella decisione, ma propongono una rilettura degli elementi di fatto, mirando a un diverso giudizio di compatibilità della misura in concreto disposta con i fatti di causa e richiedendo valutazioni non ammesse in sede di giudizio di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile secondo i canoni legali della logicità e non contraddittorietà, che nel caso di specie – sono stati rispettati.
Le doglianze formulate dal ricorrente versano in fatto, trasmodando nella richiesta di un ulteriore giudizio sul merito che, come notato, è inammissibile in sede di legittimità, ove la valutazione della motivazione del provvedimento impugnato deve arrestarsi alla verifica del rispetto dei canoni della logica.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, ai sensi dell’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.