Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34185 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’ 08/04/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva ,dell’AVV_NOTAIO nella quale ha contestato gli argomenti della requisitoria e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame di NOME COGNOME volta ad ottenere la sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa a seguito dell’arresto in flagranza per il reato di illeci trasporto di kg 6,756 di cocaina occultati nella cornice del cassone posteriore del furgone da lui stesso condotto.
Avverso detta ordinanza AVV_NOTAIO, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con il quale censura violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con mere formule di stile in base all’unico precedente specifico e alle modalità del fatto, senza argomentare circa l’idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non risultando elementi specifici che depongano per la loro inosservanza.
E’ stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze e che non vi è contestazione della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nel loro massimo grado di afflittività, in base a diversi elementi, tutti puntualmente esposti quali: a) specifiche modalità e circostanze del delitto contestato, dimostrative della vicinanza di NOME COGNOME a contesti delinquenziali di una certa rilevanza visto il quantitativo di droga trasportata da una regione all’altra e il coinvolgimento della compagna per consumarlo; b) il profilo criminale del ricorrente desumibile dal suo precedente specifico.
A fronte di detti dati oggettivi, il ricorso non ha censurato la violazione d specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a criticare la valutazione del Tribunale che, al contrario, con argomenti logici e coerenti ha correttamente
fondato il giudizio di reiterazione del reato con prognosi di recidiva, in base ad una lettura complessiva dei fatti, secondo i presupposti di cui all’art. 275, lett. c), co proc. pen., soprattutto per «il verosimile inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di stupefacenti di ingente quantità» (pag. 2) che gli consentirebbe di continuare la medesima attività di supporto anche con «condotte domiciliari» (pag. 3), dunque a prescindere dal presidio del braccialetto elettronico, da ciò facendo discendere la necessità dell’applicazione della misura di massimo rigore.
In tal modo il Tribunale ha pienamente assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria escludendo in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 08rec iep = cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
La Consigliera estensora
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Il Presgfente